UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA MARIA VIRGINIA SANNA DONNE QUAE QUAESTUM CORPORE FACIUNT DONNE HONORATAE - CORPI PERICOLOSI E CORPI IN PERICOLO Estratto da: Donne e Diritto Un dibattito a cura di MICHELINA MASIA - MARIA VIRGINIA SANNA EDIZIONI AV CAGLIARI - 2019 Donne e Diritto Un dibattito BIBLIOTECA DI STUDI E RICERCHE DI DIRITTO ROMANO E DI STORIA DEL DIRITTO 1 — DILIBERTO O., Materiali per la palingenesi delle XII Tavole, vol. I, 1992, pp. 441. 2 — GIUNTI P., Ius controversum e separatio bonorum, 1993, pp. 141. 3 — BOTTA F., Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa nei publica iudicia, 1996, pp. 424. 4 — S ANNA M.V., Ricerche in tema di redemptio ab hostibus, 1998, pp. X-162. 5 — SANNA M.V., Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus, 2001, pp. 184. 6 — BOTTA F., “Per vim inferre”. Studi su stuprum violento e raptus nel di- ritto romano e bizantino, 2004, pp. 296. 7 — FERCIA R., «Quia vendidit, dare promisit», 2009, pp. 164. 8 — CHERCHI A., De metallis et metallariis. Ricerche sulla legislazione minera- ria tardoantica, 2017, pp. 288. 9 — MASIA M.-SANNA M.V. (a cura di), Donne e Diritto - Un dibattito, 2018, pp. 416. Donne e Diritto Un dibattito a cura di MICHELINA MASIA - MARIA VIRGINIA SANNA EDIZIONI AV CAGLIARI - 2019 Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta in qualsiasi forma a stam- pa, fotocopia, microfilm o altri sistemi senza il permesso dell’Autore e/o dell’Editore EDIZIONI AV © Cagliari - 2019 Progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna - Convenzione triennale con Atenei Sardi - Regione Sardegna - L.R. 7/2007 annualità 2016 - DGR 2821 del 17.05.2015 EDIZIONI Progetto grafico AV EDIZIONI AV di ANTONINO VALVERI Via Pasubio, 22/A - 09122 Cagliari Tel. (segr. e fax) 070 27 26 22 web: www.edizioniav.it e-mail:

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ISBN 978-88-8374-105-0 © Copyright 2019 by Edizioni AV Grafica e copertina - Alessandro Valveri INDICE Prefazioni MARIA VIRGINIA SANNA, Verso la parità di genere .......................................................................................................... Pag. 9 MICHELINA MASIA, Diritto e genere ......................................................................................................................................................... » 11 Donne nel diritto romano LEO PEPPE, Donne e identità civica in Roma antica [con un ricordo di Paolo Maria Vecchi] Pag. .............................................................................................................................................................................................................. 21 MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH, Infirmitas sexus. Linguaggio e genere .............................................. » 53 FABIO BOTTA, Donne e processo criminale. Le regole dell’accusa pubblica .............. » 77 MARIA VIRGINIA SANNA, Donne quae quaestum corpore faciunt e donne hono- ratae - Corpi pericolosi e corpi in pericolo » ......................................................................................................................... 89 ANNA MARIA MANDAS, Donne e processo. Alcune considerazioni sul caso Indicia ...... » 107 ALICE CHERCHI, Donne e lavoro minerario nella Roma imperiale ......................................... » 149 Donne e istituzioni giuridiche nella modernità GIUSEPPINA DE GIUDICI, “La donna di fronte alla legge penale”. Il problema del- l’imputabilità della donna tra Otto e Novecento Pag. .................................................................................... 193 OLIMPIA G. LODDO, Il diritto e la donna nella filosofia di Michel Foucault ........... » 229 LINDA DELLA RAGIONE, Libertà di Espressione e Pubblicità Sessista: La “Terza Via” di Richard Abel » ....................................................................................................................................................................................... 249 STEFANIA CECCHINI, Differenza di genere e tutela costituzionale ............................................... » 269 Donne: lavoro, impresa e rappresentanza PIERA LOI, Le prospettive dell’analisi economica del diritto nelle discrimina- zioni di genere Pag. ............................................................................................................................................................................................................... 283 SONIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Conciliazione vita-lavoro nel jobs Act ................................ » 297 MARIA FRANCESCA CORTESI, Donne e maternità in carcere .................................................................... » 311 5 Indice MANUELA TOLA, Discriminazione della donna nell’impresa familiare .......................... Pag. 331 SILVIA ORRÙ, Donne e impresa agricola fra pari opportunità e sviluppo sostenibile ... » 347 STEFANO TATTI, L’amministrazione comunale e la rappresentanza femminile. (La parità di genere nelle giunte dei comuni) » ............................................................................................... 361 Donne e accesso alla giustizia: per un’ipotesi di clinica legale SUSANNA POZZOLO, Donne e accesso alla giustizia. Il “vivo” del diritto .............................. Pag. 371 MARIA ANTONIETTA FODDAI, Accesso alla giustizia e diritti: significati e pro- spettive teoriche » ........................................................................................................................................................................................................... 383 MARCO GUERINI, Perché non si può parlare di cliniche legali senza parlare di giustizia sociale » ........................................................................................................................................................................................................... 405 6 MARIA VIRGINIA SANNA DONNE QUAE QUAESTUM CORPORE FACIUNT E DONNE HONORATAE - CORPI PERICOLOSI E CORPI IN PERICOLO 1. L’espressione quaestum corpore facere, letteralmente trarre guadagno dal corpo1, comunemente usata nelle fonti classiche in riferimento alla prostituzione, è già utilizzata in tal senso nelle commedie di Plauto2. Cist. 563-64. Ego te reduco et voco ad divitias, ubi tu locere in loculentam fa- miliam, und’ tibi talenta magna viginti pater det dotis; non enim hic, ubi ex Tusco modo tute tibi indigne dotem quaeras corpore 1 Si parla di spurcum quaestum nell’epigrafe sarsinate di età repubblicana (CIL 1, 2123), in cui si riferisce che Orazio Balbo aveva stabilito che nell’area sepolcrale da lui donata non potessero essere seppelliti gli impiccati, gli auctorati e coloro che quaestum spurcum professi essent. Secondo P.G. Guzzo-V. Scarano Ussani, Corpora quaestuaria e locus inhonestus. Sulla prostituzione a Pompei nel I secolo d.C., in “Ostraka”, XV (2006), pp. 47 ss., in part. p. 52 e ivi nt. 57; Ex corpore lucrum facere. La prostituzione nell’antica Pompei, Roma 2009, p. 14, sarebbe possibile far risalire l’insieme dei divieti stabiliti da Orazio Balbo sino ai pontefici, cui era affidata la cu- stodia e l’interpretatio dei riti funerari, dal momento che per Servio ad Aen. 12,603 il divieto di sepoltura per colui qui laqueo vitam finisset era sancita nei libri pontificali. 2 In Plauto e Terenzio troviamo già anche il termine meretrix contrapposto a matrona, secondo quella distinzione fra donne honoratae e donne non honoratae che troverà nella legislazione di Augusto la massima consacrazione: Cas. 585: Non matronarum officiumst, sed meretricium, viris alienis, mi vir, subblandirier, Cist. 78 ss.: Matronae magis conducibilest istuc, mea Selenium, unum amare et cum eo aetatem exigere, quoi nuptast semel. Verum enim meretrix fortunati est oppidi simillima; non potest suam rem obtinere sola sine multis viris, Miles glor. 789 ss.: Habeo eccillam meam clientam, meretricem adulescentulam. Sed quid ea usus est? Ut ad te eam iam deducas domum itaque eam huc ornatam adducas: ex matronarum modo capite compto crinis vittasque habeat adsimuletque se tuam esse uxorem, Most. 190: Matronae, non meretricium, est unum inservire amantem, Eun. prol. 37: bonas matronas facere, me- retrices malas. 89 MARIA VIRGINIA SANNA, Donne quae quaestum corpum faciunt e donne honoratae Poen. 1140: namque hodie earum mutarentur nomina facerentque indignum genere quaestum corpore3 Terenzio utilizza poi insieme al quaestum facere4 l’avverbio palam in Heaut. tim. 639 s: nempe anui illi prodita abs te filiast planissume, per te vel uti quaestum faceret vel uti veniret palam. Sia che palam si riferisca solo a veniret o anche a quaestum faceret, sem- bra usato nel senso di coram pluribus, pubblicamente (D. 50,16,33)5, così come nell’orazione de re Floria di Catone il Censore, riferita da Gellio in N.A. 9,12,7: Ne quis autem de suspicioso, quod supra posuimus, et de formi- duloso in eam partem, quae minus usitata est, exemplum requirat, inveniet de suspicioso aput M. Catonem de re Floria ita scriptum: Sed nisi qui palam cor- pore pecuniam quaereret aut se lenoni locavisset, etsi famosus et suspiciosus fuisset, vim in corpus liberum non aecum censuere adferri. Nelle fonti del II sec. d.C., e in particolare nel commento dei giuristi alla lex Iulia et Papia6, palam associato al quaestum corpore fa- 3 Meretricium quaestum in Plauto Cist. 40: neque ego hanc superbiai caussa pe- puli ad meretricium quaestum, nisi ut ne essurirem e in Catone Orig. 1,19: Cato ait Larentiam meretricio quaestu locupletatam. 4 Nella Tabula Hercleensis (FIRA I, 140 ss.), del 45 a.C., che contiene norme sulla elezione alle cariche municipali, sulle distribuzioni frumentarie, su edilizia e polizia a Roma, vengono esclusi dal senato dei municipi gli auctorati, chi corpore quaestum fecit/fecerit, i lenoni, chi esercita o esercitò la lanistatura o l’ars ludicra: queive depugnandei caussa auctoratus est erit fuit fuerit…. queive corpore quaestum fecit fecerit; queive lanistaturam artemve ludicram fecit fecerit; queive lenocinium fa- ciet… 5 D. 50,16, 33 (Ulp. 21 ad ed.): Palam est coram pluribus; si vedano anche Gai 3,123: Praeterea lege Cicereia cautum est, ut is, qui sponsores aut fidepromissores acci- piat, praedicat palam et declaret, et de qua re satis accipiat et quot sponsores aut fide- promissores in eam obligationem accepturus sit; Cic., Pro Cael. 20,49: quae non nupta mulier domum suam patefecerit omnium cupiditati palamque sese in meretricia vita conlocarit. Ulpiano utilizza palam anche in D. 14,3,11,2/3 e D. 28,1,21 pr. 6 La lex Iulia et Papia fu così chiamata, come è noto, dall’unione fra la lex Iulia de maritandis ordinibus del 18 a.C. e la lex Papia Poppea del 9 d.C. La lex Iulia de maritandis ordinibus stabiliva che non potessero capere eredità e legati i caelibes, 90 Donne e Diritto. Un dibattito cere, probabilmente contenuto nella stessa lex7, sembra, però, da in- tendere in modo diverso. Emblematico, a tal proposito, l’utilizzo da parte di Ulpiano di palam nel senso di passim, hoc est sine dilectu, cioè con chiunque, senza scelta: D. 23,2,43,1 (Ulp. 1 ad l. Iul. et Pap.): Palam autem sic accipimus passim, hoc est sine dilectu: non si qua adulteris vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet. Parte della dottrina aveva ritenuto che anche in questo passo il si- gnificato di palam fosse quello di pubblicamente8, ma Ulpiano affer- ma espressamente che palam deve essere inteso come passim, hoc est sine dilectu; i due termini (passim e sine dilectu) hanno lo stesso signi- ficato – hoc est – di con chiunque, senza distinzione, senza scelta9. cioè gli uomini non sposati dai 25 ai 60 anni e le donne dai 20 ai 50 (Gai 2,111: Caelibes quoque, qui lege Iulia hereditatem legataque capere vetantur), la lex Papia Poppea nuptialis stabiliva che gli sposati, se orbi, cioè privi di figli, non potessero ricevere la metà delle eredità e legati in loro favore disposti (Gai 2,286a: orbi, qui per legem Papiam dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt). 7 Si veda R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano classico, Milano 2014, p. 247: “Il preciso dettato della legge era: mulier quae palam quaestum corpore facit fecerit.” 8 I. Mereu, voce Prostituzione (storia) in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Mi- lano 1988, pp. 440 ss.; C. Fayer, Denominazioni di meretrici nell’antica roma, in Tercis. In ricordo di M.L. Coletti, Alessandria 2002, pp. 93 ss.; voce Prostituzione, in L’Universale. La Grande Enciclopedia Tecnica 17. Antichità Classica 2, Milano 2004, p. 1175, traducono pubblicamente (palam), dovunque (passim), senza pia- cere, con distacco professionale (sine dilectu). In seguito alle osservazioni di P.G. Guzzo-V. Scarano Ussani, Ex corpore lucrum facere, cit., p. 12, C. Fayer, Meretrix. La prostituzione femminile nell’antica Roma, Roma 2013, p. 569 nt. 64, ha rivisto la sua posizione, osservando che palam equivale a passim nel senso di senza scelta, senza discriminazione. 9 Sembra ancora ritenere il sine dilectu allusivo alla mancanza di coinvolgimen- to C. Pennacchio, Donne povere e povere donne, l’altra faccia della povertà. Da Ul- piano a Giustiniano, in A. Maffi-L. Gagliardi (curr.), I diritti degli altri in Grecia e a Roma, Sankt Augustin 2011, pp. 90 ss., in part. pp. 109 ss.: “Piuttosto che iden- tificare, senza sfumature, il sine dilectu come una colorazione della professionalità, potremmo pensare ad esso come un senso di mancata partecipazione, senza coin- volgimento sentimentale o di sensibilità, cosa invece (di coinvolgimento) della quale è pregno e l’adulterio e lo stupro”. Altra cosa sarebbe la professionalità, che richiederebbe una serie di affinamenti della prestazione, specifiche attitudini e sforzo emotivo di conquista. 91 MARIA VIRGINIA SANNA, Donne quae quaestum corpum faciunt e donne honoratae Non sembra, pertanto, palam corpore quaestum facere una donna che si accompagna solo con uno e con un altro pur ricevendo denaro. D. 23,2,43,2: Item quod cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, non videtur palam corpore quaestum facere10. Se le donne quae palam corpore quaestum faciunt/fecerunt vengono normalmente identificate con coloro che praticano la prostituzione, i confini della “categoria” – tenendo conto dei due diversi significati del palam che possono rendere diverso il significato dell’intera espressione – non sembrano così chiari, e appaiono, infatti, oggetto di discussione fra i giuristi. Ulpiano aveva preso le mosse del suo discorso nel principium del passo con l’osservare che fa palam quaestum corpore non solo chi si prostituisce in un lupanare – il caso più evidente – ma anche chi pu- dori suo non parcit in una taberna cauponia o altra (taberna): D. 23,2,43 pr.: Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lu- panario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parcit: Come è noto, la dottrina prevalente, in base anche al § 9 dello stesso frammento11, equipara la tabernaria alla prostituta o alla lena, sulla base del presupposto che nelle tabernae si esercitasse sempre la prostituzione, ma l’equiparazione non sembra automatica, se Ulpia- no afferma ut multum adsolent/ut adsolet12. 10 Per Marcello è probrum fare quaestum del proprio corpo vulgo, etiamsi non palam, D. 23,2,41 (26 dig.): Probrum intellegitur etiam in his mulieribus esse, quae turpiter viverent vulgoque quaestum facerent, etiamsi non palam. Traduce palam come “apertamente” e vulgo come “con chiunque” F. Gnoli, in S. Schipani-L. Lantella (curr.), Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, IV, Milano 2011, p. 169: “fanno con chiunque mercato del proprio corpo, anche se non apertamente”. 11 D. 23,2,43,9: Si qua cauponam exercens in ea corpora quaestuaria habeat (ut multae adsolent sub praetextu instrumenti cauponii prostitutas mulieres habere), di- cendum hanc quoque lenae appellatione contineri. 12 Parla di forma semiprofessionale di prostituzione praticata nelle locande e nelle cauponae V. Neri, I marginali nell’Occidente tardo antico. Poveri, infames e cri- minali nella nascente società cristiana, Bari 1988, p. 202, per il quale le testimo- nianze in nostro possesso inducono a pensare che la presenza di prostitute nelle 92 Donne e Diritto. Un dibattito Dopo aver spiegato, come già visto, nel § 1 che palam è da intendere nel senso di passim, hoc est sine dilectu e nel § 2 che non fa quaestum corpore chi cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, come proba- bilmente qualche altro giurista riteneva, Ulpiano spiega nel paragra- fo successivo che ricevere denaro non è requisito essenziale: riferisce, approvandolo (rectissime), il parere di Ottaveno, secondo cui rientra nel novero delle donne che palam corpore quaestum faciunt la donna che si prostituisce13 palam ma sine quaestu: D. 23,2,43,3: Octavenus tamen rectissime ait etiam eam, quae sine quaestu palam se prostituerit, debuisse his connumerari. Non doveva però trattarsi di un punto privo di contrasti, non fos- se altro per il fatto che il termine quaestus ricorre nell’espressione pa- lam corpore quaestum facere e sembra difficile affermare che la donna palam corpore quaestum facit senza quaestus. Ulpiano, ritenendo possibile il palam corpore quaestum facere se effettuato “con chiunque” anche in assenza di quaestus, potrebbe for- se aver cercato di estendere il significato dell’espressione anche a quelle matronae che, pur non ricevendo denaro, si riteneva si dessero indiscriminatamente a tutti, gettando discredito sulle proprie fami- glie. Non può non aver influito su tale visione la riforma matrimo- niale di Augusto14, con la quale, come è noto, si incoraggiarono i ma- trimoni, ma solo con quelle donne considerate degne di essere matre- locande non costituisse un fenomeno generalizzato. Per P.G. Guzzo-V. Scarano Us- sani, Veneris figurae: immagini di prostituzione e sfruttamento a Pompei, Napoli 2000, pp. 12 ss.; Corpora quaestuaria, cit., pp. 47 ss., Ex corpore, cit., pp. 9 ss. (vedi anche V. Scarano Ussani, Il lenocinium del balneator, in “Ostraka” IX (2000), pp. 255 ss.), nelle cauponae, popinae, hospitia, stabula, balnea si praticava il mere- tricio in maniera surrettizia, accessoria e magari non continuativa. Il lenocinium, come il meretricio, poteva essere praticato non soltanto principaliter, ma anche in via accessoria ad un’altra attività da chi alterius negotiationis accessione utatur, come il caupo, lo stabularius, il balneator, la donna che gestisse una caupona in cui dispo- nesse, nel personale di servizio, di corpora quaestuaria (D. 23,2,43,8-9). 13 Nella Florentina praestituerit. 14 P.G. Guzzo-V. Scarano Ussani, Corpora, cit., p. 50; Ex corpore, cit., p. 12, ritengono assai difficile stabilire se e quanto queste interpretazioni giurispruden- ziali ‘sforzassero’ moralisticamente il significato delle espressioni contenute nella legislazione augustea. 93 MARIA VIRGINIA SANNA, Donne quae quaestum corpum faciunt e donne honoratae sfamilias, proibendoli, invece, con le donne non honoratae, tra cui quelle che corpore quaestum faciunt/ fecerunt, le attrici, le lenae, le adul- tere, le quali erano esentate dalle pene della lex Iulia de adulteriis15. 2. La “qualifica” di donna che palam corpore quaestum facit/fecerit – sia intendendo l’espressione nell’ampia accezione di Ottaveno e Ul- piano, sia intendendola in maniera più ristretta – se da un lato rile- vava per l’esenzione dalle pene previste dalla lex Iulia de adulteriis per l’adulterium e lo stuprum, dall’altro incideva sulla possibilità di contrarre un legittimo matrimonio ai sensi della lex Iulia et Papia. Dal momento che Augusto intendeva incrementare la dignità sociale della famiglia, ma tenendo conto anche del prestigio e dell’impor- tanza politico-sociale della classe cui la famiglia stessa apparteneva, furono previsti divieti di matrimonio più o meno estesi a seconda delle diverse classi sociali. I divieti matrimoniali erano pertanto di- versi per i senatori, per i quali era maggiormente sentita l’esigenza di evitare i matrimoni con donne non adeguate, e per i ceteri ingenui, ma si discute sulla esatta configurazione di tali divieti, viste le diffe- renze fra un testo dei Tituli Ulpiani e un testo del Digesto. Tit. Ulp. XIII,1: Lege Iulia prohibentur uxores ducere senatores quidem libe- rique eorum libertinas et quae ipsae quarumve pater materve artem ludicram fecerit, item corpore quaestum facientem. 2: Ceteri autem ingenui prohibentur ducere lenam et a lenone lenave manumissam et in adulterio deprehensam et iudicio publico damnatam et quae artem ludicram fecerit: adicit Mauricianus et a senatu damnatam D. 23,2,44 pr. (Paul. 1 ad l. Iul. et Pap.): Lege Iulia ita cavetur: Qui senator est quive filius neposve ex filio proneposve ex filio nato cuius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo malo habeto libertinam aut eam, quae ipsa cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit. neve senatoris fi- lia neptisve ex filio proneptisve ex nepote filio nato nata libertino eive, qui ipse 15 Con la lex Iulia de adulteriis vennero per la prima volta perseguiti a Roma come crimina sia l’adulterium, relazione sessuale di una donna sposata con un uomo diverso dal marito, sia lo stuprum, relazione sessuale di una virgo o una vi- dua di onorata condizione con qualsiasi uomo; rimanevano fuori dalla previsione legislativa solo le donne in quas stuprum non committitur, le uniche con le quali si potevano avere rapporti sessuali senza incorrere nel crimen di stuprum. 94 Donne e Diritto. Un dibattito cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit, sponsa nuptave sciens dolo malo esto neve quis eorum dolo malo sciens sponsam uxoremve eam habeto. Nel primo paragrafo dei Tituli Ulpiani, il cui testo è stato, secon- do la prevalente dottrina, rimaneggiato e tagliato, si stabilisce che ai senatori e ai loro figli è proibito sposare le libertae, coloro che hanno esercitato l’ars ludicra o il cui padre e madre l’abbiano esercitata e coloro che fanno quaestum del proprio corpo. Al secondo paragrafo si stabiliscono i divieti per i ceteri ingenui: con lenae, manomesse da lenae o lenones, in adulterio deprehensae et iudicio publico damnatae e coloro che esercitano l’ars ludicra, secondo Mauriciano anche coloro che sono state condannate dal Senato. Nel passo del Digesto, che sembra riportare alla lettera il disposto della lex Iulia, si vieta ai senatori e ai loro discendenti di avere sciens dolo malo come sponsa o come uxor una liberta, una donna che eser- cita o esercitò l’ars ludicra, o il cui padre e madre l’esercitino o l’ab- biano esercitata, senza fare cenno a coloro quae corpore quaestum fa- ciunt. Prestando fede al passo dei Tituli, dovremmo dedurne che solo ai senatori e ai loro figli era proibito il matrimonio con coloro che corpore quaestum faciunt; dubbi sono stati sollevati anche per quanto riguarda il divieto con coloro quae artem ludicram fecerint, presente nel § 1 per i senatori ma anche nel § 2 per i ceteri ingenui. Nei Tituli leggiamo, però, che era vietato sia agli ingenui sia ai sena- tori il matrimonio con la donna che ha esercitato l’ars ludicra, men- tre solo ai senatori con la donna i cui genitori avessero esercitato l’ars ludicra, come d’altra parte specifica anche Paolo in D. 23,2,44,1 (1 ad l. Iul. et Pap.): Hoc capite prohibetur senator libertinam ducere eamve, cuius pater materve artem ludicram fecerit, item libertinus senato- ris filiam ducere16. 16 Il frammento continua con la precisazione che non è invece rilevante che l’ars ludicra sia stata esercitata dai nonni (D. 23,2,44,2: Non obest avum et aviam artem ludicram fecisse). Non si distingue se la figlia sia o meno in potestate (3: Nec distinguitur, pater in potestate habeat filiam nec ne), ma, mentre per la madre conta- no anche i figli vulgo concepti, il padre deve essere iustum, senza che rilevi che sia naturale o adottivo (tamen iustum patrem intellegendum Octavenus ait, matrem etiam si vulgo conceperit. 4. Item nihil refert, naturalis sit pater an adoptivus). 95 MARIA VIRGINIA SANNA, Donne quae quaestum corpum faciunt e donne honoratae Nonostante parte della dottrina ritenga il matrimonio con le at- trici vietato solo per i senatori17, sembra, dunque, più plausibile che fosse vietato anche per i ceteri ingenui, e che per i senatori il divieto si estendesse alle figlie di esercenti l’ars ludicra18. Per quanto riguarda il divieto di matrimonio con le donne quae cor- pore quaestum faciunt, per risolvere l’apparente disarmonia del testo dei Tituli col passo del Digesto, il Mommsen aveva proposto di eliminare l’inciso item quaestum corpore facientem nel § 1 dei Tituli e di inserirlo nel § 2. È difficilmente credibile, in effetti, che il matrimonio fosse proibito agli ingenui con le schiave manomesse da lenae, sull’evidente presupposto che avessero esercitato la prostituzione, e non fosse proibi- to con coloro quae corpore quaestum faciunt; la dottrina prevalente ac- coglie, pertanto, la lettura del Mommsen e ritiene vietato a tutti gli in- genui il matrimonio con coloro quae corpore quaestum faciunt19. 17 Per A.M. Demicheli, Le attrici da Augusto a Giustiniano. Valutazioni sociali ed interventi legislativi, in Scritti Franciosi I, Napoli 2007, pp. 695 ss., la risposta al que- sito se alle donne di spettacolo fosse imposto il divieto di contrarre matrimonio, ol- tre che con i senatori, anche con i ceteri ingenui, difficilmente può essere positiva, ‘a tener conto se non altro delle scorrettezze ed incongruenze’ di Tit. Ulp. XIII,2. Per l’Autrice o il divieto di sposare le attrici ed ex attrici valeva per tutti gli ingenui, ipotesi a suo avviso improbabile perché la menzione in Tit. Ulp. XIII,1, dove si parlava dei senatori, diverrebbe superflua, o il divieto valeva per i soli senatori e allora le parole et quae ludicram artem fecerit sarebbero state erroneamente ripetute nel secondo paragrafo, ipotesi da non escludere vista la confusione del testo. T.A.J. McGinn, Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome, New York- Oxford 1998, p. 72, ritiene che fosse vietato ai membri del ceto senatorio sposare le attrici, e consentito ai ceteri ingenui; per C. Fayer, Meretrix, cit., pp. 564 s., dall’ese- gesi congiunta di D. 23,2,44pr.-1 e dei Tituli XIII,1-2 si può desumere che agli appartenenti all’ordine senatorio era vietato sposare le liberte, le attrici o ex attrici e le loro figlie, le prostitute ed ex-prostitute, le mezzane, le adultere colte in fla- grante o condannate, le condannate in pubblico giudizio; ai ceteri ingenui era proi- bito sposare le prostitute ed ex-prostitute, le mezzane, le adultere colte in flagrante o condannate, mentre era lecito, soprattutto se di bassa estrazione sociale, sposare le liberte, le donne di teatro e le condannate in pubblico giudizio. 18 Tutti i divieti che riguardano gli ingenui si applicano a maggior ragione ai senatori, come leggiamo nell’ultimo paragrafo di D. 23,2,44: Eas, quas ingenui ce- teri prohibentur ducere uxores, senatores non ducent. 19 Così E. Volterra, In tema di accusatio adulterii, in Studi Bonfante II, Milano 1930, pp. 109 ss., p. 116 nt. 9, ora in Scritti I, Napoli 1990, pp. 313 ss., per il quale da Tit. Ulp. XIII,2 e D. 23,2,43 si ricava che anche per gli ingenui valesse il divieto 96 Donne e Diritto. Un dibattito 3. Ai senatori era, dunque, vietato sposare le donne il cui padre o la cui madre avessero esercitato l’ars ludicra, senza che esse stesse l’aves- sero esercitata; sembra trattarsi di una macchia di ‘indegnità’ dovuta alla nascita, macchia che appare anche nella espressione adoperata da Marciano, donna obscuro loco nata, in D. 25,7,3 pr. (Marc. 12 inst.): In concubinatu potest esse et aliena liberta et ingenua et maxime ea quae obscuro loco nata est vel quaestum corpore fecit. alioquin si honestae vitae et ingenuam mulierem in concubinatum habere ma- luerit, sine testatione hoc manifestum faciente non conceditur, sed necesse est ei vel uxorem eam habere vel hoc recusantem stuprum cum ea committere. Marciano ritiene possibile il concubinato con una liberta altrui e con un’ingenua, et maxime con colei che è nata in un obscuro loco o ha fatto quaestum del proprio corpo. Se invece si vuole tenere in concubinato una donna ingenua et honestae vitae, sarebbe necessario effettuare una testatio, parte questa ritenuta da alcuni compilatoria, in quanto nel diritto giustinianeo era ammesso il concubinato anche con le ingenuae tramite la testatio20. Pur ritenendo, con tale dottrina, di iustae nuptiae con le prostitute; S. Solazzi, Glossemi nelle fonti giuridiche romane. 1. Prostitute e donne di teatro nelle leggi augustee, in “BIDR”, XLVI (1939), pp. 49 ss., ora in Scritti IV, Napoli 1962, pp. 181 ss., ritiene comunemente ammesso che le parole item corpore quaestum facientem siano intruse in Tit. Ulp. XIII,1, e che il di- vieto per gli ingenui fosse esteso anche alle meretrici; per P. Bonfante, Corso di diritto romano I, Roma 1925, p. 278, erano proibiti dalla lex Iulia i matrimoni tra ingenui e donne abiette (meretrici, mezzane); F. Ciapparoni, voce Prostituzione (Diritto roma- no e intermedio), in NNDI, XIV, Torino 1967, pp. 228 ss., afferma che le prostitute erano incapaci di contrarre matrimonio (D. 23,2,43.9-10, Tit. Ulp. XIII,2); secondo R. Astolfi, La lex Iulia et Papia4, Padova 1996, pp. 97 s., la lex Iulia de maritandis ordinibus proibiva il matrimonio di tutti gli ingenui con prostitute ed ex prostitute pubbliche; T.A.J McGinn, Prostitution, cit., p. 76, ritiene che ai ceteri ingenui fosse vietato il matrimonio con prostitute, lenae, persone condannate per adulterio o scoperte in flagrante; per C. Fayer, Meretrix, cit., pp. 564 s., ai ceteri ingenui era proibito sposare le prostitute ed ex-prostitute, le mezzane, le adultere colte in fla- grante o condannate; G. Coppola Bisazza, La donna nella legislazione augustea, Profili giuiridici e risvolti ideologici, in Scritti A. Corbino, II, Tricase 2016, pp. 196 s., ritiene che Augusto abbia vietato agli ingenui di sposare prostitute, mezzane e adultere, condannate o colte in flagrante, nonché le esercenti l’ars ludicra. 20 Per l’obbligo della testatio in diritto giustinianeo vedi E. Karabélias, Le forme de la testatio (ekmartyrion) matrimoniale en droit romain classique et post-classique, in “RHDFE”, LXII (1984), pp. 599 ss.; La pratique du concubinat avec une femme 97 MARIA VIRGINIA SANNA, Donne quae quaestum corpum faciunt e donne honoratae la seconda parte del passo compilatoria, Marciano ammetterebbe il concubinato con un’ingenua, et maxime con l’obscuro loco nata e con colei che quaestum corpore fecit. Il significato dell’espressione obscuro loco nata non è però chiaro: per alcuni indicherebbe una donna di bassa estrazione e costumi degradati21, nata libera, ma socialmente debole22, o appartenente alla ‘lower-class’23, per altri una donna nata in luoghi non onesti, come taverne e lupanari24, o una donna il cui padre o madre avessero esercitato l’ars ludicra25. Qualunque sia il significato che riteniamo di assegnare all’espres- sione, la donna obscuro loco nata viene inserita dal Volterra nella ca- tegoria delle donne in quas stuprum non committitur, con le quali, es- sendo vietato il matrimonio, sarebbe possibile solo il concubinato. Così Atilicino, approvato da Ulpiano: D. 25,7,1,1 (Ulp. 2 ad l. Iul. et Pap.): Cum Atilicino sentio et puto solas eas in concubinatu habere posse sine metu criminis, in quas stuprum non committitur. Parte della dottrina risolve il contrasto tra il parere di Atilicino e quello di Marciano ritenendo compilatoria in D. 25,7,3 pr. non solo libre, affranchie ou esclave dans le droit postclassique, in AARC, VII, Napoli 1988, pp. 183 ss. 21 C. Fayer, La Familia romana: aspetti giuridici ed antiquari, III, Roma 2005, p. 23. 22 M. Brutti, Il diritto privato nell’antica Roma3, Torino 2015, p. 223. 23 T.A.J. McGinn, Concubinage and the Lex Iulia on Adultery, in “TAPA”, CXXI (1991), pp. 335 ss., in part. p. 360. 24 C. Castello, In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano, Milano 1940, pp. 135 ss. 25 Per O. Robleda, El matrimonio en derecho romano, Roma 1970, p. 275 nt. 2e, le obscuro loco natae erano “hijas de actores o actrices (Ulp. 13.1)” e molte altre, “que pueden verse enhumeradas en C. 5.27.1”; secondo S. Cristaldi, Unioni non matrimo- niali a Roma, in F. Romeo (cur.), Le relazioni affettive non matrimoniali, Milano 2014, pp. 143 ss., in part. pp. 168 s. e ivi nt. 123, “le donne di bassa estrazione sociale come le figlie di attori, attrici, mezzane, gladiatori, bettolieri di cui in Tit. Ulp. XIII,1, e C. 5,27,1”. Occorre, peraltro, tener conto, come osservato da S. Solazzi, Il concubinato con l’obscuro loco nata, in “SDHI”, XIII-XIV (1947-48), pp. 269 ss., che obscurus po- trebe indicare il luogo vile, misero, umile, non disonesto, e che in ogni caso alla nascita in un cattivo luogo può seguire la vita più intemerata nell’ambiente più casto. 98 Donne e Diritto. Un dibattito la parte relativa alla testatio ma anche l’et maxime26: Marciano si sa- rebbe riferito pertanto solo alle ingenuae obscuro loco natae e a quelle che corpore quaestum faciunt, entrambe donne in quas stuprum non committitur. Si è cercato di ricondurre le diverse opinioni giurispru- denziali all’interno di uno schema rigidamente coerente, ma dalle fonti così come ci sono pervenute non appare certo che il concubi- nato fosse ammesso solo con le donne in quas stuprum non committi- tur, “categoria” anche questa dai confini non sempre netti. Si potreb- be pensare che Marciano, non intendendo indicare una categoria ge- nerale di donne che si potevano tenere in concubinato (come mostra ad esempio il mancato riferimento alla propria liberta, la liberta con- cubina del patrono, che secondo l’Arangio-Ruiz era in origine l’uni- ca concubina)27, intendesse affermare, diversamente da Atilicino, che poteva essere ammesso il concubinato anche con un’ingenua, ma non di specchiata onorabilità28. Una parziale diversità di vedute sembra, d’altro canto, riscontrabile anche in Modestino. 26 Per P. Bonfante, Corso, I, cit., pp. 321 s., maxime non è mai genuino. Secon- do S. Solazzi, Il concubinato con l’obscuro loco nata, cit., pp. 269 ss., tutto il passo non è classico: “la forma nuoce alla proposizione in concubinatum habere maluerit: l’ellissi del soggetto, l’accusativo concubinatum in luogo dell’ablativo concubinatu, il verbo malle anziché velle”. Meglio di faciente si sarebbe dovuto dire facienti; stra- na, a suo avviso, la frase necesse est ei vel uxorem eam habere vel hoc recusantem stu- prum cum ea commettere, e in particolare et maxime…fecit, in quanto non avrebbe senso dare rilievo massimamente al concubinato con le prostitute ingenuae, essen- do poco probabile che volendo prendere per concubina un’ingenua, la si scegliesse addirittura fra le meretrici. 27 La concubina liberta del patrono non perde, infatti, il nomen matronae e può essere accusata di adulterio, sia pure iure extranei, come si legge in D. 48,5,14 pr. 28 Nella dottrina più recente (si veda C. Fayer, La Familia romana, III, cit., pp. 22 ss.) non manca, peraltro, chi ha ritenuto che il concubinato con donne di condizione sociale onorata, sebbene avversato dalla società e oggetto di controversie dottrinali, potesse essere ammesso dal costume, almeno a partire dal tardo Impero. In tal sen- so viene addotto il non pure chiarissimo D. 34,9,16,1 (Pap. 8 resp.): Quoniam stu- prum in ea contrahi non placuit, quae se non patroni concubinam esse patitur, eius, qui concubinam habuit, quod testamento relictum est, actio non denegabitur. idque in testamento Coccei Cassiani clarissimi viri, qui Rufinam ingenuam honore pleno dilexe- rat, optimi maximique principes nostri iudicaverunt: cuius filiam, quam alumnam te- stamento Cassianus nepti coheredem datam appellaverat, vulgo quaesitam apparuit. L. Mitteis, Romanistische Papyrusstudien, in “ZSS”, XXIII (1902), pp. 309 ss., aveva ri- tenuto Rufina un’ingenua honesta, mentre G. Castelli, Il concubinato e la legislazione 99 MARIA VIRGINIA SANNA, Donne quae quaestum corpum faciunt e donne honoratae D. 23,2,24 (1 reg.): In liberae mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiae intellegendae sunt, si non corpore quaestum fecerit. Se pretendessimo di ricondurre tutto a sistema, poiché Modesti- no afferma che la consuetudo con una donna libera non si deve in- tendere come concubinato, ma come matrimonio, a meno che non si tratti di una donna che corpore quaestum facit/fecit29, ne dovrem- mo dedurre e contrario che con attrici, mezzane, condannate per adulterio non si presuma il concubinato ma il matrimonio, mentre sappiamo che era loro proibito il matrimonio con gli ingenui, così come alle prostitute. Il giurista potrebbe in questo caso avere utiliz- zato l’espressione corpore quaestum facere in senso più ampio, non ri- ferendolo solo alle prostitute30. 4. Se le donne quae corpore quaestum faciunt/fecerunt, così come le attrici, le lenae, le adultere, le condannate in publico iudicio non po- tevano contrarre un legittimo matrimonio, erano, però, come già abbiamo detto, esentate dall’applicazione della lex Iulia de adulteriis, augustea, in “BIDR”, XXVII (1914), pp. 55 ss., ora in Scritti Giuridici, I, Milano 1923, pp. 143 ss., in part. pp. 153 s., aveva avanzato l’ipotesi che potesse essere un’ingenua obscuro loco nata o una di quelle donne quae publice mercibus vel tabernis exercendis procurant, di cui in P.S. 2,26,11. Per C. Castello, In tema, cit., p. 187, Ru- fina ‘doveva essersi data prima della convivenza col senatore a qualche mestiere diso- norevole’. R. Orestano, La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classi- co al diritto giustinianeo, Milano 1951, pp. 363 ss., intende le parole honore pleno dilexerat nel senso che Cassiano finchè fu in vita tenne la donna in condizione di moglie, ma all’apertura del testamento l’aver chiamato la figlia alumna mostrò che la reputava una vulgo quaesita e non una figlia legittima e di conseguenza la madre non una moglie ma una concubina. Secondo R. Astolfi, Femina probrosa concubina mater solitaria, in “SDHI”, XXXI (1965), pp. 15 ss., in part. pp. 55 ss., Rufina era un’inge- nua ma di bassa estrazione sociale. Di recente per M. Brutti, Il diritto privato3, cit., pp. 228 s., dalla frase Rufinam ingenuam honore pleno dilexerat si ricava che con Rufi- na, ingenua honesta, non si era commesso stuprum pur vivendo in concubinato. 29 Il frammento è ritenuto forse interpolato da C. Ferrini, Pandette, Milano 1900, p. 872; da P. Bonfante, Corso, I, cit., p. 189, da C. Castelli, Il concubinato e la legislazione augustea, cit., pp. 143 ss.; da R. Orestano, La struttura, cit., pp. 361 s. 30 Si può a tal proposito ricordare che per T.A.J McGinn, Prostitution, cit., p. 65 e nt. 359, la frase quei quaestum spurcum professi essent, decisamente non tecnica, potreb- be riferirsi, oltre che alle prostitute, anche a lenoni, lanistae e giocatori d’azzardo. 100 Donne e Diritto. Un dibattito circostanza questa che poteva rappresentare un vantaggio, tanto che furono presi dei provvedimenti per impedire alle matronae di ricorrere ad espedienti per essere considerate donne in quas stuprum non com- mittitur. Emblematico in tal senso il caso di Vistilia, raccontato da Tacito in un noto passo degli Annali, in cui si riferisce che la donna, appartenente a una famiglia pretoria, dichiarò davanti agli edili la propria licentia stupri secondo il costume vigente presso gli antichi31: Ann. II,85: Eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum coercita cautumque, ne quaestum corpore faceret cui avus aut pater aut maritus eques 31 Ci si è chiesti, peraltro, come abbia potuto Vistilia dichiarare davanti agli edili la propria licentiam stupri, dal momento che non pare provato al tempo di Tiberio l’obbligo per coloro che corpore questum faciebant di iscriversi in un registro. P.G. Guzzo-V. Scarano Ussani, Corpora quaestuaria e locus inhonestus, cit., pp. 51 ss., ritengono che Tac. Ann. 2,85,1 autorizzi l’ipotesi che, in connessione con il potere di sorveglianza sugli esercizi aperti al pubblico, gli edili avessero un registro in cui erano annotati i nomi di quanti non solo esercitassero ma anche sfruttassero la prostituzione. Può dubitarsi, per gli autori, dell’esistenza di un tale registro ante- riormente alla lex Iulia de adulteriis, ma non si può neanche escludere che la lex Iulia abbia assegnato nuove funzioni a un registro preesistente, come ritenuto da T.A.J. McGinn, The SC from Larinum and Repression of Adultery at Rome, in “ZPE”, XCIII (1992), pp. 273 ss., ora Il senatus consultum di Larinum e la repressione dell’adulterio a Roma, in N. Stelluti (cur.), Epigrafi di Larino e della Bassa Frentana II – Appendix Studi sul s.c. di Larino, Campobasso 1997, pp. 691 ss., in part. p. 701. Per parte della dottrina (si veda di recente, L. Solidoro, I percorsi del diritto, II, Torino 2014, p. 11), l’obbligo delle meretrici di effettuare professio di prostituzione presso gli edi- li è affermato da Plauto in Asin. 131, in Aul. 416 e Truc. 759. In Asin. 131 (Nun- ciam ex hoc loco ibo ego ad tris viros vestraqueibi nomina faxo erunt, capitis te perdam ego et filiam, perlecebrae, pernities, adulescentum exitium) il protagonista Diabolus, innamorato di Pilaenium, meretrix, si lamenta di essere cacciato fuori di casa dalla madre Cleareta, lena, perché non ha più denaro da dare, e minaccia di recarsi dai tresviri. Nell’Aulularia (Quia ad tris viro siam ego deferam nomen tuom. Quam ob rem? Quia cultrum habes. Cocum decet. Quid comminatus mihi?) le parole sono pro- nunciate dal vecchio avaro, Euclione, contro il cuoco che si era introdotto in casa sua per il pranzo di nozze e non risultano riferimenti nè alla prostituzione, né a un registro degli edili. Nel Truculentus (iam hercle ego tipi, inlecebra, ludos faciam cla- more in via, quae advorsum legem accepisti a plurumis pecuniam. Iam hercle apud novos omnis magistratus faxo erit nomen tuom, postid ego te manum iniciam quadrupli, vene- fica, suppostrix puerum) si parla di una condanna al quadruplo da parte di nuovi ma- gistrati per la supposizione di parto. Per M. Malavolta, Auctoramentum: l’attrazione irresistibile del modello proibito, in “Civiltà Romana”, II (2015), pp. 65 ss., in part. p. 68, Vistilia avrebbe “reso pubblico, oggi diremmo “registrato” il contratto che ave- va stipulato con il tenutario di un postribolo”. 101 MARIA VIRGINIA SANNA, Donne quae quaestum corpum faciunt e donne honoratae Romanus fuisset. nam Vistilia, praetoria familia genita, licentiam stupri apud aediles vulgaverat, more inter veteres recepto, qui satis poenarum adversum impudicas in ipsa professione flagitii credebant. exactum et a Titidio Labeone, Vistiliae marito, cur in uxore delicti manifesta ultionem legis omisisset. atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum datos necdum praeterisse, sa- tis visum de Vistilia statuere; eaque in insulam Seriphon abdita est; Si afferma che il marito ha scoperto la moglie in flagrante adulte- rio e ha omesso l’ultio legis32, rischiando a sua volta una condanna per lenocinio, condanna da cui si sarebbe salvato adducendo il fatto che non erano ancora trascorsi i sessanta giorni concessi dalla lex per esercitare l’accusa privilegiata. Se la lex Iulia de adulteriis concesse al marito e al padre nei confronti della donna adultera e del correo un’accusa privilegiata, iure viri et patris, che doveva essere esercitata entro sessanta giorni dal divorzio, stabilì anche che rischiava l’accusa di lenocinio chi in adulterio deprehensam retinuit, come leggiamo in D. 48,5,2,2 (Ulp. 8 disp.): Lenocinii quidem crimen lege Iulia de adulteriis praescriptum est, cum sit in eum maritum poena statuta, qui de adulterio uxoris suae quid ceperit, item in eum, qui in adulterio deprehensam retinuerit. Il marito di Vistilia sarebbe, pertanto, potuto essere accusato di lenocinio per il solo fatto di avere tenuto presso di sè la moglie sco- perta in flagrante adulterio. Dal momento, inoltre, che l’accusatio adulterii nei confronti di Vistilia non può essere stata promossa dal marito ma neppure dagli extranei, che potevano agire solo trascorsi i 60 giorni riservati al ma- rito e al padre, e solo una volta intervenuto il divorzio, ci si chiede a chi siano riferiti gli impersonali exactum e visum est. Per la Ricci33 fu il Senato ad intervenire con rapidità e severità, senza seguire la pro- cedura prescritta dalla legge. Per il Malavolta34 Vistilia, processata se- 32 Col termine ultio (ultio legis in uxore delicti manifesta) si allude in genere al ius occidendi, che non era però mai concesso al marito nei confronti della moglie, neanche in caso di scoperta in flagrante adulterio. 33 C. Ricci, Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia, Studio sul senatoconsul- to di Larino, 2006. 34 Per M. Malavolta, A proposito del nuovo S.C. da Larino, in Sesta Miscellanea Greca e Romana, Studi pubblicati dall’Istituto Italiano per la storia antica XXVII, 102 Donne e Diritto. Un dibattito duta stante e punita con la relegazione nell’isola di Serifo, sarebbe stata di fatto la prima vittima illustre della legge, e questo concorde- rebbe pienamente con quanto afferma Svetonio, dal quale si appren- de che la pena prevista era l’exilium; Svet. Tib. XXV,2: Feminae famosae, ut ad evitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exolverentur, lenocinium profiteri coeperant, et ex iuventute utriusque ordinis profligatissimus quisque, quominus in opera scaenae harenaeque edenda senatus consulto teneretur, famosi iudicii notam sponte subibant; eos easque omnes, ne quod refugium in tali fraude cuiquam esset, exilio adfecit. L’exilium, osserva la Ricci35, è, però, pena più grave della relegatio, alla quale si veniva condannati con la lex de adulteriis; Svetonio, inoltre, diversamente da Tacito, non parla di coloro che corpore qua- estum faciunt, ma delle feminae famosae – secondo alcuni donne ap- partenenti al rango senatorio o equestre, ma più probabilmente da intendere come donne di cattiva fama – che per evitare le pene stabi- lite dalle leggi cominciarono a praticare il lenocinio, e dei giovani di ambedue gli ordini che subivano volontariamente la nota di infamia per non essere impediti dal senatoconsulto di darsi alla scaena e al- l’harena. Solo di donne che si danno al lenocinio e alla scaena parla, invece, Papiniano in D. 48,5,11,2 (2 de ad.): Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia leno- cinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnari- que ex senatus consulto potest. Roma 1978, pp. 347 ss., ora in Epigrafi di Larino, cit., pp. 469 ss., solo quando Vistilia presentò agli edili formale dichiarazione di voler esercitare pubblicamente la prostituzione ci si sentì in dovere di correre ai ripari prendendo adeguati provvedi- menti contro questa che tutti ormai consideravano una tipica scappatoia legale per sottrarsi ai rigori della legislazione di Augusto. Per C. Ricci, Gladiatori, cit., p. 72, Vistilia col suo comportamento aveva violato ben più che lo spirito della legge alla quale era soggetta per la sua condizione, andando oltre la stessa fraus: essa si era professata prostituta presso i magistrati dopo aver commesso adulterio, e non in via precauzionale. Ciò che compie Vistilia può definirsi un atto in frode alla legge, finalizzato all’elusione di norme imperative cui essa, per la sua condizione, sarebbe stata sottoposta, in quanto uxor in adulterio deprehensa. 35 C. Ricci, Gladiatori, cit., p. 73. 103 MARIA VIRGINIA SANNA, Donne quae quaestum corpum faciunt e donne honoratae Secondo il senatoconsulto può essere, dunque, per Papiniano, con- dannata per adulterio la donna che allo scopo di evitare la pena pre- vista per l’adulterio si dia al lenocinio o alla scena. Parte della dottrina ritiene attinente agli stessi provvedimenti il se- natoconsulto di Larino, ritrovato, come è noto, nel 1978 in una tavola bronzea36, mutila37, che tratta, però, nella parte che ci è giunta, solo dei divieti di esibirsi sulla scena e sull’arena per gli appartenenti alle classi elevate e per i minori (di qualsiasi classe) di 20 o 25 anni. Tale dottrina, completando il rum all’inizio della linea 538 in feminarum o adultera- rum o mulierum, ha ritenuto che il senatoconsulto prendesse in consi- derazione anche i divieti di quaestum corpum facere, di esercitare il leno- cinio e l’attività teatrale di cui parlano Tacito Svetonio e Papiniano39. I problemi sono, però, posti dalla circostanza che solo nel senatoconsulto di Larino e nel passo di Svetonio si parla dei giovani appartenenti alle classi elevate che si davano alla scena e all’arena, mentre Tacito parla del divieto stabilito dal Senato di fare quaestum corpore per chi avesse per avo, padre o marito un cavaliere romano40 e Papiniano della mulier che per evitare le pene dell’adulterio lenocinium fecerit aut operas suas in sca- 36 Conservata oggi presso la Sovrintendenza Archeologica per i beni A.A.A.S del Molise. 37 Ci sono pervenute solo 21 righe, secondo parte della dottrina un terzo o un quarto dell’originale se la lastra era di forma quadrata. 38 5. (….) rum pertinentibus aut ad eos qui contra dignitatem ordinis suis in scaenam ludumv (…). 39 In questo senso M. Malavolta, A proposito, cit., pp. 469 ss.; V. Giuffrè, Un senatoconsulto ritrovato: il Sc. De matronarum lenocinio coercendo, in Atti Acc. Scienze Morali e Politiche, XCI, Napoli 1980, pp. 7 ss., ora in Epigrafi di Larino, cit., pp. 491 ss.; di parere contrario W. Formigoni Candini, Ne lenones sint in ullo loco reipublicae Romanae, in “AUFE”, IV (1990), pp. 97 ss.; T.A.J. Mc Ginn, Prosti- tution and Julio-Claudian Legislation. The Formation of Social Policy, in Early Imperial Rome, Ann Arbor 1986, pp. 284 ss., ora in “ZSS”, CVII (1990), pp. 315 ss.; W.D. Lebek, Das SC der Tabula Larinas: Rittermusterung und andere Probleme, in “ZPE”, LXXXV (1990), pp. 41 ss., ora in Epigrafi di Larino, cit., pp. 657 ss.; M.A. Levi, Un senatoconsulto del 19 d.C., in Studi A. Biscardi I, Milano 1982, pp. 69 ss., ora in Epigrafi di Larino, cit., pp. 529 ss; C. Ricci, Gladiatori, cit., p. 53, per la quale voler completare il rum all’inizio della linea 5 con feminarum significa compiere un’operazione del tutto ipotetica e speculativa. 40 Parla per Vistilia di confessione di lenocinium W. Formigoni Candini, Ne le- nones, cit., p. 111. 104 Donne e Diritto. Un dibattito enam locavit. Diverse sono anche le sanzioni stabilite: Tacito parla di relegatio, Svetonio di exilium, Papiniano di damnatio adulterii, mentre nel senatoconsulto di Larino è prevista la proibizione dell’onorevole se- poltura (libitinam habere)41, sanzione che non si applicava a coloro che si erano dati alla scena o all’arena prima del senatoconsulto, nonché ai figli di attori gladiatori lanisti o ruffiani, quasi individuati, anche essi in una categoria che sembra macchiata dalla nascita42. 41 Per M. Malavolta, A proposito, cit., p. 483 nt. 53, l’espressione libitinam ha- bere, diversa da libitinam facere, è attestata nel senatoconsulto per la prima volta; secondo W.D. Lebek, Dignità di classe ed interdizione dei mestieri sotto Tiberio: il SC della Tabula Larinas, in Epigrafi di Larino, cit., pp. 611 ss., in part. p. 631, significa avvalersi dei servizi delle pompe funebri (con licenza pubblica), per C. Fayer, Meretrix, cit., pp. 560 s., onori funebri e degna sepoltura. 42 La disposizione relativa ai figli è stata ritenuta da tutta la dottrina poco com- prensibile: per M. Malavolta, A proposito, cit., p. 483, il divieto di libitinam habere, che riguarderebbe solo gli auctorati di rango elevato che fossero morti in combattimento, sarebbe escluso per coloro che, per aver praticato mestieri infamanti (dietro compenso) prima dell’emanazione del decreto erano già infames e inoltre per coloro che sarebbero “infames – se così si può dire – per nascita”, come i figli di attori gladiatori lanisti o ruffiani. Per V. Giuffrè, Un senatoconsulto ritrovato, cit., p. 508 nt. 72, se non dare ap- plicazione retroattiva alla sanzione risponderebbe ad una sana logica di politica legisla- tiva, con tale logica mal si accorda la circostanza che siano esclusi dalla sanzione anche coloro che erano infami per nascita, come i figli di attori gladiatori lanisti o ruffiani. Anche per E. Baltrusch, Un senatoconsulto del 19 d.C, in Epigrafi di Larino, cit., p. 600 nt. 22, non è comprensibile la menzione dei figli di infames, che non appartengono al ceto superiore e che quindi non possono essere toccati dal senatoconsulto. W. Formigo- ni Candini, Ne lenones sint, cit., pp. 97 ss., traduce: “colui che abbia operato contro la dignità del suo ordine sia privato degli onori funebri, così come fosse nato o nata da gladiatore lanista o lenone”, sostituendo si ve con si cut. Non pare, però, provato che i figli e le figlie di attori lanisti, gladiatori e lenoni fossero infami di nascita, che non potessero in alcun caso appartenere agli ordini maggiori, e che pertanto il divieto di onorevole sepoltura fosse per loro inutile in quanto già previsto. Per appartenere al ceto equestre era, infatti, sufficiente avere il nonno nato libero e un censo di 400.000 sester- zi; per B. Levick, Il SC di Larino, in Epigrafi di Larino, cit., pp. 533 ss., in part. p. 541, il fatto che tali persone si trovassero nei seggi degli equestri sarebbe provato da Giov. Sat. III, 153: exeat, inquit, si pudor est, et de pulvino surgat equestri, cuius res legi non sufficit, et sedeant hic lenonum pueri quocumque ex fornice nati, hic plaudat nitidus prae- conis filius inter pinnirapi cultos iuvenes iuvenesque lanistae. Dal passo di Giovenale ri- sulta perlomeno il timore che nei posti riservati ai cavalieri possano sedere figli di leno- ni di banditori, di gladiatori, i “nuovi ricchi”, ai quali non sembra dunque automatica- mente vietato appartenere al ceto equestre in quanto infami. Il passo è particolarmente interessante anche per il riferimento al pinnirapus, l’acchiappapenne, di cui si parla 105 MARIA VIRGINIA SANNA, Donne quae quaestum corpum faciunt e donne honoratae Pur esistendo tra i testi non poche differenze, possiamo in ogni caso ricavarne, considerate le ripetute testimonianze, che le matro- nae, per evitare le pene della lex de adulteriis, dichiaravano di darsi o effettivamente si davano43 alla prostituzione, al lenocinio o alla sce- na, tutte attività che le esponevano alla nota infamia44 e facevano di loro delle donne non honoratae. Da un lato, dunque, donne che per nascita professioni o compor- tamenti disidicevoli erano donne non honoratae, esenti per la loro vi- litas vitae45 dalle sanzioni della lex de adulteriis, dall’altro matronae, donne honoratae, che, proprio per essere esentate da tali sanzioni, ri- nunciavano alla dignitas del loro ruolo. anche nel senatoconsulto di Larino alle linee 9: fuisset umquam spectandi in equestri- bus locis in scaenam produceret auctoramentove rog 10 ret aut pinnas gladiatorum rape- ret aut ut rudem tolleret aliove quod eius rei simile min. La dottrina prevalente, che integra min in ministerium, ritiene si parli di attività accessorie (C. Ricci, Gladiatori, cit., pp. 126 ss.) ma con le espressioni pinnas gladiatorum raperet aut ut rudem tol- leret si potrebbero indicare due attività compiute dagli stessi gladiatori: strappare il pennacchio (quando si vince) o alzare il bastone (quando si perde). 43 Mentre nel caso di Vistilia il corpore quaestum facere non sembra realmente esercitato, ma dichiarato allo scopo di evitare la condanna di adulterio, dai passi di Svetonio e Papiniano sembrerebbe ricavarsi un effettivo esercizio del lenocinio o dell’attività teatrale. 44 La nota di infamia derivante dall’esercizio di queste “professioni” poteva essere, peraltro, cercata, dalle donne honoratae, oltre che per essere esentate dalle pene della lex Iulia de adulteriis, anche per contrarre matrimoni che altrimenti non avrebbero po- tuto contrarre, come nel caso della figlia del senatore che voleva sposare un liberto: D. 23,2,47 (Paul. 2 ad l. Iul. et Pap.): Senatoris filia, quae corpore quaestum vel artem ludicram fecerit aut iudicio publico damnata fuerit, impune libertino nubit: nec enim honos ei servatur, quae se in tantum foedus deduxit. Per V. Giuffrè, Un senatoconsulto ritrovato, cit., p. 519, il problema di fondo era ammettere di fatto il concubinato e tollerare la possibilità di unioni matrimoniali “fra ceti egemoni e commoners, magari intraprendenti membri dei ceti emergenti come quello dei liberti”. Se certamente si voleva evitare il matrimonio tra appartenenti alle classi elevate e donne di bassa con- dizione sociale, non mi pare si possa dire altrettanto per il concubinato, che conti- nuò ad essere largamente praticato in questi casi anche nei secoli successivi, come mostra la nota costituzione di Costantino C.Th. 4,6,3, sulla quale riinvio a un mio precedente scritto, Dalla paelex della lex di Numa alle convivenze attuali, in M.J. Bra- vo Bosch, A. Valmaña Ochaíta, Rosalía Rodríguez López (curr.), No Tan Lejano, Una visión de la mujer romana a través de temas de actualidad, Valencia 2018, pp. 197 ss. 45 si veda C.Th. 9,7,1: hae autem immunes a iudiciaria severitate praestentur, quas vilitas vitae dignas legum observatione non cedidit. 106 Finito di stampare, per conto delle EDIZIONI AV Via Pasubio, 22/A -Tel. (segr. e fax) 070/27 26 22 09122 CAGLIARI presso la I.G.E.S. Srl – Via Beethoven, 14 09045 QUARTU S. ELENA (CA) nel mese di marzo 2019 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE M. MASIA-M.V. SANNA (a cura di) • Donne e Diritto - Un dibattito Donne e Diritto Un dibattito a cura di MICHELINA MASIA - MARIA VIRGINIA SANNA ISBN 978-88-8374-105-0 EDIZIONI EDIZIONI AV € 24,00 9 788883 741050 AV CAGLIARI - 2019