(PDF) La L. 27 febbraio 2017, n. 19 per il coordinamento della normativa tributaria con la riforma del bilancio di esercizio ex D.Lgs. 139/2015
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La L. 27 febbraio 2017, n. 19 per il coordinamento della normativa tributaria con la riforma del bilancio di esercizio ex D.Lgs. 139/2015
Claudio Sottoriva
January 15, 2021
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Il c.d. decreto milleproroghe è stato convertito, con modifiche, nella L. 27 febbraio 2017, n. 19 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislati-ve”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2017 - Suppl. Ordinario n. 14.
La Legge di conversione prevede alcune norme di coordinamento tra la riforma della redazione del bilancio di esercizio ex D.Lgs. 139/2015 e la normativa tributaria contenuta nel T.U.I.R. e nella normativa IRAP.
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Il volume analizza le principali problematiche relative alla costruzione del bilancio di esercizio sia sotto il profilo della valutazione delle principali voci (immobilizzazioni, crediti, debiti, etc.), sia sotto il profilo della correlata informativa nella Nota integrativa (disclosure) con un costante riferimento ai principi contabili nazionali (OIC) e alla prassi professionale; ciò al fine di consentire una lettura agevole e coordinata degli aspetti relativi alla classificazione-valutazione-informazione delle voci che compongono il bilancio di esercizio. Si tiene conto dei principi contabili nazionali aggiornati nel 2017, in particolare dell’OIC 11 aggiornato a marzo 2018, e delle prime indicazioni operative in tema di determinazione del reddito d’impresa. Tra le novità analizzate, un approfondimento della portata del principio della significatività e del perimetro applicativo del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. PIANO DELL'OPERA Capitolo 1 - La redazione del bilancio di esercizio: norme di legge e principi contabili di riferimento Capitolo II - Lo schema dello stato patrimoniale, lo schema ed il con-tenuto del conto economico ed il rendiconto finanziario Capitolo III - Il contenuto dell’attivo dello stato patrimoniale: le immobilizzazioni immateriali Capitolo IV - Il contenuto dell’attivo dello stato patrimoniale: le immobilizzazioni materiali Capitolo V - Il contenuto dell’attivo dello stato patrimoniale: le immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Capitolo VI - Il contenuto dell’attivo dello stato patrimoniale: le rimanenze Capitolo VII - Il contenuto dell’attivo dello stato patrimoniale: i crediti Capitolo VIII - Il contenuto dell’attivo dello stato patrimoniale: le disponibilità liquide Capitolo IX - Il contenuto dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale: i ratei e i risconti Capitolo X - Il contenuto del passivo dello Stato patrimoniale: il patrimonio netto Capitolo XI - Il contenuto del passivo dello stato patrimoniale: i fondi per rischi ed oneri Capitolo XII - Il contenuto del passivo dello stato patrimoniale: il debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Capitolo XIII - Il contenuto del passivo dello stato patrimoniale: i debiti Capitolo XIV - Il contenuto delle strutture descrittivo-esplicative: la nota integrativa e la relazione sulla gestione Capitolo XV - Il bilancio in forma abbreviata e il bilancio in forma semplificata per le micro-imprese
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I regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal Mef. A cura di
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Gli assetti della contrattazione integrativa dopo il D.Lgs. n. 150 del 2009 e la finanziaria d’estate: ratio di una riforma = The structures of supplementary bargaining after Legislative Decree no. 150 of 2009 and the financial statement in the summer: ratio of a reform. WP C.S.D.L.E. "Massimo D'...
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L'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio tra dettato normativo e principi di revisione internazionali
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2013
INDICE PREFAZIONE ………………………………………………………………….. p. 1. LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE …….. p. L'evoluzione normativa e l'attuale corpus di riferimento ……………………….. p. I principi di revisione: loro rilevanza giuridica prima e dopo l'emanazione del d. lgs. 39/2010 ……………………………………………………………………….. p. L'importanza dei principi contabili nella fase valutativa del bilancio ………….. p. Il nuovo (?) carattere unitario della revisione legale …………………………….. p. La natura del controllo: distinzioni rispetto all'attività richiesta al collegio sindacale nell'esame delle scritture contabili e del bilancio d'esercizio ………………… p. (segue) e nell'attività di verifica del sistema di controllo interno ……………….. p. L'oggetto del controllo: una necessaria premessa circa il concetto di significatività …………………………………………………………………………….. p. (segue) la profondità delle attività richieste dall'art. 14, 1° co., lett. b) d.lgs. 39/2010 e in sede di verifica del bilancio d'esercizio …………………………….. p. La metodologia di revisione: pianificazione, rischio di revisione e campionamento ………………………………………………………………………… p. (segue) i poteri ispettivi e informativi riconosciuti al revisore dalla normativa e dai principi di revisione internazionali ……………………………………... p. 1 Su tutti, i pluricitati Enron, Worldcom e, restando all'interno dei confini nazionali, Parmalat. 2 Come si avrà modo di vedere, Il d. lgs. 39/2010, in vigore dal 7 aprile 2010, ridefinisce così i previgenti «controllo contabile» e «revisione contabile», al fine di promuovere l'armonizzazione delle differenti tematiche ad essa riconducibili a livello internazionale. 3
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LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ABUSO DEL DIRITTO E DELL'ELUSIONE FISCALE NELLA PROSPETTIVA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO Estratto
Valeria Mastroiacovo
In attuazione della legge delega del 2014 è stato emanato l’art.10 bis dello statuto dei diritti del contribuente che disciplina in modo generalizzato per tutti i tributi l’abuso del diritto e l’elusione d’imposta sia in termini sostanziali che procedimentali. Tale disciplina trae origine dalle precedenti formule normative e arresti giurisprudenziali (interni e comunitari), ma si caratterizza rispetto ad essi per tratti innovativi circa la residualità della nozione di abuso/elusione e l’affermazione di garanzie del contribuente sia sul piano sostanziale (affidamento e certezza degli effetti giuridici rispetto alle scelte operative legittimamente effettuate), sia sul piano procedimentale (pena la nullità degli atti amministrativi emanati in maniera difforme). La nuova disciplina rende necessaria un’attenta riflessione sulle nozioni di vantaggio fiscale indebito (il cui onere della prova ricade sull’Ufficio fiscale) e di valida ragione extrafiscale (il cui onere della prova ricade sul contribuente). La valenza generale e unificante della riforma della disciplina dell’abuso/elusione, dettata innanzitutto dall’obiettivo della certezza del diritto, deve condurre all’applicazione della medesima disciplina anche relativamente all’imposta di registro (sia avuto riguardo agli atti d’impresa, che gli atti posti in essere al di fuori di essa). Ciò anche al fine di relegare le contestazioni fondate sull’art.20 del testo unico dell’imposta di registro solo a quelle che attengono a un’errata interpretazione dell’atto o della disposizione negoziale (senza che possa assumere autonomo rilievo il collegamento negoziale volontario) e facendo confluire nell’ambito dell’art.10 bis ogni altra eventuale eccezione che consideri un’operazione abusiva/elusiva in ragione della strumentalità delle forme giuridiche o dei titoli cui i contribuenti abbiano fatto ricorso. Tale interpretazione, avversata dalla recente giurisprudenza di legittimità, consente tra l’altro di confermare la necessaria natura complementare dell’imposta richiesta in forza di una contestazione fondata sulle ragioni dell’abuso/elusione alla base del potere degli uffici di operare una “riqualificazione” degli effetti dell’operazione.
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Assistenza amministrativa italo-svizzera in materia fiscale: la disciplina convenzionale
Francesca Amaddeo
Novità fiscali n. 11, 2021
Sentenza del Tribunale amministrativo federale n. A-3746/2018 del 18 febbraio 2020. La domanda di assistenza amministrativa presentata dalle autorità dello Stato richiedente si presume formata nel rispetto dei principi di specialità, sussidiarietà oltre che dei principi di buona fede e legittimo affidamento. La verosimile rilevanza delle informazioni è anch’essa presunta salvo che non emergano atti tali da far insorgere seri dubbi relativamente alla loro natura. Nella specie, la domanda di assistenza amministrativa presentata dall’autorità italiana ai sensi dell’art. 27 CDI CH-ITA (e della lett. ebis del Protocollo aggiuntivo) risponde ai criteri di ammissibilità soddisfacendo tutti i requisiti previsti dalle norme citate. Le autorità richiedenti sono tenute alla confidenzialità delle informazioni: i dati trasmessi non possono, pertanto, essere utilizzati a carico della ricorrente nell’ambito di un procedimento penale.
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Ferdinando Superti Furga - Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea - V Edizione - Giugno 2017
Claudio Sottoriva
2017
La Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, pur abrogando le precedenti IV e VII Direttive CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese, ne ripropone molti contenuti e, nel contempo, reca innovazioni nell'ordinamento contabile europeo, al quale gli Stati membri hanno dovuto adeguarsi nel corso del 2015. Nel nostro Paese la Direttiva è stata recepita con il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 205 del 4 settembre 2015 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2016. La nuova edizione del volume nasce quindi dall'esigenza di interpretare la disciplina codicistica relativa alla costruzione del bilancio di esercizio alla luce delle nuove norme considerando, ove ritenuto opportuno, i principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aggiornati nel 2016 e quelli internazionali (IAS/IFRS) nonché la normativa tributaria relativa alla determinazione del reddito imponibile. Rimane invariata la volontà di offrire un'interpretazione economico-aziendalistica del quadro normativo di riferimento e l'idea guida della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale raffigurata nel bilancio di esercizio che può essere ricondotta al concetto più generale e più pregnante di intelligibilità.
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Giusto processo amministrativo e giusto processo tributario, in Rassegna tributaria, 2013, 357 e ss.
margherita ramajoli
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March 2017

Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert

Coordinamento della normativa tributaria con la L. 27
febbraio 2017, n. 19 con le modifiche alla redazione del
bilancio di esercizio
Il D.Lgs. 139/2015 ha riformato la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consoli-
dato di gruppo in applicazione della Direttiva 2013/34/UE. La L. 27 febbraio 2017, n. 19 di
conversione del decreto c.d. “milleproroghe” prevede un primo insieme di norme modifica-
tive del TUIR e del D.Lgs. istitutivo dell’IRAP per consentire la determinazione delle impo-
ste sulla base della nuova normativa

Contents:

Si segnalano di seguito alcune novità di particolare interesse le imprese che devono 1. Premessa............................... 1
redigere i bilanci di esercizio e consolidati di gruppo al termine dell’esercizio chiuso al 31 2. L’emendamento al decreto-
dicembre 2016: legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d.
- applicazione per la predisposizione dei rendiconti di fine esercizio delle nuove nor- “milleproroghe”) per il
me sulla redazione del bilancio di esercizio e del consolidato delle imprese in appli- coordinamento tra la normativa
cazione del D.Lgs. n. 139/2015 che ha attuato nel nostro Paese la Direttiva tributaria e le nuove norme
2013/34/UE; introdotte dal D.Lgs. 139/2015 ........ 2

- approvazione in data 22 dicembre 2016 dei nuovi principi contabili nazionali elabo- 3. Il testo dell’art. 13-bis
rati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); introdotto nel testo del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244 per il
- intervento di coordinamento delle norme relative alla determinazione del reddito coordinamento tra la normativa
d’impresa con la nuova normativa di cui al D.Lgs. 139/2015 con la L. 27 febbraio tributaria e le nuove norme
2017, n. 19. introdotte dal D.Lgs. 139/2015 ........ 2
4. Il coordinamento tra la
normativa tributaria e le nuove
1. Premessa norme introdotte dal D.Lgs.
Il D.Lgs. 139/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015 ha 139/2015: una prima analisi ............ 4
dato attuazione alla Direttiva europea 2013/34/UE del 26 giugno 20131.
5. Il raffronto tra la precedente
Recepite tali nuove disposizioni, quali sono le implicazioni fiscali della nuova disciplina?
normativa tributaria e la nuova
La clausola di invarianza finanziaria dettata dall’art.11 del D.Lgs. 139/2015 stabilisce
normativa in applicazione della L. 27
che “dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
febbraio 2017, n. 19 ......................... 5
carico della finanza pubblica”.
Come è stato sottolineato da più parti appare auspicabile l’introduzione di disposizioni 6. Il regime transitorio previsto
fiscali specifiche, volte a coordinare la normativa fiscale con le nuove disposizioni civili- dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 ..... 15
stiche, analogamente a quanto avvenuto con riferimento ai soggetti IAS adopter, in
quanto, qualora le disposizioni vigenti non venissero modificate, si genererebbe una di-
storsione applicativa, dovendo determinare il reddito imponibile facendo riferimento alla
precedente normativa civilistica e applicando alle fattispecie.
Il reddito imponibile dell’impresa, come noto, si basa sul risultato d’esercizio evidenziato
dal bilancio civilistico cui vanno apportate le variazioni, in aumento e in diminuzione,
previste dagli articoli successivi all’art. 83 T.U.I.R. e contenute nello stesso Capo II, al
fine di tener conto della diversa qualificazione fiscale dei componenti economici di reddi-
to (secondo il principio generale di derivazione).
Il contenuto e la forma del bilancio sono disciplinati dagli articoli 2423–2427-bis del Co-
dice Civile per la generalità delle imprese. I principi contabili sono criteri tecnici, interpre-
tativi e integrativi, delle norme del Codice Civile che disciplinano la formazione ed il con-
tenuto del bilancio d’esercizio e sono emanati dall’Organismo Italiano di contabilità
(OIC).
In base al principio di derivazione, pertanto, sarà la corretta applicazione delle disposi-
zioni del Codice Civile e dei principi contabili (OIC) a quantificare, in relazione a talune

In tema si veda il contributo dal titolo La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abro-
ga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE), Giuffrè Editore,
Milano, 2014.

Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Marzo 2017 Pagina 1

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fattispecie, la parte di base imponibile che parteciperà alla determinazione del reddito
complessivo da assoggettare a tassazione. Corollario del principio generale di deriva-
zione è il cosiddetto “principio di non tassatività” o di “previa imputazione a conto eco-
nomico” in forza del quale devono ritenersi deducibili ai fini fiscali, e in assenza di norme
tributarie che dispongano diversamente, i componenti negativi di reddito imputati a costo
nel Conto economico: l’eventuale omessa indicazione nel T.U.I.R. di un costo non ne
sancisce, di per sé, l’indeducibilità (così come – specularmente - l’omessa indicazione di
un ricavo la non tassabilità) ma, al contrario, se imputato contabilmente, sarà deducibile
purché risponda ai principi generali (competenza, inerenza, etc.).
Conseguenza del “principio di non tassatività” è il rischio che siano imputati a Conto
economico costi ed oneri giustificati solo da motivazioni fiscali ma non coerenti con la
disciplina dettata dal Codice Civile2.
2. L’emendamento al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244
(c.d. “milleproroghe”) per il coordinamento tra la normati-
va tributaria e le nuove norme introdotte dal D.Lgs.
139/2015
Il necessario coordinamento (almeno parziale) tra la normativa tributaria e le nuove
norme del Codice Civile in tema di bilancio è stato introdotto in un emendamento al di-
segno di legge n. 2630, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, recante proroga e definizione di termini. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244
è stato definitivamente convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2017, n. 193.
Le scelte operate influiscono sulla determinazione del reddito imponibile del periodo
d’imposta 2016 e, conseguentemente, sulla fiscalità corrente, anticipata e differita da
rilevare nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 secondo la nuova norma-
tiva.
3. Il testo dell’art. 13-bis introdotto nel testo del decreto-
legge 30 dicembre 2016, n. 244 per il coordinamento tra la
normativa tributaria e le nuove norme introdotte dal
D.Lgs. 139/2015
Si riporta di seguito il testo dell’art. 13-bis introdotto nel testo del decreto-legge 30 di-
cembre 2016, n. 244, in sede di conversione in legge del decreto-legge che modifica
come evidenziato il T.U.I.R., il D.Lgs. istitutivo dell’IRAP e il D.Lgs. 38/2005:

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, co-
me introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativa-
mente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimo-
niali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle di-
chiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici giorni al
fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi se-
guenti.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83:
1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,» sono inseri-
te le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del
codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,» e
le parole: «da detti princìpi contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi princì-
pi contabili»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo
2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del co-
dice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole: «canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di
natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;
c) all'articolo 108:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

In tema si veda Cass. 17 ottobre 2014 n. 22016.
Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislati-
ve”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2017 - Suppl. Ordinario n. 14.

Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Marzo 2017 Pagina 2

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«1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a
ciascun esercizio»;
2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono
calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corri-
sposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi
e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3»;
4) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;
d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti:
«adottati dall'impresa»;
e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono tuttavia
applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti uti-
lizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa
quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili»;
f) all'articolo 112:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, le parole: «delle operazioni “fuori bilancio” in corso» sono sostituite dalle
seguenti: «degli strumenti finanziari derivati»;
3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «e per i
soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che re-
digono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,»;
4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono
sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in
bilancio»;
5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono
sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in
bilancio»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità
di copertura in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili adottati dall'impresa»;
7) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti finanziari derivati».
3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le
parole: «con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)» sono
inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».
4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o
negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferi-
to ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura
straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti
reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli
successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e
imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valuta-
zioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio
con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini del-
la determinazione del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio
con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio
nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo
unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della
base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Nel primo esercizio di applicazione dei princìpi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del com-
ma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai compo-
nenti imputati direttamente a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione del-
la base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati
nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del

Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Marzo 2017 Pagina 3

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medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già impu-
tati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili
non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciu-
to; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli eser-
cizi precedenti;
d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, consi-
derati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della
determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti
fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del
mancato verificarsi degli stessi;
e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini
della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che
intervengono nei princìpi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legi-
slativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi
di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, le di-
sposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2015.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater
è aggiunto il seguente:
«7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro
centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei princìpi contabili
di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento
per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP».
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, so-
no adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle fi-
nanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la nor-
mativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i princìpi contabili internazionali con
quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno
o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di
revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della leg-
ge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-
quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18 milioni di euro per l'anno
2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fon-
do per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporta-
re, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,7 milioni di euro nell'anno 2021. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate deri-
vanti dalle misure previste dal comma 2, lettera c).

4. Il coordinamento tra la normativa tributaria e le nuove
norme introdotte dal D.Lgs. 139/2015: una prima analisi
L’articolo 13-bis estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti
che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono
il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo italiano
di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (comma 2, lettera a), n. 1), modi-
ficando l’articolo 83 del d.lgs. n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi.
Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fon-
data sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione
delle regole di competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2, T.U.I.R., come previsto
dall’articolo 2, comma 1, del decreto MEF 1 aprile 2009, n. 48, in materia di determina-
zione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali),
ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale
cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle ope-

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razioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall’articolo 3
del predetto DM n. 48/2009) al fine di garantire l’applicazione di istituti fiscali quali
l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi (comma 2, lettera a), n. 2), che
aggiunge un nuovo comma 1-bis all’articolo 83 T.U.I.R.).
A tal fine, ai soggetti che adottano i nuovi OIC si applicano le disposizioni contenute nei
decreti di attuazione dell’articolo 1, comma 59 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo
4, comma 7-quater del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili
internazionali.
Coerentemente con le modifiche apportate dalle norme in esame, viene prorogato
(comma 1) di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e
delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in
commento, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti
reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015.
Sono quindi apportate alcune modifiche di coordinamento al T.U.I.R.: si prevede che, ai
fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore
e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti
da operazioni di trasferimento di azienda (comma 2, lettera b)); si introduce un unico
limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse
imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (lettera c));
si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei compo-
nenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei compo-
nenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato pa-
trimoniale (lettera d)); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di
cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da ope-
ratori indipendenti con idonee forme di pubblicità (lettera e)); si disciplina il trattamento
fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a
bilancio al valore di fair value (lettera f)).
I commi 3 e 4 intervengono sulle modalità di determinazione della base imponibile, an-
che a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di
azienda.
Ai sensi dei commi 5 e 6 le nuove norme decorrono dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP.
E’ previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finali-
tà di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito
al momento del realizzo.
Il comma 7 reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini
IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi
OIC.
Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi
contabili nazionali da parte dell’OIC (comma 8).
Il comma 9 prevede un regime transitorio per le spese “fiscalmente capitalizzate” dai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cd. IAS/IFRS
Adopter), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.
Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad adottare disposizioni
di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP in
caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.
Il comma 11 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la revisio-
ne delle disposizioni, recate dal citato DM 1 aprile 2009, n. 48 e dal DM 8 giugno 2011
(recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di
determinazione della base imponibile dell'IRES e dell’IRAP) per la determinazione della
base imponibile IRES e IRAP dei soggetti IAS/IFRS Adopter ora applicabili anche ai
soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché, al comma 11, delle disposizioni recate dal
DM 14 marzo 2012 concernente l’attuazione della disciplina dell’Aiuto alla Crescita Eco-
nomica (ACE).
I commi 12 e 13 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche al
regime di deducibilità delle spese relative a più esercizi (comma 2, lettera c)).
Ai sensi del comma 12 detto onere è valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1
milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di
euro per l'anno 2020 e vi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica – FISPE. Il comma 13 imputa alle medesime
misure di cui al comma 2, lettera c) effetti finanziari positivi dal 2021, incrementando
dunque il suindicato FISPE di 1,7 milioni di euro nel medesimo anno.

5. Il raffronto tra la precedente normativa tributaria e la nuo-
va normativa in applicazione della L. 27 febbraio 2017, n.
19
Si riporta di seguito il testo coordinato del T.U.I.R., del D.Lgs. istitutivo dell’IRAP e del
D.Lgs. 38/2005 sulla base dell’entrata in vigore della L. 27 febbraio 2017, n. 19:

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MODIFICHE AL T.U.I.R.
D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986

Testo previgente Testo aggiornato con L. 27 febbraio 2017, n. 19
Art. 83 Art. 83
Determinazione del reddito complessivo Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo è determinato apportando 1. Il reddito complessivo è determinato apportando
all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive di- all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
sposizioni della presente sezione. In caso di attività che disposizioni della presente sezione. In caso di attività
fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazio-
reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza ne del reddito, le relative perdite fiscali assumono
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono
base ai principi contabili internazionali di cui al regola- il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma nella formulazione derivante dalla procedura prevista
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28
valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi febbraio 2005, n. 38 e per i soggetti, diversi dalla
articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codi-
imputazione temporale e classificazione in bilancio pre- ce civile, che redigono il bilancio in conformita`
visti da detti principi contabili. alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in
deroga alle disposizioni dei successivi articoli della
presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazio-
ne temporale e classificazione in bilancio previsti dai
rispettivi principi contabili
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalla
micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codi-
ce civile, che redigono il bilancio in conformita`
alle disposizioni del codice civile, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni emanate in
attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-quater
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38.
Art. 96 Art. 96
Interessi passivi Interessi passivi
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da
quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma
lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in cia-
periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi scun periodo d'imposta fino a concorrenza degli inte-
attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel ressi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è dedu-
limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della cibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo
gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risulta-
lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta suc- to operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi
oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo'
incremento del risultato operativo lordo dei successivi essere portata ad incremento del risultato operativo
periodi d'imposta. lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza
il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere
B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclu-
delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei sione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e
canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, cosi' dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali
come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i nonche´ dei componenti positivi e negativi di natu-
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi con- ra straordinaria derivanti da trasferimenti di azien-
tabili internazionali si assumono le voci di conto econo- da o di rami di azienda, cosi' come risultanti dal
mico corrispondenti. conto economico dell'esercizio; per i soggetti che
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli redigono il bilancio in base ai principi contabili interna-
interessi passivi e gli interessi attivi, nonchè gli oneri e i zionali si assumono le voci di conto economico corri-
proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da spondenti.
contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbli- 3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli
gazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente interessi passivi e gli interessi attivi, nonchè gli oneri e
causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da
derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusio- contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di
ne, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto
natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubbli- avente causa finanziaria, con esclusione degli interes-
ca amministrazione, si considerano interessi attivi rile- si impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e
vanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumenta- della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti
to di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei con la pubblica amministrazione, si considerano inte-
corrispettivi. ressi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferi-
indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono mento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato
dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e pagamento dei corrispettivi.
nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi 4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono
gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se
per cento del risultato operativo lordo di competenza. e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano passivi e degli oneri assimilati di competenza ecce-
alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'arti- denti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia infe-
colo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, riore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
con l'eccezione delle società che esercitano in via competenza.
esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di parteci- 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si appli-
pazioni in società esercenti attività diversa da quelle cano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati
creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
nonchè alle società capogruppo di gruppi bancari e n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in
assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di

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applicano, inoltre, alle società consortili costituite per partecipazioni in società esercenti attività diversa da
l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicura-
sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto zione nonchè alle società capogruppo di gruppi ban-
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. cari e assicurativi. Le disposizioni dei commi prece-
554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'artico- denti non si applicano, inoltre, alle società consortili
lo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di
2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costi-
n. 240, e successive modificazioni. tuite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti
5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle socie-
base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 tà costituite per la realizzazione e l'esercizio di inter-
per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolida- porti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e succes-
to nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammonta- sive modificazioni.
re complessivo degli interessi passivi maturati in capo a 5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indica-
soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al ti nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla
consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96
integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammon- per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consoli-
tare complessivo degli interessi passivi maturati in capo dato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'am-
ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al montare complessivo degli interessi passivi maturati in
consolidato. La società o ente controllante opera la capo a soggetti di cui al periodo precedente parteci-
deduzione integrale degli interessi passivi di cui al pe- panti al consolidato a favore di altri soggetti parteci-
riodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'arti- panti sono integralmente deducibili sino a concorrenza
colo 122, apportando la relativa variazione in diminuzio- dell'ammontare complessivo degli interessi passivi
ne della somma algebrica dei redditi complessivi netti maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di
dei soggetti partecipanti. soggetti estranei al consolidato. La società o ente
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di controllante opera la deduzione integrale degli inte-
indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma ressi passivi di cui al periodo precedente in sede di
2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la
unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicem- relativa variazione in diminuzione della somma alge-
bre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbliga- brica dei redditi complessivi netti dei soggetti parteci-
zionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 panti.
dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti 6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di
dei soci delle società cooperative. indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente
cui alla sezione H del presente capo, l'eventuale ecce- testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28
denza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli
generatasi in capo a un soggetto puo' essere portata in obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della
abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi
limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato pre- sui prestiti dei soci delle società cooperative.
sentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato 7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di
operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per cui alla sezione H del presente capo, l'eventuale ec-
la deduzione. Tale regola si applica anche alle ecceden- cedenza di interessi passivi ed oneri assimilati inde-
ze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle ducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere
generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato portata in abbattimento del reddito complessivo di
nazionale. gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i sog- consolidato presentino, per lo stesso periodo d'impo-
getti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale sta, un risultato operativo lordo capiente non integral-
possono essere incluse anche le società estere per le mente sfruttato per la deduzione. Tale regola si appli-
quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti ca anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti,
dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere con esclusione di quelle generatesi anteriormente
b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato all'ingresso nel consolidato nazionale.
devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi 8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
e al risultato operativo lordo della società estera corri- soggetti virtualmente partecipanti al consolidato na-
spondenti a quelli indicati nel comma 2. zionale possono essere incluse anche le società este-
re per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni
previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma
2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del
consolidato devono essere indicati i dati relativi agli
interessi passivi e al risultato operativo lordo della
società estera corrispondenti a quelli indicati nel
comma 2.
Art. 108 Art. 108
Spese relative a piu' esercizi Spese relative a piu' esercizi
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili 1. Le spese relative a piu` esercizi sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote nel limite della quota imputabile a ciascun eserci-
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non zio.
oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni ac- 2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono
quisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenu-
costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per te o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono
altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se
88, comma 3. rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibi- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
li nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote anche in funzione della natura e della destinazione
costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratte-
spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo ristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'im-
d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di presa. Sono comunque deducibili le spese relative a
inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della superiore a euro 50.
natura e della destinazione delle stesse, del volume dei 3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in
ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul
internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili costo degli stessi diminuito dell’importo gia` de-
le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore dotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
unitario non superiore a euro 50. dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi
3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da quel- relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88,
le considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite comma 3.
della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'e- impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei
sercizio in cui sono state sostenute e nei quattro suc- commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conse-
cessivi. guiti i primi ricavi.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese di

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impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei
commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conse-
guiti i primi ricavi.
Art. 109 Art. 109
Norme generali sui componenti del reddito d'impre- Norme generali sui componenti del reddito d'im-
sa presa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e nega- 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
tivi, per i quali le precedenti norme della presente Se- negativi, per i quali le precedenti norme della presente
zione non dispongono diversamente, concorrono a Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'eser-
di competenza non sia ancora certa l'esistenza o deter- cizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o
minabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a determinabile in modo obiettivo l'ammontare concor-
formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. rono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di compe- condizioni.
tenza: 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di compe-
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, tenza:
e le spese di acquisizione dei beni si considerano so- a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conse-
stenute, alla data della consegna o spedizione per i beni guiti, e le spese di acquisizione dei beni si considera-
mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per no sostenute, alla data della consegna o spedizione
le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli
cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della pro- immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e suc-
prietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle cessiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o
clausole di riserva della proprietà. La locazione con costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si
clausola di trasferimento della proprietà vincolante per tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La
ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di locazione con clausola di trasferimento della proprietà
proprietà; vincolante per ambedue le parti è assimilata alla ven-
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considera- dita con riserva di proprietà;
no conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si conside-
considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni rano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi
sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni
di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da con-
derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione tratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti
dei corrispettivi; da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di ma-
c) per le società e gli enti che hanno emesso obbliga- turazione dei corrispettivi;
zioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute c) per le società e gli enti che hanno emesso obbliga-
alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emis- zioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute
sione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'e-
quota determinata in conformità al piano di ammorta- missione è deducibile in ciascun periodo di imposta
mento del prestito. per una quota determinata in conformità al piano di
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze ammortamento del prestito.
concorrono a formare il reddito anche se non risultano 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanen-
imputati al conto economico. ze concorrono a formare il reddito anche se non risul-
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo tano imputati al conto economico.
101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle 3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo
azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari
non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponi- alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'arti-
bile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei colo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo
trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti,
applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi disposizione si applica anche alle differenze negative
costi. tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1,
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con lettere c) e d), e i relativi costi.
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simi- 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
lari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzio- similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi prece-
ne di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. denti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem- dell'articolo 87.
bre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali 3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-
negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai diffe-
sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle renziali negativi di natura finanziaria derivanti da ope-
azioni di cui al comma 3-bis. razioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello pre-
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si appli- cedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari simi-
cano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai prin- lari alle azioni di cui al comma 3-bis.
cipi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
19 luglio 2002. principi contabili internazionali di cui al regolamento
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risul- Consiglio, del 19 luglio 2002.
tano imputati al conto economico relativo all'esercizio di 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
competenza. Si considerano imputati a conto economico ammessi in deduzione se e nella misura in cui non
i componenti imputati direttamente a patrimonio per risultano imputati al conto economico relativo all'eser-
effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia cizio di competenza. Si considerano imputati a conto
deducibili: economico i componenti imputati direttamente a pa-
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio trimonio per effetto dei principi contabili adottati
precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformi- dall’impresa. Sono tuttavia deducibili:
tà alle precedenti norme della presente sezione che a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
dispongono o consentono il rinvio; precedente, se la deduzione è stata rinviata in con-
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto eco- formità alle precedenti norme della presente sezione
nomico, sono deducibili per disposizione di legge. Le che dispongono o consentono il rinvio;
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli b) quelli che pur non essendo imputabili al conto eco-
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto nomico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
economico concorrono a formare il reddito, sono am- spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
messi in deduzione se e nella misura in cui risultano da altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
elementi certi e precisi. economico concorrono a formare il reddito, sono am-
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli messi in deduzione se e nella misura in cui risultano
interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di da elementi certi e precisi.
utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli
riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e
proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in
concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistin- cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano
tamente ad attività o beni produttivi di proventi computa- ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddi-
bili e ad attività o beni produttivi di proventi non compu- to o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si

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tabili in quanto esenti nella determinazione del reddito riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di
tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono proventi non computabili in quanto esenti nella deter-
a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in minazione del reddito sono deducibili per la parte
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non altri proventi che concorrono a formare il reddito d'im-
rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. presa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
le spese relative a prestazioni alberghiere e a sommini- plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
strazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui dell'applicazione del periodo precedente. Fermo re-
al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura stando quanto previsto dai periodi precedenti, le spe-
del 75 per cento. se relative a prestazioni alberghiere e a somministra-
[6.] zioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura
alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono del 75 per cento.
percepiti o corrisposti. [6.]
8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo soste- 7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concor-
nuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto rono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui
analogo relativamente ad una partecipazione societaria sono percepiti o corrisposti.
da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89. 8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo
9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di diritto analogo relativamente ad una partecipazione
cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'arti-
o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati colo 89.
economici della società emittente o di altre società ap- 9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
partenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; di cui all'articolo 44, per la quota di essa che diretta-
b) relativamente ai contratti di associazione in parteci- mente o indirettamente comporti la partecipazione ai
pazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice risultati economici della società emittente o di altre
civile allorchè sia previsto un apporto diverso da quello società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
di opere e servizi. relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in parteci-
pazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice
civile allorchè sia previsto un apporto diverso da quel-
lo di opere e servizi.
Art. 110 Art. 110
Norme generali sulle valutazioni Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamen- riferimento al costo dei beni senza disporre diversa-
te: mente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammorta- a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammorta-
mento già dedotte; mento già dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immate-
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono riali strumentali per l'esercizio dell'impresa si com-
nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad au- prendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilan-
mento del costo stesso per effetto di disposizioni di cio ad aumento del costo stesso per effetto di disposi-
legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere zioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono
con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli diret- aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da
tamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli im-
produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendo- mobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impre-
no nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per sa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui
la loro costruzione o ristrutturazione; prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazio-
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'ar- ne;
ticolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui
comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
quelle che per disposizione di legge non concorrono a intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) esclusione di quelle che per disposizione di legge non
che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusva- concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
lenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
parte eccedente le minusvalenze dedotte; finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti formare il reddito per la parte eccedente le minusva-
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo lenze dedotte;
dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguente- d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
mente non concorrono alla formazione del reddito, nè finanziari similari alle azioni si intende non comprensi-
alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto vo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conse-
delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti; guentemente non concorrono alla formazione del
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobiliz- reddito, nè alla determinazione del valore fiscalmente
zazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il strumenti;
valore di rimborso concorre a formare il reddito per la e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobi-
quota maturata nell'esercizio. lizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilan-
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) cio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'ac-
del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in quisto e il valore di rimborso concorre a formare il
base ai principi contabili internazionali di cui al regola- reddito per la quota maturata nell'esercizio.
mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del 1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed
Consiglio, del 19 luglio 2002: e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo in base ai principi contabili internazionali di cui al rego-
85, comma 1, lettera e), che si considerano immobiliz- lamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e
zazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso del Consiglio, del 19 luglio 2002:
articolo, imputati a conto economico in base alla corretta a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'arti-
applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai colo 85, comma 1, lettera e), che si considerano im-
fini fiscali; mobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, dello stesso articolo, imputati a conto economico in
le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che base alla corretta applicazione di tali principi, assumo-
si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi no rilievo anche ai fini fiscali;
dell'articolo 85, comma 3-bis; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azio-
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari ni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni
alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simi-
87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il lari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
periodo di possesso per la quota esclusa dalla forma- quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a),

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zione del reddito. aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del mede-
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai simo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili per-
principi contabili internazionali di cui al citato regolamen- cepiti durante il periodo di possesso per la quota
to (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi esclusa dalla formazione del reddito.
che derivano dalla valutazione, operata in base alla 1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
corretta applicazione di tali principi, delle passività as- principi contabili internazionali di cui al citato regola-
sumono rilievo anche ai fini fiscali. mento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e negativi che derivano dalla valutazione, operata in
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si conside- base alla corretta applicazione di tali principi, delle
rano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corri- passività assumono rilievo anche ai fini fiscali.
spettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta 2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
estera, si applicano, quando non è diversamente dispo- dei servizi e, con riferimento alla data in cui si conside-
sto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i rano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano valuta estera, si applicano, quando non è diversamen-
con riferimento a tale data. La conversione in euro dei te disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'e- estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
sercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'e- precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
sercizio precedente non concorrono alla formazione del conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
reddito. Per le imprese che intrattengono in modo siste- organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
matico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze ri-
della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del spetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese
3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura che intrattengono in modo sistematico rapporti in
dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto valuta estera è consentita la tenuta della contabilità
forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine
delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre esercizio ai saldi dei relativi conti.
leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene 3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiu-
conto della valutazione al cambio della data di chiusura sura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche
dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la
rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di coper- disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o
tura siano anche essi valutati in modo coerente secondo di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevan-
il cambio di chiusura dell'esercizio. za. Si tiene conto della valutazione al cambio della
[4.] data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i passività per le quali il rischio di cambio è coperto,
componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo qualora i contratti di copertura siano anche essi valu-
102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo tati in modo coerente secondo il cambio di chiusura
107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se que- dell'esercizio.
sta è inferiore o superiore a dodici mesi. [4.]
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di 5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i
valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuen- componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo
te deve darne comunicazione all'agenzia delle entrate 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'artico-
nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. lo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con questa è inferiore o superiore a dodici mesi.
società non residenti nel territorio dello Stato, che diret- 6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
tamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono valutazione adottati nei precedenti esercizi il contri-
controllate o sono controllate dalla stessa società che buente deve darne comunicazione all'agenzia delle
controlla l'impresa, sono valutati in base al valore nor- entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
male dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e allegato.
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si società non residenti nel territorio dello Stato, che
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le sono controllate o sono controllate dalla stessa socie-
autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle tà che controlla l'impresa, sono valutati in base al
speciali "procedure amichevoli" previste dalle conven- valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e
zioni internazionali contro le doppie imposizioni sui red- dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del
diti. La presente disposizione si applica anche per i beni comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa
ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel disposizione si applica anche se ne deriva una dimi-
territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa espli- nuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli
ca attività di vendita e collocamento di materie prime o accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli"
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte previste dalle convenzioni internazionali contro le
dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizio-
esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente ne si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le da società non residenti nel territorio dello Stato per
valutazioni relative anche agli esercizi successivi. conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno collocamento di materie prime o merci o di fabbrica-
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese zione o lavorazione di prodotti.
è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei 8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte
cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese succes- gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamen-
sivo. te delle rettifiche operate e deve procedere a rettifica-
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri re le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse 9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territo- fanno riferimento il cambio delle valute estere in cia-
ri diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto scun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia
deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro
imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione euro- il mese successivo. Sono, tuttavia, applicabili i tassi
pea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cambio alternativi forniti da operatori interna-
di cui al citato decreto. zionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano contabilizzazione delle operazioni in valuta, pur-
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che´ la relativa quotazione sia resa disponibile
che le imprese estere svolgono prevalentemente un'atti- attraverso fonti di informazione pubbliche e verifi-
vità commerciale effettiva, ovvero che le operazioni cabili.
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse 10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
economico e che le stesse hanno avuto concreta ese- componenti negativi derivanti da operazioni intercorse
cuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deduci- con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o
bili ai sensi del primo periodo sono separatamente indi- territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al
cati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-
prima di procedere all'emissione dell'avviso di accerta- bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni
mento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati
all'interessato un apposito avviso con il quale viene dell'Unione europea o dello Spazio economico euro-
concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termi- peo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

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ne di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Ammini- 11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applica-
strazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà no quando le imprese residenti in Italia forniscano la
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. prova che le imprese estere svolgono prevalentemen-
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si appli- te un'attività commerciale effettiva, ovvero che le ope-
cano per le operazioni intercorse con soggetti non resi- razioni poste in essere rispondono ad un effettivo
denti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concer- interesse economico e che le stesse hanno avuto
nente disposizioni in materia di imprese estere parteci- concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
pate. negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi imposta, deve notificare all'interessato un apposito
dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai avviso con il quale viene concessa al medesimo la
professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le
dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga
al citato decreto. idonee le prove addotte, dovrà darne specifica moti-
vazione nell'avviso di accertamento.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si
applicano per le operazioni intercorse con soggetti
non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o
168, concernente disposizioni in materia di imprese
estere partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si
applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al citato decreto.
Art. 112 Art. 112
Operazioni fuori bilancio Strumenti finanziari derivati
1. Si considerano operazioni "fuori bilancio": 1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a a) i contratti di compravendita non ancora regolati,
pronti o a termine, di titoli e valute; a pronti o a termine, di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante; b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute; c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a d) i contratti derivati senza titolo sottostante col-
tassi di interesse, a indici o ad altre attività. legati a tassi di interesse, a indici o ad altre attivi-
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti tà.
positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle 2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti
operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli
dell'esercizio. strumenti finanziari derivati in corso alla data di
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono chiusura dell'esercizio.
essere superiori alla differenza tra il valore del contratto 3. I componenti negativi di cui al comma 2 non posso-
o della prestazione alla data della stipula o a quella di no essere superiori alla differenza tra il valore del
chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente contratto o della prestazione alla data della stipula o a
valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la deter- quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corri-
minazione di quest'ultimo valore, si assume: spondente valore alla data di chiusura dell'esercizio.
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assu-
regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rileva- me:
ta entro la chiusura dell'esercizio; a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore deter- regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione
minato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'ar- rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
ticolo 94; b) per i contratti di compravendita di titoli il valore
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4
cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'eser- dell'articolo 94;
cizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora rego- c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di
late, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'e-
data per scadenze corrispondenti a quelle delle opera- sercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora
zioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla
termine; suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di
criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. operazioni a termine;
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i
il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento euro- 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigo-
peo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti no il bilancio in base ai principi contabili internazionali
negativi imputati al conto economico in base alla corret- di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamen-
ta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai to europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 e per i
fini fiscali. soggetti, diversi dalle micro imprese di cui
4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono
essere con finalità di copertura di attività o passività, il bilancio in conformita` alle disposizioni del codi-
ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi ce civile, i componenti negativi imputati al conto eco-
componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o nomico in base alla corretta applicazione di tali principi
da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le assumono rilievo anche ai fini fiscali.
medesime disposizioni che disciplinano i componenti 4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al
positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di
delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte
copertura. da attività o passività, i relativi componenti positivi e
5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in negativi derivanti da valutazione o da realizzo concor-
essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attivi- rono a formare il reddito secondo le medesime dispo-
tà e passività produttive di interessi, i relativi componenti sizioni che disciplinano i componenti positivi e negati-
positivi e negativi concorrono a formare il reddito, se- vi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività
condo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se o passività rispettivamente coperte o di copertura.
le operazioni hanno finalità di copertura di rischi con- 5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al
nessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di
durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività pro-
copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passi- duttive di interessi, i relativi componenti positivi e
vità. negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo
6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazio- stesso criterio di imputazione degli interessi, se le
nali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera operazioni hanno finalità di copertura di rischi connes-
con finalità di copertura quando ha lo scopo di protegge- si a specifiche attività e passività, ovvero secondo la
re dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e

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singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o passività.
di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilan- 6. Ai fini del presente articolo lo strumento finan-
cio". ziario derivato si considera con finalita` di coper-
tura in base alla corretta applicazione dei principi
contabili adottati dall’impresa.

MODIFICHE ALL’IRAP
DECRETO LEGISLATIVO, 15/12/1997 N° 446, G.U. 23/12/1997
Testo previgente Testo aggiornato con L. 27 febbraio 2017, n. 19
Art. 5. Art. 5.
Determinazione del valore della produzione netta Determinazione del valore della produzione netta
delle società di capitali e degli enti commerciali. delle società di capitali e degli enti commerciali.
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la
imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i base imponibile è determinata dalla differenza tra il
costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'arti- valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
colo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), cosi' come delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
risultanti dal conto economico dell'esercizio. 13) nonche´ dei componenti positivi e negativi di
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai prin- natura straordinaria derivanti da trasferimenti di
cipi contabili internazionali, la base imponibile è deter- azienda o di rami di azienda, cosi' come risultanti dal
minata assumendo le voci del valore e dei costi della conto economico dell'esercizio.
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
1. principi contabili internazionali, la base imponibile è
3. Tra i componenti negativi non si considerano comun- determinata assumendo le voci del valore e dei costi
que in deduzione: le spese per il personale dipendente e della produzione corrispondenti a quelle indicate nel
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di comma 1.
cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codi- 3. Tra i componenti negativi non si considerano co-
ce civile, nonchè i costi, i compensi e gli utili indicati nel munque in deduzione: le spese per il personale di-
comma 1, lettera b), numeri da 2) pendente e assimilato classificate in voci diverse dalla
a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota inte- citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'artico-
ressi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal lo 2425 del codice civile, nonchè i costi, i compensi e
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota inte-
n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta ressi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonchè contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale
le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessio- sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
ne di immobili che non costituiscono beni strumentali per 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di
l'esercizio dell'impresa, nè beni alla cui produzione o al legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi inde-
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ducibili, nonchè le plusvalenze e le minusvalenze
ogni caso alla formazione del valore della produzione. derivanti dalla cessione di immobili che non costitui-
Sono comunque ammesse in deduzione quote di am- scono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, nè
mortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente formazione del valore della produzione. Sono comun-
dall'imputazione al conto economico. que ammesse in deduzione quote di ammortamento
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'im-
conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 presa e a titolo di avviamento in misura non superiore
concorrono alla formazione della base imponibile se a un diciottesimo del costo indipendentemente
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di dall'imputazione al conto economico.
periodi d'imposta precedenti o successivi. 4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel del conto economico diverse da quelle indicate al
conto economico, i componenti positivi e negativi del comma 1 concorrono alla formazione della base im-
valore della produzione sono accertati secondo i criteri ponibile se correlati a componenti rilevanti della base
di corretta qualificazione, imputazione temporale e clas- imponibile di periodi d'imposta precedenti o successi-
sificazione previsti dai principi contabili adottati dall'im- vi.
presa. 5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri
di corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa.

Testo previgente Testo aggiornato con L. 27 febbraio 2017, n. 19
Art. 13-bis, commi 4-10, L. 27 febbraio 2017, n. 19:

4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di
natura fiscale ai componenti positivi o negativi di
cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice
civile, va inteso come riferito ai medesimi compo-
nenti assunti al netto dei componenti positivi e
negativi di natura straordinaria derivanti da trasfe-
rimenti di azienda o di rami di azienda.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
esplicano efficacia con riguardo ai componenti
reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a de-
correre dall’esercizio successivo a quello incorso
al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere as-
soggettati alla disciplina fiscale previgente gli
effetti reddituali e patrimoni ali sul bilancio di tale
esercizio e di quelli successivi delle operazioni
che risultino diversamente qualificate, classificate,
valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali
rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valuta-
zioni e imputazioni temporali risultanti, dal bilan-
cio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In
deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari
derivati differenti da quelli iscritti in bilancio
con finalita` di copertura di cui al comma 6
dell’articolo 112 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in essere nell’esercizio in corso al 31

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dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo
bilancio, assume rilievo ai fini della deter-
minazione del reddito al momento del rea-
lizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari
derivati differenti da quelli iscritti in bilancio
con finalita` di copertura di cui al comma 6
dell’articolo 112 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, gia` iscritti in bilancio nell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015, si applica
l’articolo 112 del predetto testo unico nella
formulazione in vigore anteriormente alle
modifiche apportate dal presente provvedi-
mento.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono an-
che ai fini della determinazione della base imponi-
bile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi
contabili di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
aggiornati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
a) le disposizioni di cui all’articolo 109, comma
4, dei testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si appli-
cano anche ai componenti imputati diretta-
mente a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patri-
monio netto concorrono alla formazione del-
la base imponibile di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
se, sulla base dei criteri applicabili negli
esercizi precedenti, sarebbero stati classifi-
cati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rile-
vanti ai fini del medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo pa-
trimoniale, rispettivamente, di costi gia` im-
putati a conto economico di precedenti
esercizi e di costi iscritti e non piu` capita-
lizzabili non rilevano ai fini della determina-
zione del reddito ne´ del valore fiscalmente
riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la
deducibilita` sulla base dei criteri applicabili
negli esercizi precedenti;
d) l’eliminazione nel passivo patrimoniale di
passivita` e fondi di accantonamento, con-
siderati dedotti per effetto dell’applicazione
delle disposizioni del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non rileva ai fini della determi-
nazione dei reddito; resta ferma
l’indeducibilita` degli oneri a fronte dei quali
detti fondi sono stati costituiti, nonche´
l’imponibilita` della relativa sopravvenienza
nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c)
e d) operano, in quanto compatibili, anche ai
fini della determinazione della base imponi-
bile di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si appli-
cano anche in caso di variazioni che intervengono
nei principi contabili ai sensi del comma 3
dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 139 e nelle ipotesi di cambiamento degli
obblighi informativi di bilancio conseguenti a mo-
difiche delle dimensioni dell’impresa.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali le disposizioni
contenute nell’articolo 108, comma 3, ultimo pe-
riodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
vigente anteriormente alle modifiche operate dal
presente articolo, continuano ad applicarsi in
relazione alle spese sostenute fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015.

MODIFICHE AL D.LGS. 38/2005
Testo previgente Testo aggiornato con L. 27 febbraio 2017, n. 19
Art. 4. Bilancio di esercizio Art. 4. Bilancio di esercizio
1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2
redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi
contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o
in corso al 31 dicembre 2006. in corso al 31 dicembre 2006.
2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2
hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in
conformità ai principi contabili internazionali, per l'eser- conformità ai principi contabili internazionali, per l'e-
cizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. sercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che 3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che
emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazio- emettono strumenti finanziari ammessi alla negozia-

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ne in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro zione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato
dell'Unione europea e che non redigono il bilancio con- membro dell'Unione europea e che non redigono il
solidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in
principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio conformità ai principi contabili internazionali, a partire
chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la 4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno
facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformi-
principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio tà ai principi contabili internazionali, a partire dall'eser-
chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. cizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che eser- 5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che
citano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le socie- esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le
tà di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse,
metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del secondo i metodi di consolidamento integrale, propor-
patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime zionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato
redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di eserci- dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bi-
zio in conformità ai principi contabili internazionali, a lancio di esercizio in conformità ai principi contabili
partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso
2005. al 31 dicembre 2005.
6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse 6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diver-
da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà se da quelle di cui al precedente comma, hanno la
di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità
contabili internazionali. ai principi contabili internazionali.
6-bis. Le società di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, 6-bis. Le società di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali,
successivamente alla redazione di un bilancio in con- successivamente alla redazione di un bilancio in con-
formità ai principi contabili internazionali, vengono meno formità ai principi contabili internazionali, vengono
le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali princi- meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di
pi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il
conformità ai principi contabili internazionali. bilancio in conformità ai principi contabili internaziona-
7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste li.
dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non è revocabile, salvo che 7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previ-
ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illu- ste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non è revocabile, salvo
strate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente
degli effetti sulla rappresentazione della situazione pa- illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indica-
trimoniale e finanziaria e del risultato economico della zione degli effetti sulla rappresentazione della situa-
società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel zione patrimoniale e finanziaria e del risultato econo-
corso del quale è deliberata la revoca della scelta è mico della società. In ogni caso, il bilancio relativo
redatto in conformità ai principi contabili internazionali. all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca
7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati della scelta è redatto in conformità ai principi contabili
con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al internazionali.
31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei 7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adot-
bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito tati con regolamenti UE entrati in vigore successiva-
della procedura prevista nel comma 7-ter. mente al 31 dicembre 2010, si applicano nella reda-
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato zione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il 7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con
d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il
disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibi- parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la
le, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite
di cui al titolo V del libro V del codice civile, con partico- eventuali disposizioni applicative volte a realizzare,
lare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio. ove compatibile, il coordinamento tra i principi mede-
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze prov- simi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codi-
vede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di ce civile, con particolare riguardo alla funzione del
entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad bilancio di esercizio.
emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la 7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'I- provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla
RAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-
al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo prece- ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordina-
dente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla mento per la determinazione della base imponibile
data di entrata in vigore del regolamento UE. dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione
del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui
al periodo precedente sono emanate entro centocin-
quanta giorni dalla data di entrata in vigore del rego-
lamento UE.
7-quiquies. Il Ministro dell’economia e delle finan-
ze provvede, ove necessario, entro cento cinquan-
ta giorni dalla data di approvazione o aggiorna-
mento dei principi contabili di cui al comma 1
dell’articolo 9-bis ad emanare eventuali disposi-
zioni di coordinamento per la determinazione della
base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.

Testo previgente Testo aggiornato con L. 27 febbraio 2017, n. 19
Art. 13-bis, comma 11, L. 27 febbraio 2017, n. 19:

11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
adottate le disposizioni di revisione del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 14 mar-
zo 2012, recante "Disposizioni di attuazione
dell’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201 concernente l’Aiuto alla crescita economica
(Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi conte-
nuta per i soggetti che applicano i principi conta-
bili internazionali con quella prevista per i soggetti
che applicano le disposizioni del presente articolo.
Con uno o piu` decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze sono adottate le disposizioni di
revisione delle disposizioni emanate in attuazione
del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicem-
bre 2007, il 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati,

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nonche´ del comma 7-quater dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c),
valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1
milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di
euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è incrementato di 1,7 milioni di euro
nell'anno 2021. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente utilizzo delle maggiori en-
trate derivanti dalle misure previste dal comma 2,
lettera c).

6. Il regime transitorio previsto dalla L. 27 febbraio 2017, n.
19
Con la nuova disciplina si profila la seguente distinzione soggettiva:
i. soggetti che applicano i principi IAS/IFRS o gli OIC, per i quali valgono le qua-
lificazioni, la classificazione e le imputazioni temporali stabilite dalle regole
contabili;
ii. micro imprese ex art. 2435-ter c.c., per le quali non trova applicazione il prin-
cipio di derivazione rafforzata.
In altri termini, si estendono le modalità di determinazione del reddito previste per i sog-
getti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che re-
digono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo
italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese.
Nello specifico, ai fini IRES, si è intervenuti riformulando l’art. 83 del T.U.I.R. che statui-
sce un principio di derivazione rafforzata del reddito dalle risultanze di bilancio e modifi-
cando:
i. l’art. 96 T.U.I.R. con riferimento alla determinazione del R.O.L.,
ii. l’art. 108 relativamente alla deduzione delle spese relative a più esercizi,
iii. l’art. 109, comma 4, relativamente alle imputazioni reddituali a patrimonio net-
to,
iv. l’art. 110 in tema di tassi di cambio utilizzabili per la conversione delle poste in
valuta,
v. l’art. 112 in materia di derivati.
Il riconoscimento, anche ai fini fiscali, di quanto previsto dai principi contabili adottati in
bilancio, non comporta, però, l’abrogazione delle disposizioni che prevedono limiti quan-
titativi alla deduzione di componenti negativi di reddito, nonché quelle che esentano o
escludono parzialmente dalla formazione del reddito imponibile i componenti positivi.
Restano quindi ferme le disposizioni fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni
e gli accantonamenti.
Come in precedenza indicato, la normativa di coordinamento tra le modifiche apportate
al Codice Civile relativamente alla redazione del bilancio e la determinazione della base
imponibile, prevede che nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui
all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, ag-
giornati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
139:
a) le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 4, dei testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patri-
monio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla forma-
zione della base imponibile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi prece-
denti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai
fini del medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi
gia` imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non
piu` capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne´ del
valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilita`
sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
d) l’eliminazione nel passivo patrimoni aie di passivita` e fondi di accantonamen-
to, considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione

Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Marzo 2017 Pagina 15

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dei reddito; resta ferma l’indeducibilita` degli oneri a fronte dei quali detti fondi
sono stati costituiti, nonche´ l’imponibilita` della relativa sopravvenienza nel
caso del mancato verificarsi degli stessi;
e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili,
anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3 marzo 2017
Contatti:
Authors: Andrea Cerri e Claudio Sottoriva
Dott. Andrea Cerri
Andrea Cerri. PhD in Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Laurea specialistica in
Management per l'impresa presso la Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano.
Dall'A.A. 2009-2010 cultore della materia alla cattedra di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda presso
la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano.
[email protected]
Socio fondatore AC2S.

Claudio Sottoriva. Professore Aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di
Economia dell'Università Cattolica di Milano.
Dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano. Consulente Prof. Claudio Sottoriva
tecnico e perito penale del Tribunale di Milano.
Revisore legale dei conti.
Segretario di Redazione della rivista Il controllo nelle società e negli enti, Giuffrè Editore, Milano.
[email protected]
Socio fondatore AC2S.

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Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert - Marzo 2017 Pagina 16
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società -Alert -Marzo 2017 Pagina 16 dei reddito; resta ferma l'indeducibilita` degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche´ l'imponibilita` della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legi- slativo 15 dicembre 1997, n. 446.
marzo 2017 Contatti: Authors: Andrea Cerri e Claudio Sottoriva Andrea Cerri. PhD in Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Laurea specialistica in Management per l'impresa presso la Facoltà di Economia -Università Cattolica del S. Cuore di Milano.
Dall'A.A. 2009-2010 cultore della materia alla cattedra di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Socio fondatore AC
S. Claudio Sottoriva. Professore Aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. , Giuffrè Editore, Milano. Socio fondatore AC
Claudio Sottoriva
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Legge 27 febbraio 2017 n. 19 - Coordinamento normativa tributaria con riforma redazione bilancio D.Lgs. 139/2015
Claudio Sottoriva
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Con l'approvazione della Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del c.d. decreto milleproroghe, si estendono le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese, modificando l’articolo 83 del TUIR alla luce delle novità relative alla redazione del bilancio di esercizio ex D.Lgs. 139/2015. Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale; sono inoltre apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR. Coerentemente con tali modifiche, viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
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Il coordinamento della normativa tributaria con il D.Lgs. 139/2015
Claudio Sottoriva
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Il D.Lgs. 139/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015 ha dato attuazione alla Direttiva europea 2013/34/UE del 26 giugno 2013 . Recepite tali nuove disposizioni e le modifiche agli articoli 2424, 2425 e seguenti del Co-dice Civile, quali sono le implicazioni fiscali della nuova disciplina? La clausola di invarianza finanziaria dettata dall’art.11 del D.Lgs. 139/2015 stabilisce che “dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Si fa rilevare, tuttavia, che il legislatore non ha ancora previsto modifiche normative né al D.P.R. 917/86 per l’IRES, né al D.Lgs. 446/97, per l’IRAP. Come è stato sottolineato da più parti appare auspicabile l’introduzione di disposizioni fiscali specifiche, volte a coordinare la normativa fiscale con le nuove disposizioni civilistiche, analogamente a quanto avvenuto con riferimento ai soggetti IAS adopter, in quanto, qualora le disposizioni vigenti non venissero modificate, si genererebbe una distorsione applicativa, dovendo determinare il reddito imponibile facendo riferimento alla precedente normativa civilistica e applicando alle fattispecie.
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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 - Disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge
Claudio Sottoriva
2015
Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.
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La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/94/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE)
Claudio Sottoriva
2016
Con la nuova Direttiva 34/2013/UE del giugno 2013, sono state abrogate la IV e la VII Direttiva CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese, recepite nel nostro Paese con il Decreto Legislativo n. 127/1991. Gli Stati membri dovranno recepire negli ordinamenti nazionali le nuove norme entro il 20 luglio 2015. Si tratta di un profondo e significativo intervento di riforma del diritto contabile delle imprese che prevede, tra l’altro, numerose opzioni tra le quali gli Stati membri potranno scegliere. La struttura del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo rimane invariata: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredati dalla relazione sulla gestione. Viene altresì disciplinata la redazione della relazione sul governo societario e viene introdotta la relazione sui pagamenti a favore dei Governi relativamente a talune tipologie di imprese. Numerose semplificazioni, rispetto agli attuali schemi previsti dal Codice Civile, vengono invece introdotte relativamente allo stato patrimoniale e al conto economico; viene introdotto un contenuto “modulare” della nota integrativa avuto riguardo alle dimensioni aziendali. Viene infatti adottato un criterio di individuazione delle piccole imprese, delle medie imprese e delle grandi imprese rilevante ai fini della disclosure delle informazioni da fornire nella nota integrativa con l’obiettivo di ridurre gli obblighi contabili per le imprese di più ridotte dimensioni. Mentre in precedenza la regolamentazione della redazione del bilancio consolidato era contenuta nella Direttiva 83/349/CEE, la stessa è stata ora trasfusa in un’unica Direttiva che disciplina, pertanto, sia la redazione del bilancio di esercizio sia la redazione del bilancio di gruppo. L’impianto complessivo del sistema delle valutazioni per il bilancio tiene conto delle modificazioni successivamente apportate al testo della Direttiva IV del 1978 e prevede la possibilità di una valutazione delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati e - per quanto riguarda gli strumenti finanziari - una valutazione alternativa basata sul valore equo (fair value). Il volume, che è aggiornato con le modifiche alla revisione legale dei conti introdotte dalla Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del16 aprile 2014, analizza integralmente la nuova Direttiva e offre un primo confronto con l’attuale normativa contenuta nel Codice Civile avuto riguardo alla redazione dei bilanci delle imprese considerando altresì le disposizioni contenute nei principi contabili internazionali IAS/IFRS. L’analisi è completata da una tabella di raffronto tra il testo della IV e VII Direttiva con il testo della nuova Direttiva al fine di consentire un agevole confronto nonché di un prospetto di riepilogo delle principali opzioni che la Direttiva consente agli Stati membri.
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LEGGE 27 maggio 2015 , n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
Claudio Sottoriva
2015
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 124 del 30.05.2015 la LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 contenente «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio». La nuova disciplina entrerà in vigore il 14 giugno 2015. Ecco le principali novità contenute nel testo: ◾CORRUZIONE E PECULATO, PENE PIÙ SEVERE Le pene per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio aumentano di 2 anni sia nel massimo, passando da 8 ai 10 anni; sia del minimo, da 4 a 6. Questo ha l’effetto di allungare i termini di prescrizione del reato. Innalzate anche le pene massime per peculato, corruzione per l’ esercizio della funzione, corruzione in atti giudiziari. ◾CONCUSSIONE NON SOLO PER PUBBLICO UFFICIALE Il reato di concussione scatta non solo per il pubblico ufficiale, ma anche per l’incaricato di un pubblico servizio. La pena resta da 6 a 12 anni. ◾PIÙ SCONTI DI PENA PER I “COLLABORATORI” Chi fornisce le prove o aiuta a individuare gli altri responsabili o il sequestro delle somme rischia una condanna ridotta da un terzo a due terzi. ◾PATTEGGIAMENTO SOLO DOPO RESTITUZIONE MALTOLTO Prevista la possibilità di ricorrere al patteggiamento solo nel caso in cui ci sia stato il versamento anticipato ed integrale del prezzo o del profitto del reato. ◾RIPRISTINATO IL REATO DI FALSO IN BILANCIO L’articolo 9 della legge modifica l’articolo 2621 del codice civile. L’attuale norma prevede l’arresto fino a due anni per «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione». Chi falsifica il bilancio di società quotate in borsa, rischia da 3 a 8 anni di reclusione. Per le altre società, nel caso in cui “consapevolmente” si espongano “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” o li si omettano, la reclusione va da 1 a 5 anni: niente intercettazioni, dunque, previste per i reati con condanne sopra i 5 anni. Per le piccole società che da codice civile non possono fallire è prevista la procedibilità a querela di parte. I fatti di lieve entità sono puniti con il carcere da 6 mesi ai 3 anni; prevista, la non punibilità per particolare “tenuità del fatto”. Per tutti i tipi di società salgono le sanzioni pecuniarie: i vertici rischiano di pagare dalle 200 alle 600 quote. La nuova legge prevede anche casi in cui si applicano pene ridotte: ◾se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis codice civile); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa; ◾la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d’ufficio. Inoltre con l’introduzione di un nuovo art. 2621-ter codice civile, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio.
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La rinnovata definizione dell'assetto della finanza e dei tributi della Regione Siciliana tra disposizioni di attuazione dello Statuto e decreto-legge
Giuseppe Verde
2016
LA RINNOVATA DEFINIZIONE DELL'ASSETTO DELLA FINANZA E DEI TRIBUTI DELLA REGIONE SICILIANA TRA DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO E DECRETO-LEGGE di Giuseppe Verde * SOMMARIO: 1. Premessa: l'iter del decreto-legge n. 113 del 2016 (c.d. enti locali) e le peculiarità dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione Siciliana.-2. La ratio della disciplina contenuta nell'art. 11 del decreto-legge c.d. enti locali, anche alla luce dei principi di diritto posti dalla giurisprudenza costituzionale.-3. Il superamento del parallelismo tra funzioni e risorse e il passaggio dal gettito "riscosso" a quello "maturato".-4. Questioni procedurali: il processo di ridefinizione delle relazioni finanziarie e tributarie tra Stato e Regione Siciliana e il ruolo della Commissione paritetica.-5. L'art. 11 del decreto-legge c.d. enti locali, tra principio dell'accordo e rispetto dell'equilibrio di bilancio.-6. Considerazioni conclusive: la conformità a Costituzione del rinnovato assetto della finanza e dei tributi della Regione Siciliana.
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Direttiva 2013/34/UE - La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato - Recensione
Claudio Sottoriva
2015
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Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015, in Diritto penale contemporaneo, 15 Dicembre 2015
Vincenzo Mongillo
A meno di tre anni dalla riforma "di sistema" del 2012 (l. n. 190), la l. n. 69 del 2015 ha ulteriormente irrobustito l'apparato repressivo delle patologie lato sensu corruttive, avvertite nel nostro Paese come sempre più dilaganti e corrosive del tessuto economico e politico-democratico. L'intervento è contrassegnato da tre direttrici politico-criminali: inasprimento sanzionatorio in funzione di deterrenza, recupero coattivo del vantaggio illecitamente ottenuto dai pubblici agenti, incentivazione della collaborazione processuale di corrotti e corruttori. Pur presentando elementi di novità degni di apprezzamento, anche questo nuovo sforzo legislativo non è immune da difetti che complicano il lavoro dell'interprete e potrebbero ostacolarne l'esito positivo. SOMMARIO: 1. La ricognizione. La legge 27 maggio 2015, n. 69. - 2. La focalizzazione. Le innovazioni al regime dei reati contro la p.a. - 2.1. Il "ritorno" dell'incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi della concussione. - 2.2. I nuovi quadri edittali di pena. Ricadute su prescrizione e strumenti di indagine. - 2.3. L'induzione ex art. 319-quater c.p.: acquisizione di una fisionomia anche edittalmente "intermedia". - 2.4. Il "recupero" del vantaggio illecito quale fondamentale obiettivo della l. n. 69/2015. - 2.5. La nuova attenuante della collaborazione post delictum. - 3. I profili problematici. - 3.1. La "riparazione pecuniaria": incerta natura e difficile coordinamento con la confisca dei proventi illeciti. - 3.2. Incongruenze normative non emendate. - 3.3. Disarmonie linguistiche. - 3.4. La leva della prevenzione amministrativa.
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Normativa Comunitaria in Materia di Aiuti Concessi dallo Stato alle Imprese Sotto Forma di Agevolazioni Fiscali
Franco Roccatagliata
Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1998
Il corretto funzionamento delle regole di concorrenza nell’area comunitaria esige, come principio basilare, che le leggi del mercato non vengano falsate a favore dei propri produttori e a spese dei concorrenti degli altri Stati membri. Nell’ordinamento giuridico comunitario tale obiettivo è assicurato dall’applicazione rigorosa degli articoli 85 e 86 relativi, rispettivamente, al divieto di accordi anticoncorrenziali e al divieto di sfruttare abusivamente una posizione di dominio sul mercato, dalla disciplina comunitaria sulle concentrazioni fra imprese e, infine, dalle disposizioni contenute negli articoli 92-94 del Trattato CE concernenti gli aiuti di Stato. In una prospettiva di sempre maggiore integrazione ed apertura delle economie e dei mercati, i poteri pubblici statali hanno perso alcuni tradizionali strumenti di politica economica — come ad esempio le svalutazioni competitive — che attraverso un’azione distorsiva della concorrenza potevano favorire le esportazioni delle proprie imprese o permettere loro di mantenere una posizione prevalente sui mercati nazionali. Vi sono però fondati rischi che, attraverso le politiche di sostegno alle attività delle proprie imprese, tali effetti distorsi vi si ripresentino. Da certe forme di aiuto infatti, può derivare anzitutto una discriminazione tra le imprese che ne beneficiano e quelle che, trovandosi in una posizione di concorrenza con il beneficiario, non hanno goduto di tali aiuti e, inoltre, più in generale, una lesione dell’interesse comunitario volto alla tutela degli equilibri concorrenziali. Tuttavia, se lo studio degli aspetti sostanziali e procedurali della normativa comunitaria degli aiuti pubblici è sempre apparsa articolata e copiosa, una scarsa attenzione è stata finora dedicata all’applicazione di tali regole alla delicata materia della fiscalità. Eppure, una considerazione di questi temi, mai come ora appare di estremo interesse ed attualità per diversi motivi. Si consideri innanzitutto il fatto che la disciplina comunitaria specifica del settore andrebbe ad interferire con una delle competenze statali più gelosamente custodite, ossia la politica fiscale, ed in particolare il settore della fiscalità diretta, rispetto alla quale la Comunità, a causa dei ristretti poteri che le sono attribuiti in questo campo, ha finora realizzato scarsi progressi armonizzativi, sia sotto il profilo quantitativo che quello qualitativo. Stando così le cose, e dato lo stretto controllo esercitato dalla Commissione sui regimi di aiuti, per cosi dire, «classici», è risultato naturale per gli Stati membri svolgere un’azione di intervento a favore delle imprese nazionali attraverso la concessione di svariate agevolazioni fiscali, facendo valere nel contempo il proprio diritto a prevedere nel proprio ordinamento «misure di natura puramente fiscale». In tale prospettiva non deve dunque sorprendere se, nel contesto del rilancio dell’azione comunitaria volta all’eliminazione delle distorsioni provocate dai differenti sistemi tributari nazionali, si deve registrare una accresciuta sensibilità nei confronti della problematica degli aiuti di stato di natura fiscale, che viene a rivestire un ruolo primario al fine di conseguire una maggiore coerenza tra i sistemi fiscali nazionali e creare così condizioni più eque per le società che operano su tutto il territorio comunitario). Prima di affrontare l’argomento in dettaglio, è comunque opportuno, ai nostri fini, richiamare in via preliminare alcuni dei concetti di base sottostanti alla materia degli aiuti.
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Brevi note esegetiche sullobbligo di segnalazione dell Agenzia delle Entrate Russotto20190611 80543 1jmk5qi
Giampiero Russotto
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