(PDF) (R. Caponi 2022) Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile
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(R. Caponi 2022) Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile
Remo Caponi
2022, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
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38 pages
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Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile SOMMARIO: 1. Riforma del processo civile italiano.-2. Antefatti: tra Pavia, Filadelfia e Roma.-3. Lancio del progetto europeo e sue finalità.-4. Sulla via di un codice modello europeo di procedura civile?-5. Varco tra circolazione transnazionale e identità nazionale.-6. Carattere domestico o transnazionale delle controversie: rilievo della distinzione.-7. Princìpi generali nelle regole Eli-Unidroit: iniziativa di parte e intersezione-bilanciamento dinamico tra cooperazione e proporzionalità.-8. Segue: principio della composizione consensuale delle controversie.-9. Segue: al modo di Maximen.-10. Struttura del processo di cognizione: modelli europei.-11. Approfondimenti sui modelli europei.-12. Pilastri della cognizione nelle regole Eli-Unidroit: struttura del processo.-13. Segue: Case management.-14. Segue: fase introduttiva della causa.-15. Segue: domanda congiunta di processo concordato tra le parti.-16. Spunti di comparazione con la riforma italiana.
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Nya forskningsrain om boandeekonomi och statsmakt i Sydöstasien Aristoteles, vars verk bildar en utgångspunkt för senare europeisk politisk filosofi, skrev en gång: "Barbarer är av naturen mer trälsinnade än greker, och asiater ä r mer trälsinnade an greker; dalrför uthärdar de ett despotiskt styre utan protest. Sådana kungadömen liknar tyrannvälden, men de är säkra emedan de är ärftliga och lagfästa9'.' Denna översikt kommer varken att handla om det antika Grekland eller europeisk idéhistoria, men Aristoteles är val värd att citera d& hans ord utgör ett slags prototyp för den långlivade föreställningen om asiatiska samhällens annorlundahet visa -vis den västerländska civilisationen. I en något modernare tidsålder, från renassansen och framåt, utformades i Europa ett komplex av föreställningar om Orientens fundamentalt annorlunda karaktär och brist på linjär historisk utveckling i vår bemärkelse. Till saken hör, som den bekante palestinsk-amerikanske skriftstallaren Edward Said kraftfullt påpekat, att själva begreppet "Orienten" helt definierades från europeisk h o r i s~n t .~ Detta komplex, produkten av lärda funderingar från 1500-talet till 1800-talet, har av Peny Anderson sammanfattats på följande sätt: Statligt jordagande (Harrington, Bernier, Montesquieu, Jones). Brist på rättsliga inskränkningar (Bodin, Bernier, Montesquieu). Religion istället för lag (Montesquieu). Avsaknad av ärftlig adel (Machiavelli, Bacon, Montesquieu). Underkastelsens sociala likhet (Montesquieu, Hegel). Isolerade bysamfund (Hegel). Jordbrukets dominans över andra näringar (Smith, Bacon). Offentliga bevattningsanläggningar (Smith, Mill). Historisk oföränderlighet (Montesquieu, Hegel, Jones, Mill).3 Allt detta skulle, summa summarum, vara ingredienserna i "orientalisk despotism". Den empiri man grundade sig på, sådan den nu var, härrörde mycket från det Osmanska valdet, där man tidigt iakttagit drag som frånvaron av ärftlig adel och förment despotism, samt från Brittiska Indien med dess påstådda bykommunalism och parasiterande härskarmakt. Därtill kom jesuitiska rapporter om Kinas mangtusenåriga historia och dess oföranderlighet, direkt övertagna
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ЦИТАТЫ ИЗ ПСАЛТЫРИ В «ПОСЛАНИИ К МАРКЕЛЛИНУ ОБ ИСТОЛКОВАНИИ ПСАЛМОВ» АФАНАСИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО В ПЕРЕВОДЕ ЕПИФАНИЯ СЛАВИНЕЦКОГО
Inna Verner
Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2024. № 5. С. 77–93, 2024
Многочисленные цитаты из псалмов в «Послании к Маркел- лину», впервые переведенном на церковнославянский язык с латинского Епифанием Славинецким, представляют интерес как с точки зрения потен- циальных славянских источников перевода, так и в отношении механизма цитирования библейского текста. Текстологический анализ цитат не под- тверждает высказанную в научной литературе версию о наличии у Славинец- кого не дошедшего до нас раннего болгарского перевода сочинения Афанасия Александрийского. Большинство псалтырных цитат наиболее близки к чте- ниям четвертой редакции Псалтыри, а часть из них демонстрирует очевидную связь с историей справы библейских книг в середине XVII в. В статье показа- но, что единичные чтения ранних редакций Псалтыри в переводе Епифания связаны не с потенциальным древним переводом, но с различием псалмов, функционировавших в составе Псалтыри и в иных служебных текстах (Минее, Октоихе, Триоди, Ирмологии). Поскольку текст Псалтыри целиком прочиты- вается за богослужением, именно литургическое посредство оказывается основным фактором, определяющим механизм цитирования псалмов как в славянском средневековье, так и в раннее Новое время. Отклонения от стандартного текста Псалтыри в «Послании к Маркеллину» связаны с вос- произведением псалмов по «словесной памяти» церковной службы, в которой был задействован также феномен семантико-синтаксического параллелизма — повторяемости синтагм, стихов и строф библейского текста. В статье проана- лизированы примеры влияния на воспроизведение цитат как внутреннего параллелизма Псалтыри, так и параллелизма внешнего, интертекстуального, связанного со взаимодействием разных служебных текстов. Влияние латин- ского источника и индивидуальных языковых предпочтений переводчика на облик цитат при этом оказывается несопоставимо малым. Numerous quotations from the psalms in the “Epistle to Marcellinus”, first translated from Latin into Church Slavonic by Epiphanius Slavinetsky, are of interest both from the point of view of potential Slavic sources of translation and in relation to the mechanism of quoting the biblical text. Textual analysis of the quotations does not confirm the scholarly hypothesis that Slavinetsky had in his disposal an early Bulgarian translation of the work of Athanasius of Alexandria that has not reached us. Most of the Psalter quotations are close parallels to the readings of the fourth edition of the Psalter, and some of them demonstrate an obvious connection with the history of biblical books correction in the mid-17th century. The article shows that single readings of the early editions of the Psalter in Epiphanius’s translation are associated not with a potential ancient translation, but with the difference between the psalms that functioned as part of the Psalter and as part of other liturgical texts (Menaion, Oktoehos, Triodion, Hirmologion). Since the text of the Psalter is read in its entirety during the liturgy, it is the liturgical medium that turns out to be the main factor determining the mechanism of psalms quotation both in the Slavic Middle Ages and in Early Modern times. Deviations from the standard text of the Psalter in the “Epistle to Marcellinus” are associated with the reproduction of the psalms from the “verbal memory” of the church service, which also involved the phenomenon of semantic-syntactic parallelism — the repetition of syntagmas, verses and stanzas of the biblical text. The article analyzes examples of the double influence on the reproduction of quotations. It comprises both internal parallelism of the Psalter and external, intertextual parallelism associated with the interaction of different liturgical texts. The influence of the Latin source and the individual language preferences of the translator on the appearance of quotations turns out to be incomparably small.
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Polymorphisms of Cx3CR1 and CXCR6 Receptors in Relation to HAART Therapy of HIV Type 1 Patients
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AIDS Research and Human Retroviruses, 2007
The chemokine polymorphisms CXCR6-3E/K, In1.1T/C, H7 haplotype, CX3CR1-V249I, and CX3CR1-T280M have been shown to affect the course of HIV infection. We studied their influence on immunologic and virologic response to HAART in a group of 143 HIV-1 patients. We performed Kaplan-Meier analysis using the following end-point criteria: (1) time from HAART initiation to undetectable viral load (VL < 50 copies/ml), (2) maximum duration of viral suppression, (3) time from HAART administration until CD4 elevation above 200 cells/ul for patients with baseline CD4 below 200 cells/ul and above 500 cells/ul for patients with baseline CD4 between 200 and 500 cells/ul, respectively, and (4) time from HAART initiation until CD4 reduction below baseline values. Our results revealed an improved immunologic response to HAART in patients with the CX3CR1-249I or CX3CR1-280M allele. On the contrary, patients with initial VL suppression due to HAART showed a faster virologic failure in the presence of the CXCR6-3K allele. The In1.1T/C polymorphism and H7 haplotype did not reveal any specific effect on HAART response.
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Eredità accademiche: i docenti e le memorie dell'Ex Istituto di Geografia nel ventennio 1964-1984
Camilla Giantomasso
Article, 2025
Il contributo ricostruisce l’offerta didattica e i profili del corpo docente, sia di ruolo che pre-ruolo, dell’Ex Istituto di Geografia nel periodo compreso tra gli anni Sessanta e Ottanta. La ricerca si sviluppa in due fasi principali: inizial-mente, si analizza il contesto accademico dell’epoca, con un focus sul ruolo dei professori ordinari e i programmi dei loro corsi; successivamente, tramite interviste semi-strutturate, si approfondisce l’esperienza di nove docenti che, sotto la guida dei professori Riccardi, Migliorini e Baldacci, intrapresero la loro formazione all’Istituto. Da queste memorie si cercherà di comprendere anche il loro rapporto con i beni geo-cartografici oggi conservati nel Museo della Geografia della Sapienza, discutendo i principali risultati emersi nell’ambito di un più ampio progetto di organizzazione della conoscenza e valorizzazione del passato educativo.
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Indflydelse i vidensarbejdet — kan man få for meget af det gode?
Ole Henning Sørensen
Tidsskrift for Arbejdsliv, 2007
Det rapporteres stadig oftere, at veluddannede lider af alvorlig stress. Dette forekommer paradoksalt, fordi de ifølge den meget benyttede krav-kontrolmodel ikke burde befinde sig i risiko.zonen. De har udviklende job med høj grad af indflydelse. Det tyder på, at stressforståelsen og krav-kontrolmodellen trænger til at blive diskuteret. Artiklen viser gennem en historisk beskrivelse, at stressbegrebet er til stadig genfortolkning, og at dette ikke alene skyldes akademisk definitionsarbejde. Stressbegrebet afspejler mange forskellige samfundsmæssige interesser, og de konkrete modeller og stressforståelser har stor betydning for, hvilke jobgrupper der betragtes som udsatte, og for hvilke forbyggende tiltag som kan anbefales. Artiklen argumenterer specielt for, at der er problemer med forståelsen af indflydelse i krav-kontrolmodellen, idet den leder til uhensigtsmæssige anbefalinger til forbedringer af vidensarbejdet.
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The Survival of the Bronze-Age Demon
David Sansone
Illinois Classical Studies, 1988
There exist numerous representations on Minoan and Mycenaean objects of creatures that have generally come to be known as "demons" or "genii." 1981) 191-95; C. Baurain, "Pour une autre interpretation des g^nies minoens," BCH Suppl. 1 (1985) 95-1 1 8. The reader should be alerted to the following abbreviations, which will be used below: AGDS = Aniike Gemmen in deutschen Scmmlungen (Munich 1968-75) CMS -Corpus der minoischen und mykenischen Siegel (Berlin 1964-I should like to thank my colleague James Dengate for his generous assistance and encouragement V. Karageorghis, Mycenaean Art from Cyprus (Nicosia 1968) 42, PI. 38. 4; Crouwel (supra n. 1) 24, no. 3. ' J. Boardman, Greek Gems and Finger Rings (New York 1970) 106, PI. 206. ''CA/5V.2no. 367. CMS V.2 no. 440. Illinois Classical Studies, XIII.l 64. Steatite cylinder from Palaikastro, Crete. A demon stands facing two females (wearing animal masks?) and two aniconic goddesses.* 65. Glass paste plaque from Mycenae. No further details are available.6 6. Stone rhyton in the form of a conch from Malia. Part of the decoration consists of two demons facing each other; one holds a libation vessel.' 67. Haematite lentoid from Cyprus. A demon with a dog on either side runs.'
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"Con Dante attraverso il Cinquecento: il De vulgari eloquentia e la questione della lingua", Rinascimento, 40 (2001), pp. 268-96.
Elena Pistolesi
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A twelfth century timber church and its successors in Brunssum (Limburg, Netherlands)
henk stoepker
In 1995 an excavation was carried out by the former State Service for Archaeological Investigations in the Netherlands at the location of the former parish church in Brunssum (Limburg, Netherlands). The church was constructed on the edge of a small stream valley at the junction with a former Roman route. Remains were found of churches dating from the 12th to the 19th century with associated graves. The first (timber) church was built shortly before 1150 AD in a settlement founded around 1100, characterized by the presence of South Limburg (Brunssum-Schinveld) pottery. A bell casting pit dug in near the western front of the timber church dates from the second half of the 12th century. The first stone church is a single-nave church with a rectangular chancel from circa 1200. About 1300 a tower was attached to the western side of the nave. Between the 14th and the 19th century extensions or alterations were added. The age, sex, length and pathologies of twelve skeletons from the 12th to 18th century were determined. Mortar research was applied to the analysis of the building history. Dating was based on pottery analysis, 8 14C-samples and a few historical records. The most remarkable small find was a tiny ivory head of Christ. The history of the church of Brunssum has been studied within a framework of regional history, using published data regarding settlements, place names, feudal relations, ecclesiastical history and patrocinia. Keywords: Brunssum, Limburg (NL), church excavation, timber church, hall church, settlement, High Middle Ages, South-Limburg pottery, bell foundry, skeletal research, mortar research.
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The Cosmology of the Ascension of Isaiah: Analysis and Re-assessment of the Text's Cosmological Framework
Lautaro Roig Lanzillotta
The Ascencion of Isaiah, edited by J.N. Bremmer, T.R. Karmann, and T. Nicklas, 2016
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বাংলাদেশের জাতীয় নাট্য আঙ্গিক ও ঢাকা থিয়েটারের ‘দ্য টেম্পেস্ট’
Md. Masood Imran
2014
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RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
ISSN 0391-1896
Anno LXXVI Fasc. 3 - 2022
Remo Caponi
LE REGOLE MODELLO EUROPEE
ELI-UNIDROIT SULLO SFONDO
DELLA RIFORMA ITALIANA DEL
PROCESSO CIVILE
Estratto
REMO CAPONI
Consigliere della Corte di cassazione
Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo
della riforma italiana del processo civile
SOMMARIO: 1. Riforma del processo civile italiano. — 2. Antefatti: tra Pavia, Filadelfia e
Roma. — 3. Lancio del progetto europeo e sue finalità. — 4. Sulla via di un codice
modello europeo di procedura civile? — 5. Varco tra circolazione transnazionale e
identità nazionale. — 6. Carattere domestico o transnazionale delle controversie:
rilievo della distinzione. — 7. Princìpi generali nelle regole Eli-Unidroit: iniziativa
di parte e intersezione-bilanciamento dinamico tra cooperazione e proporzionalità.
— 8. Segue: principio della composizione consensuale delle controversie. — 9.
Segue: al modo di Maximen. — 10. Struttura del processo di cognizione: modelli
europei. — 11. Approfondimenti sui modelli europei. — 12. Pilastri della cogni-
zione nelle regole Eli-Unidroit: struttura del processo. — 13. Segue: Case mana-
gement. — 14. Segue: fase introduttiva della causa. — 15. Segue: domanda
congiunta di processo concordato tra le parti. — 16. Spunti di comparazione con
la riforma italiana.
1. — Fra le « quattro importanti riforme di contesto » previste
dal piano nazionale di ripresa e resilienza (2021), occasionato dalla
pandemia e sostenuto da fondi dell’Unione europea, una investe il
settore della giustizia, con gli obiettivi « di affrontare i nodi strut-
turali del processo civile e penale e rivedere l’organizzazione degli
uffici giudiziari ». Nel campo della giustizia civile, si aspira tra l’altro
a « semplifica[re] il rito processuale, in primo grado e in appello ».
Con l’approvazione della legge n. 206 del 26 novembre 2021, il
Parlamento ha compiuto il primo passo in questa direzione. La legge
contiene la delega al Governo per l’efficienza del processo civile e
per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alter-
nativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
— 718 —
nonché in materia di esecuzione forzata (1). In attesa che la riforma
del processo civile italiano riceva la sua forma legislativa detta-
gliata (2), svolgerò nel paragrafo conclusivo alcune brevi osserva-
zioni rivolte alla legge delega, occasionate dagli studi svolti per il
presente saggio, che è incentrato sulle recentissime regole modello
europee Eli-Unidroit del processo civile.
2. — Le notevoli dimensioni del testo delle regole Eli-Unidroit,
frutto di circa sei o sette anni di lavori, escludono che un solo saggio
ne possa restituire più che una vaga idea. Mi ripropongo solo di
nominare alcuni tratti portanti, con particolare riguardo alle inter-
relazioni tra principio di cooperazione, principio di proporzionalità
e principio di composizione consensuale delle controversie, nonché
alla struttura del processo di cognizione. Tradurrò alcuni stralci
delle regole (3), affidandoli prevalentemente alle note a piè di pa-
gina, così da sollecitare i lettori a prendere tra le mani il testo in
prima persona.
La storia che si narra in queste pagine cominciò una sera del
1993, a cena in un piccolo ristorante di Pavia, dove Michele Taruffo
e Geoffrey C. Hazard Jr. festeggiavano la pubblicazione del loro
libro American civil procedure (4), con un Pinot Grigio freddo delle
colline dell’Oltrepò. Ricordiamola con le parole di Michele: « Scri-
vere il libro era stata un’esperienza interessante e divertente, e
(1) Cfr. BIAVATI, L’architettura della riforma del processo civile, Bologna, 2021.
(2) Per un primo sguardo alla riforma, cfr. i Commenti alla riforma del processo
civile, raccolti e coordinati da Angelo Dondi per questa rivista, 2021, p. 925-1072, cui
si rinvia per le indicazioni bibliografiche sulla prima letteratura. Alla raccolta hanno
contribuito, oltre a A. Dondi, C. Gamba, B. Brunelli, D. Cavallini, L. Passanante, M.A.
Lupoi, C. Vellani, M. G. Canella, C. Rasia (in ordine di apparizione dei contributi).
(3) Nella traduzione cercherò di rimanere fedele alla lettera e allo spirito del testo
inglese, peraltro valendomi di termini tratti dalla lingua del codice di procedura civile
italiano, ove sia convinto che essi raggiungano il massimo grado possibile di equivalenza
funzionale con il termine inglese. Da tale approccio mi distaccherò sporadicamente: ad
esempio, laddove la tradizione linguistica tecnico-processuale italiana, per indicare
l’ufficio giudiziario, si vale del termine « giudice », preferisco parlare di « corte ». Per
taluni presupposti metodologici di tali scelte, rinvio a CAPONI, Interpretazione, tradu-
zione e comparazione, ora in Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile,
Milano, 2022, p. 1133 ss.
(4) Cfr. HAZARD, TARUFFO, American civil procedure. An introduction, New Ha-
ven, 1993. Versione italiana: La giustizia civile negli Stati Uniti, Bologna, 1993.
— 719 —
stavamo cercando un altro motivo per continuare a lavorare insieme
(...). Ci venne in mente che si poteva fare qualcosa di nuovo nel
campo delle controversie transnazionali (...). La globalizzazione
economica e la crescita delle operazioni commerciali transnazionali
avevano moltiplicato il numero di controversie anche in aree del
mondo che in passato non erano state coinvolte in controversie
commerciali. (...) Così, la nostra idea era quella di elaborare un
insieme di regole — una sorta di modello comune di processo — che
potesse essere applicato da qualsiasi corte nazionale che trattasse
controversie transnazionali; credevamo che si potesse raggiungere
un necessario grado di armonizzazione e che molte differenze tra i
sistemi potessero essere superate (...). Il nostro dialogo privato
produsse un progetto che, sorprendentemente, fu approvato dall’A-
merican Law Institute (Ali), nonostante il fatto che il progetto non
avesse a che fare con il processo civile americano (né con qualsiasi
sistema processuale esistente) (...). Dopo un certo lasso di tempo,
Unidroit si unì al progetto Ali con un comitato internazionale di
giuristi, e le due istituzioni lavorarono insieme sotto la guida di
Geoff [Geoffrey C. Hazard]. In questa fase, il focus del progetto si
spostò su ‘princìpi’ a causa della prospettiva adottata da Unidroit. Il
risultato finale dell’intero lavoro sono i Principles of Transnational
Civil Procedure (...) (5). Il testo comprende sia un insieme di princìpi
generali, concepiti come un modello processuale comune che i
sistemi nazionali potrebbero adottare per le controversie transna-
zionali, sia un insieme di regole, presentate come una possibile
interpretazione e applicazione di quei princìpi » (6).
L’altro protagonista della vicenda è Rolf Stürner. Ascoltiamo
uno stralcio del suo racconto: « Per Unidroit è stato il primo
progetto nel campo del diritto processuale civile; in passato l’opi-
nione prevalente della grande maggioranza dei comparatisti sem-
brava essere nel senso che i tentativi di armonizzazione mondiale del
diritto processuale civile non avrebbero mai potuto avere successo.
Era stata l’idea originale di due illustri professori di diritto, Geoffrey
(5) Ali, Unidroit, Principles of transnational civil procedure, Cambridge, 2006.
(6) Michele Taruffo scriveva così in un tributo dedicato a Geoffrey C. Hazard Jr.
Cfr. TARUFFO, Geoffrey C. Hazard, Jr.: A curious american, in 150 Penn. L. Rev. 2010,
p. 1313.
— 720 —
Hazard Jr. e Michele Taruffo, quella di sviluppare un codice di
regole per le controversie transnazionali che si applicasse dinanzi
alle corti nazionali ordinarie, sostituendo le regole processuali na-
zionali ogni volta che le parti in causa fossero cittadini di Stati
diversi o che beni situati in uno Stato fossero soggetti a pretese fatte
valere da una parte di un altro paese » (7). Sempre nel contributo di
Stürner citato in nota si può leggere un resoconto dettagliato della
negoziazione tra Ali e Unidroit, al termine della quale fu adottata la
decisione che Geoffrey Hazard e Rolf Stürner fossero i reporter di
Unidroit, mentre dopo la prima riunione del gruppo di lavoro
congiunto nel maggio del 2000 a Roma Michele Taruffo « limitò la
sua cooperazione alla sua attività di reporter di Ali » (8).
3. — I Principles of Transnational Civil Procedure hanno of-
ferto la base di partenza e la fonte d’ispirazione per il lancio nel
2013 di un progetto congiunto tra lo European Law Institute (Eli)
e Unidroit, con il proposito di andare oltre la formulazione dei
Principles e di disegnare più dettagliate regole modello europee sul
processo civile, basandosi su precedenti esperienze pioneristiche (9),
sulle tradizioni costituzionali e processuali comuni agli Stati mem-
bri, così come sviluppate dalla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea ex
art. 6 della convenzione europea e art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, e tenendo altresì presente la
disciplina processuale emanata dall’Unione europea. Il fine è di
produrre un quadro di riferimento e di generare una fonte di
ispirazione per una vasta gamma di attori, in particolare legislatori
e politici. Per Unidroit si è trattato del primo di una auspicabile serie
di adattamenti dei Principles in diverse aree geografiche e culturali
del globo. Fra gli auspici di Eli vi è l’adozione di parti della disciplina
ad opera di istituzioni dell’Unione europea e/o di Stati membri. Il
(7) Così, STÜRNER, The Principles of transnational civil procedure, An introduc-
tion to their basic conceptions, in RabelsZ, 69, 2005, p. 201 ss., pp. 203-205.
(8) Così, STÜRNER, The principles of transnational civil procedure, cit., p. 205 s.,
in nota 15.
(9) Cfr. STORME, Rapprochement du droit judiciaire de l’Union Européenne,
Dordrecht, 1994.
— 721 —
progetto ha coinvolto più di sessanta fra professori universitari (la
maggior parte), giudici, avvocati e altri professionisti attivi nell’am-
ministrazione della giustizia, provenienti da ordinamenti nazionali,
istituzioni dell’Unione europea e organizzazioni internazionali. I
lavori, protrattisi nell’arco di circa sette anni con una numerosa serie
di incontri e di scambi telematici, sono stati seguiti da un nutrito
gruppo di osservatori istituzionali e assistiti da un comitato consul-
tivo.
Il progetto si è concluso nel 2020, senza che le restrizioni dovute
alla pandemia potessero incidere sulla sostanza dei lavori, con
l’approvazione da parte degli organi di governo delle due istituzioni
del testo delle regole, accompagnato da un’ampia introduzione e da
ricchissimi e approfonditi commenti ad ogni regola, predisposti dai
partecipanti al progetto.
I commenti sono un gioiello incastonato in un altro gioiello. Non
ci si lasci trarre in inganno dalla frammentazione secondo la se-
quenza delle regole: il loro respiro culturale, unitamente alla fittis-
sima trama di rinvii interni, li profilano come un vero e proprio
trattato di diritto processuale civile comparato, che sarà la base di
partenza dialettica di qualsiasi altra opera di studio e di commento
delle regole (10). I testi sono liberamente scaricabili dai due siti
istituzionali e sono stati pubblicati a stampa da Oxford University
Press nel 2021 (11).
4. — Chi ha partecipato al progetto, lo ricorderà come un’espe-
rienza di scambio e di arricchimento culturale indimenticabile e
difficilmente ripetibile. L’intento non è stato quello di consolidare
standard minimi comuni alle variegate culture processuali europee,
bensì di combinare armonicamente princìpi comuni a queste ultime,
elementi salienti della disciplina processuale dell’Unione europea e
risultati di indagini comparatistiche paneuropee. Gli sforzi sono
stati assistiti da una costante ricerca del più ampio consenso verso la
soluzione valutata come migliore. In questo contesto, il modello
statunitense è stato utilizzato solo ai fini di un’analisi contrastiva per
(10) D’ora in poi, quando parlo dei commenti, mi riferisco a questi ultimi.
(11) Cfr. Eli-Unidroit model european rules of civil procedure. From transnational
principles to european rules of civil procedure, Oxford, 2021, p. XXIV-338, disponibile
sul sito: https://tinyurl.com/Eli-Unidroit-Rules.
— 722 —
guardare il patrimonio europeo da un altrove. D’altra parte, si era
già osservato al momento del lancio del progetto che i compromessi
comparatistici non sono « sempre raccomandabili come via per il
successo » e « che un chiaro rigetto di singole soluzioni nazionali
può essere spesso un passo necessario sulla via che conduce a un
modello europeo ben funzionante » (12). Da questo punto di vista,
tra i rigetti eccellenti si può segnalare fin d’ora il principio nemo
contra se edere tenetur.
Il progetto si è aperto un varco tra un obiettivo attualmente
privo di possibilità realistiche di essere accolto negli ordinamenti
nazionali, quale un codice modello europeo di procedura civile, e la
situazione corrente, qual è quella originata dall’intreccio tra inter-
venti normativi frammentari dell’Unione europea e diversità tra gli
ordinamenti processuali nazionali, che è poco soddisfacente agli
occhi di chi ritiene che un’armonizzazione della disciplina proces-
suale sia un obiettivo meritevole di essere perseguito. Si è così
promossa l’idea di elaborare blocchi di regole su aspetti centrali
della disciplina, da comporre in un quadro di coerenza. La compa-
gine dei partecipanti al progetto si è quindi articolata in gruppi di
lavoro distinti per i seguenti settori: le notificazioni degli atti, i
provvedimenti cautelari, l’accesso alle informazioni e le prove, i
diritti delle parti e i poteri del giudice, il contenuto dei provvedi-
menti di tutela, la litispendenza e il giudicato, le parti e la tutela
collettiva, i mezzi di impugnazione, le spese processuali. Nella fase
finale si è aggiunto un ulteriore gruppo, di « struttura », al quale è
stato affidato il compito di armonizzare e consolidare i testi prodotti
dai singoli gruppi di lavoro, producendo così il testo finale. Il testo
comprende 245 regole ripartite nelle seguenti dodici parti: I, dispo-
sizioni generali (13); II, parti (14); III, case management (gestione
(12) Cfr. STÜRNER, Principles of european civil procedure or a european model
code? Some considerations on the joint Eli-Unidroit project, in Uniform law review -
Revue de droit uniforme, 19 (2014), p. 322 ss., p. 326.
(13) A sua volta la parte I è articolata in due sezioni: la prima è rivolta al campo
di applicazione, la seconda ai princìpi, che sono: cooperazione, proporzionalità, com-
posizione consensuale della controversia, diritto di essere ascoltato in giudizio, rappre-
sentanza e assistenza, lingua, interpretazione e traduzione. Cfr. Eli-Unidroit model
european rules of civil procedure, cit., p. 27 ss.
(14) Nella parte II vi è una sezione I, intitolata parte generale, che contiene un
gruppo di regole su: capacità di essere parte, capacità processuale, rappresentanza
processuale, legittimazione ad agire, parte pubblica. Vi è poi una sezione II, intitolata
— 723 —
della controversia); IV, fase introduttiva della causa; V, fase prepa-
ratoria dell’udienza finale (15); VI, notificazione degli atti (16); VII,
accesso alle informazioni e prove (17); VIII, pronunce giudiziali cosa
giudicata e litispendenza (18); IX, mezzi di impugnazione (19); X,
parte speciale, che si articola in un primo insieme di regole su pluralità di parti (lettera
A), con un sottoinsieme di disposizioni sul cumulo processuale, e quindi su: litiscon-
sorzio facoltativo, riunione di processi, litisconsorzio necessario; un altro sottoinsieme
di regole sull’intervento di terzi, e quindi su: intervento principale, intervento adesivo,
denunzia di lite, amicus curiae; un secondo insieme su sostituzione e successione di parti
(lettera B, che peraltro consiste nella sola regola 44). Vi è infine una sezione III, rivolta
ai profili transfrontalieri della capacità di essere parte e della capacità processuale
(regole 45 e 46).
(15) Le parti III, IV e V saranno oggetto di esame più analitico avanti nel testo.
(16) La parte VI si articola in tre sezioni: mentre la sezione I ha ad oggetto regole
di carattere generale sulle notificazioni e il diritto di essere ascoltato in giudizio, la
sezione II contiene una serie di disposizioni dettagliate sulla responsabilità e i metodi di
notificazione, inaugurata da un gruppo di regole che ripartiscono la responsabilità per le
notificazioni a seconda dell’impulso d’ufficio o di parte (regola 71) e conclusa da una
disposizione generale di sanatoria delle nullità: « ove la condotta del destinatario
dimostri che egli abbia ricevuto personalmente l’atto da notificare e in tempo utile per
predisporre le proprie difese o ogni caso per rispondere come è richiesto dalla natura
dell’atto » (regola 81). La sezione III è rivolta ai profili transfronatlieri.
(17) La parte VII si articola in quattro sezioni. La sezione I reca il titolo parte
generale ed è articolata in tre sottosezioni (A, disposizioni generali sulle prove; B,
gestione delle prove; C, assunzione e valutazione delle prove). L’esordio è affidato alla
regola 87 sullo standard di prova (« Una questione di fatto controversa è provata se la
corte è ragionevolmente convinta della sua verità »). La sezione II reca il titolo provve-
dimenti di accesso alle prove ed esordisce con la previsione che « (a) come regola
generale, ogni parte ha accesso a tutti i mezzi di prova rilevanti e non riservati; (b) in
caso di accoglimento dell’istanza di accesso, la corte dispone la produzione di prove
rilevanti, non riservate e sufficientemente identificate, possedute o controllate da un’al-
tra parte o, se necessario, da un terzo, anche se tale produzione potrebbe essere contraria
agli interessi di tale persona » (regola 100). La sezione III reca il titolo tipi di prove ed
è articolata in quattro sottosezioni (A, documenti; B, testimonianze; C, interrogatorio
delle parti; D, consulenza tecnica; E, ispezione giudiziale). La sezione IV è rivolta ai
profili transfrontalieri.
(18) La parte VIII si articola in una sezione I, generale, dedicata ai tipi, strutture
e contenuti delle pronunce; in una sezione II, speciale, rivolta alle pronunce di default
(A), alle conciliazioni giudiziali (B); in una sezione III, avente ad oggetto litispendenza
e connessione di cause (A) e res judicata (B).
(19) La parte IX si articola in sei sezioni: oltre a sezioni generali, vi sono sezioni
dedicate ai mezzi di impugnazione delle pronune di primo grado e di secondo grado, ai
mezzi di impugnazione straordinari, ai mezzi di controllo di errori processuali.
— 724 —
misure provvisorie e cautelari (20); XI, tutela collettiva (21); XII,
spese processuali (22).
Non si tratta di un codice modello europeo di procedura civile,
ma la vastità del disegno, l’ammontare delle regole e il grado del loro
dettaglio e la centralità degli istituti processuali disciplinati collo-
cano l’opera su quella via. Coltivare una concezione comune di un
modello processuale europeo si rivela già hic et nunc una idea
regolativa molto utile, sia per la disciplina dell’Unione europea che
per quella degli Stati membri, in vista dell’obiettivo di un’armoniz-
zazione flessibile. In secondo luogo, il testo delle regole Eli-Unidroit
potrà essere una fonte ispiratrice di raccomandazioni della Commis-
sione europea agli Stati membri. In terzo luogo esso, sorretto come
è da una logica d’interazione tra autori e destinatari, potrà essere
adattato dai legislatori nazionali alle esigenze e specificità dei singoli
ordinamenti, cosicché il testo potrà arricchirsi sulla base delle
esperienze degli interscambi con gli ordinamenti nazionali.
5. — La dialettica che si svolge tra codice modello europeo e
ordinamenti nazionali addita una prospettiva di respiro più ampio.
Nonostante tutti gli sforzi sulla via della internazionalizzazione
giuridica, il diritto presenta dei tratti costitutivi nazionali che non
possono essere rimossi, almeno finché sia riconoscibile l’esistenza di
uno Stato nazionale come artefice di norme. Nella parte affidata alle
cure di quest’ultimo, la formazione e l’attuazione delle regole giu-
ridiche sono influenzate da cultura, mentalità, risorse economiche
(20) Oltre ad una sezione I di ordine generale, dedicata a: definizioni (regola 184),
concretizzazione del principio di proporzionalità (regola 185), procedimento inaudita
altera parte (regola 186), cauzione (regola 187), avvio del procedimento (regola 188),
revoca e reclamo (regola 189), responsabilità (regola 190), sanzioni per l’inosservanza
(regola 191), la parte X prevede una sezione II, speciale, rivolta alle singole misure
cautelari (regole 192 ss.): sequestro conservativo, misure regolative, istruzione preven-
tiva, ordini di pagamento. La sezione III (regole 202 ss.) ha ad oggetto i profili
transfrontalieri.
(21) La parte XI, una delle più ricche, è distinta in quattro sezioni: I, ingiunzioni;
II, azioni risarcitorie (sezione a sua volta articolata in sei sottosezioni: parte generale,
ammissibilità, case management, accordi conciliativi giudiziali, sentenze, accordi con-
ciliativi stragiudiziali); III, profili transfrontalieri; IV, spese e finanziamento.
(22) La parte XII è una delle più contenute dal punto di vista delle dimensioni, ma
non si dimentica di dedicare un’articolata disposizione al finanziamento delle spese
processuali ad opera di terzi (regola 245, che è altresì l’ultima del testo delle regole).
— 725 —
ed equilibri politici nazionali, che trovano espressione in linguaggi
diversi gli uni dagli altri.
Proprio questi tratti possono costituire dei punti di forza, al-
meno in Europa, ove si dispongano in una posizione di apertura
verso la costruzione dialogica dell’identità europea, come discorso
che attraversa le varie culture nazionali.
Un dialogo di questo tipo ha ispirato l’elaborazione delle regole
Eli-Unidroit. Se è vero infatti che la lingua di lavoro nei vari gruppi
è stata prevalentemente l’inglese, è vero anche che ogni gruppo ha
costituito una comunità multilinguistica in cui si sono rispecchiate
una pluralità di forme di vita e di prassi giudiziarie europee. Ciò ha
reagito sull’adozione dell’una piuttosto che dell’altra formulazione
della regola in lingua inglese, affinché ciascuna identità nazionale
potesse sacrificarsi il meno possibile e sentirsi in un certo senso a
casa propria, pur dovendo dar voce alle proprie idee in una lingua
diversa da quella madre (23). Ciò ha influenzato anche l’uso da parte
di ognuno della propria lingua madre, poiché ha posto ciascuno per
un lungo arco di tempo dinanzi alla differenza che sempre sussiste
tra i nostri pensieri e quanto di essi possiamo travasare nelle forme
linguistiche, nonché dinanzi alla percezione che comprendersi è
anche fra-intendersi. Su questo lavoro collettivo non poteva incidere
pertanto la vicenda della Brexit. Il referendum inglese del 2016, che
le ha aperto la porta, si è verificato a metà del corso dei lavori. A
parte lo scoramento iniziale alla notizia dell’esito della consulta-
zione popolare, ciò ha dato vita ad una specie di reazione vitale:
sono quasi raddoppiati gli sforzi e la collaborazione tra i membri al
di qua e al di là della Manica, pur nel dibattito vivace tra le diverse
soluzioni che si contendevano il campo. Dall’inizio alla fine, il
contributo dei membri inglesi è stato decisivo.
6. — Fin dall’inizio si è adottata la prospettiva di elaborare il
testo delle regole senza distinzione rispetto al carattere domestico o
(23) In vista dell’approvazione da parte di Unidroit, nella fase finale dei lavori, si
è provveduto ad una versione francese del testo. Traduzioni in altre lingue, tra cui il
tedesco, lo spagnolo, il russo, il persiano sono attualmente in corso. La traduzione in
lingua italiana è curata da un gruppo di studiose, coordinato dalla prof. E. Silvestri. Ne
sono membre: L. Baccaglini, G. Canella, E. D’Alessandro, L. Di Cola, F. Ferrari, B.
Ficcarelli, G. Gioia, R. Lombardi, R. Metafora, C. Perago, L. Querzola, C. Silvestri, S.
Tarricone.
— 726 —
transnazionale delle controversie, prevedendo se del caso regole
speciali per queste ultime. Si è trattato di una scelta coerente con la
base di partenza. È bensì vero che i Principles Ali-Unidroit erano
stati originariamente concepiti per le cause transnazionali (e di ciò è
rimasta traccia nell’intitolazione), ma nella fase iniziale dei lavori
era emerso come non fosse convincente che essi fossero indirizzati
specificamente a queste ultime. Il gruppo di lavoro congiunto Ali-
Unidroit ha ben presto abbandonato l’idea di un codice modello
rivolto alle cause transnazionali, che avrebbe potuto essere recepito
da parte di singoli Stati e affiancato al codice di procedura civile
nazionale, ed ha combinato princìpi generali adatti a tutte le con-
troversie con alcuni princìpi ad hoc per le dispute transnazio-
nali (24). La trattazione tra i due tipi di controversie è infatti gover-
nata da una disciplina in gran parte identica e, quando una devia-
zione è giustificata da elementi dipendenti dal carattere transnazio-
nale, sono sufficienti disposizioni speciali. Anche la normativa
dell’Unione europea nel campo delle controversie transfrontaliere è
concepita principalmente secondo questo modulo, come aggiunta
specifica rispetto alla disciplina processuale generale di ciascun
singolo Stato membro.
7. — Le regole Eli-Unidroit ruotano su due pilastri normativi
che si equilibrano l’uno con l’altro. Il primo è piantato fuori dal
processo ed è costituito dal fondamento stesso della cultura e della
civiltà europee nell’evo moderno, cioè l’acquisita centralità della
libertà e dell’autonomia dell’individuo nei vari àmbiti della vita. Sul
piano della giustizia civile, ciò si traduce nella promozione rigo-
gliosa dell’iniziativa e del ruolo permanentemente attivo delle parti
nel comporre consensualmente la controversia o singoli aspetti di
essa. L’altro pilastro è piantato all’interno della giustizia civile ed è
costituito dall’intersezione e bilanciamento dinamici tra il principio
di cooperazione e il principio di proporzionalità, che danno forma
dall’interno al tessuto delle regole.
Formulato alla regola 2 (25), il principio di cooperazione è la
(24) Cfr. STÜRNER, Principles of european civil procedure or a european model
code?, cit., p. 325.
(25) La regola 1 definisce il campo di applicazione. Cfr. Eli-Unidroit model
european rules of civil procedure, cit., p. 27.
— 727 —
disposizione inaugurale: « Le parti, i loro avvocati e la corte coope-
rano al fine di una giusta (fair), efficiente e rapida composizione
della controversia » (26). La formulazione riflette bene l’unitarietà
essenziale della cooperazione. E tuttavia nello svolgimento dinamico
della trama delle regole, il principio di cooperazione segue il ritmo
vitale della controversia. Prima di tutto la cooperazione è tra le parti
(e inizia fuori dal processo) e poi tra le parti e il giudice. I due
momenti potrebbero essere distintamente seguiti nelle loro irradia-
zioni in una serie di disposizioni specifiche distribuite in tutto il
testo, a partire dalle regole 3 (27) e 4 (28). La scansione trova il suo
precipitato saliente nel principio della composizione consensuale
delle controversie.
Non a caso i tre princìpi (cooperazione, proporzionalità, com-
posizione consensuale) aprono la sezione II della parte I, sezione
che, sull’esempio del codice di procedura civile francese, è rivolta ai
princìpi fondamentali del processo. Nelle sue interne relazioni reci-
proche, il trittico di princìpi d’apertura rappresenta una delle novità
salienti del progetto Eli-Unidroit e costituisce il miglior viatico per
illustrare la struttura del processo ordinario di cognizione, quale si
rivela dalle parti III (case management, regole 47-50), IV (fase
introduttiva della causa, regole 52-60) e V (fase preparatoria del-
l’udienza finale, regole 61-67) (29).
In particolare, la cooperazione e la proporzionalità, disciplinate
(26) Cfr. Eli-Unidroit model european rules of civil procedure, cit., p. 28 ss. Nella
letteratura italiana non si può non richiamare la classica prolusione del 1965 presso
l’Università di Catania di GRASSO, La collaborazione nel processo civile, in Riv. dir. proc.,
1966, p. 580 ss., ove il principio di collaborazione è delineato quale « principio che
caratterizza puntualmente tutta l’organizzazione del processo » (op. cit., p. 605).
(27) Sotto il titolo ruolo delle parti e dei loro avvocati, la regola 3 prevede: « Le
parti e i loro avvocati: (a) adottano misure ragionevoli e appropriate al fine di risolvere
le controversie in via amichevole; (b) contribuiscono alla corretta trattazione della
controversia; (c) allegano fatti e deducono prove; (d) assistono il giudice nell’accerta-
mento dei fatti e nell’individuazione della legge applicabile; (e) agiscono in buona fede
ed evitano abusi processuali nei rapporti con il giudice e le altre parti ».
(28) Sotto il titolo ruolo della corte — dovere generale di case management, la
regola 4 prevede: « Il giudice è responsabile della trattazione attiva ed efficace della
controversia. Egli garantisce che le parti godano di parità di trattamento. Nel corso del
processo egli controlla che le parti e i loro avvocati osservino i doveri che su di essi
gravano ai sensi delle presenti regole ».
(29) Cfr. Eli-Unidroit model european rules of civil procedure, cit., p. 96 ss., p.
109 ss.
— 728 —
rispettivamente alle lettere A e B della sezione II, nella loro interse-
zione e reciproco bilanciamento, offrono base normativa al tentativo
di trovare un equilibrio dinamico tra l’àmbito dei poteri riconosciuto
alle parti come proiezione processuale della loro autonomia privata
e del carattere normalmente disponibile dei rapporti giuridici og-
getto del processo civile, da un lato, e, dall’altro lato, i poteri del
giudice, che è chiamato a trattare la singola disputa senza perdere di
vista una gestione della massa dei processi, con riguardo a una
buona (proper) amministrazione della giustizia (30). Sul versante
della disciplina dei poteri del giudice tale equilibrio dinamico trova
espressione in quella che si può definire come la clausola generale di
flessibilità, con cui si apre la regola 49: al fine della « buona gestione
del processo » il giudice non è gravato di obblighi, ma di poteri-do-
veri da esercitarsi « ove necessario ».
Lo scopo del principio di cooperazione, cioè una risoluzione
giusta, efficiente e rapida (rectius: entro un termine ragionevole,
commisurato al grado di complessità in concreto della controversia)
non può conseguirsi senza un’equilibrata ripartizione delle risorse
devolute alla trattazione dell’insieme dei processi. Ormai da decenni
si è diffusa in Europa la consapevolezza che — sul fronte della
disciplina processuale, che è solo uno fra i fattori che incidono
sull’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti — è necessario
delineare princìpi che mettano in relazione la trattazione della
singola controversia e la gestione della massa dei processi e orien-
tino verso un equilibrio tra la protezione degli interessi individuali di
chi agisce o si difende nel singolo processo e gli interessi, considerati
nel loro complesso, di coloro che sono terzi rispetto alla singola
vicenda processuale, cioè degli altri utenti potenziali o attuali del
servizio giustizia. Questi ultimi interessi si appuntano sulla gestione
efficiente della massa dei processi.
Battistrada di questa tendenza — che richiederebbe di essere
discussa e inserita nel contesto del consolidarsi del neoliberali-
smo (31) — fu l’art. 1 delle Rules of civil procedure inglesi del 1997,
laddove si spiega che trattare una causa secondo giustizia include,
per quanto sia praticabile, tra l’altro: « attribuire ad essa una quota
(30) Cfr. regola 5 (2).
(31) Cfr. Forme del diritto e ambiti della vita, in Dogmatica giuridica e vita. Studi
di giustizia civile, cit., p. CXXII ss.
— 729 —
appropriata delle risorse del giudice, tenendo conto della necessità
di riservare le risorse agli altri casi » (32). Nella cultura processuale
italiana, un’eco se ne trova nel progetto di codice di procedura civile
pubblicato da Andrea Proto Pisani nel 2009 (33). In un saggio di
oltre dieci anni fa si erano suggerite una serie di applicazioni nella
giustizia civile della proporzionalità come criterio di valutazione
dell’impiego delle risorse per il conseguimento di un processo
efficiente (34).
Le regole Eli-Unidroit arricchiscono il quadro, poiché antepon-
gono il principio di cooperazione al principio di proporzionalità,
mettendoli in correlazione l’uno con l’altro. L’opzione di fondo in
favore del principio di cooperazione rinviene i propri antecedenti
nelle scelte compiute in alcuni codici di procedura civile europei a
cavallo tra XIX e XX secolo, interviene sul terreno di tradizionali
contrapposizioni, semplicistiche e sfuocate, come quella tra strut-
tura « avversariale » (adversary) e inquisitoria, proprie in particolare
di alcune correnti della cultura processuale anglo-sassone (35).
Si chiarisce così che il percorso verso una giusta composizione
(32) Cfr. Principio di proporzionalità nella giustizia civile, ora in Dogmatica
giuridica e vita. Studi di giustizia civile, cit., p. 1273 ss., p. 1281 s.
(33) Nel progetto di Proto Pisani si propone di fissare lo scopo del processo civile
e di incorporarlo nella correlativa definizione di efficienza. La disposizione è l’art. 0.8
del progetto, intitolata Efficienza del processo civile: « È assicurato un impiego propor-
zionato delle risorse giudiziali rispetto allo scopo della giusta composizione della
controversia entro un termine ragionevole, tenendo conto della necessità di riservare
risorse agli altri processi ». Cfr. PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, in
Foro it., 2009, V, c. 1.
(34) Tra queste ipotesi applicative segnalavo: la differenziazione della spinta verso
i metodi negoziali di composizione delle controversie e la selezione delle categorie delle
controversie che si prestano meglio di altre all’impiego di tali metodi; la calibratura dei
modelli di trattazione della causa rispetto al carattere semplice o complesso della
controversia; il maggiore valore, rispetto allo ius litigatoris, attribuito nel giudizio di
cassazione allo ius constitutionis, dietro il quale si scorge non il volto anonimo e astratto
di un interesse pubblicistico all’efficiente esercizio della funzione di nomofilachia, bensì
i mille volti concreti dei cittadini che dalla Corte di cassazione si attendono una guida
autorevole e sicura, quindi meditata e non affannata, nella interpretazione del diritto
vigente; il giudicato proporzionato alla richiesta delle parti; il divieto di abuso del
processo. Per un più ampio discorso con riferimento a ciascuno di questi esempi, cfr.
Principio di proporzionalità nella giustizia civile, ora in Dogmatica giuridica e vita.
Studi di giustizia civile, cit., p. 1281 ss. Per altri esempi, cfr. il commento 1 alla regola
5, in Eli-Unidroit model european rules of civil procedure, cit., p. 34.
(35) Cfr. il commento 1 alla regola 2, in Eli-Unidroit model european rules of civil
procedure, cit., p. 28.
— 730 —
della controversia muove da un’attitudine condivisa fra le persone
partecipi della singola vicenda processuale per aprirsi poi — attra-
verso la codificazione della proporzionalità — al tema dell’adegua-
tezza delle risorse giudiziarie rispetto alla trattazione della massa dei
processi. Dell’intersezione e bilanciamento tra cooperazione e pro-
porzionalità è utile delineare la trama normativa (36). Sotto il titolo
« ruolo della corte », la regola 5 esordisce disponendo: « La corte
assicura che il processo di risoluzione della controversia sia propor-
zionato ». Il secondo comma fissa la correlazione tra la singola
controversia e l’insieme delle controversie: « Nel determinare se un
processo è proporzionato, la corte tiene conto della natura, dell’im-
portanza e della complessità della specifica controversia, nonché
della necessità di dare effetto al suo dovere generale di case mana-
gement in tutti i processi, con il riguardo dovuto alla corretta
amministrazione della giustizia ». Cosicché, il compito della corte
non è limitato alla decisione del caso concreto, ma s’indirizza alla
corretta amministrazione della giustizia, come processo dinamico
che, senza ledere la posizione di neutralità del giudice nella singola
controversia, contribuisce adeguatamente ad una composizione giu-
sta ed efficiente entro un termine ragionevole della massa delle
controversie (37). Il principio di proporzionalità è assistito da due
corollari in tema di sanzioni (38) e di spese processuali (39), oltre che
dalla disposizione che fissa appunto l’intersezione tra cooperazione
e proporzionalità. Sotto il titolo « ruolo delle parti e dei loro
avvocati », la regola 6 prevede infatti: « Le parti e i loro avvocati
cooperano con la corte al fine di promuovere un processo di riso-
luzione delle controversie proporzionato ».
(36) Cfr. la lettera B della sezione II della parte I, in Eli-Unidroit model european
rules of civil procedure, cit., p. 34 ss.
(37) Cfr. il commento 2 alla regola 2, in Eli-Unidroit model european rules of civil
procedure, cit., p. 28.
(38) Sotto il titolo « proporzionalità delle sanzioni », la regola 7 prevede: « Le
sanzioni per inosservanza di norme sono proporzionate all’importanza della materia e al
danno causato, e riflettono l’entità della partecipazione e il grado di intenzionalità della
condotta ».
(39) Sotto il titolo « proporzionalità delle spese », la regola 8 dispone: « Per
quanto è possibile, le spese processuali sono ragionevoli e proporzionate al valore della
controversia, alla natura e alla complessità del processo, nonché alla importanza della
controversia e del processo per le parti e l’interesse pubblico ».
— 731 —
8. — La composizione consensuale delle controversie è il ter-
reno migliore sul quale si può misurare il grado di cooperazione
delle parti con la corte al fine di dar seguìto al canone di propor-
zionalità. Non a caso, nella sequenza delle regole Eli-Unidroit, il
principio della composizione consensuale succede immediatamente
ai princìpi di cooperazione e di proporzionalità. Alla lettera C
(composizione consensuale), sotto il titolo « ruolo delle parti e dei
loro avvocati », la regola 9 prevede: « Le parti cooperano al fine di
tentare di comporre la controversia consensualmente, sia prima che
dopo l’inizio del processo. Gli avvocati informano le parti della
disponibilità di metodi consensuali di risoluzione delle controversie,
le assistono nella scelta del metodo più adatto e, se del caso, ne
incoraggiano l’impiego. Essi si assicurano che le parti facciano uso
dei tentativi obbligatori. Le parti possono chiedere alla corte di
rendere esecutivo l’accordo conciliativo. Laddove non sia possibile
raggiungere una composizione consensuale della controversia nel
suo complesso, le parti colgono ogni opportunità ragionevole per
ridurre prima della decisione giudiziale il numero delle questioni
controverse » (40). Sotto il titolo « ruolo della corte », la regola 10
prevede: « La corte deve facilitare la composizione consensuale in
qualsiasi fase del processo. In particolare, deve assicurare che le
parti prendano in considerazione la composizione consensuale nella
fase preparatoria e nelle udienze di case management. Se necessario
a tal fine, può ordinare la loro comparizione personale. La corte
deve informare le parti sui diversi metodi di composizione consen-
suale delle controversie. Può suggerire o raccomandare l’impiego di
specifici metodi. Può partecipare ai tentativi di composizione e
assistere le parti nel raggiungere una composizione consensuale.
Può anche assistere nella stesura di accordi di composizione. Se un
giudice opera come mediatore durante un procedimento e riceve
informazioni in assenza di una delle parti, egli non può decidere la
controversia » (41).
È ovvio che, in prima approssimazione, la composizione con-
sensuale delle controversie realizza nello stesso tempo il massimo
della cooperazione e il massimo della proporzionalità del processo
di risoluzione. Le parti cooperano tra di loro e con l’amministra-
(40) Cfr. Eli-Unidroit model european rules of civil procedure, cit., p. 37.
(41) Cfr. Eli-Unidroit model european rules of civil procedure, cit., p. 38.
— 732 —
zione della giustizia, liberando per altre cause risorse che altrimenti
avrebbero dovuto essere investite per risolvere la loro controversia.
Esse percorrono così quel ponte virtuoso tra la trattazione della
singola controversia e la trattazione della massa dei processi, cui il
principio di proporzionalità conferisce rilevanza normativa, struttu-
rante l’assetto del servizio della giustizia civile.
Tuttavia, è importante non dimenticare mai di stupirsi dinanzi
alle cose ovvie. Che una soluzione si presenti avvolta nel manto della
ovvietà è immancabilmente il segno che la riflessione deve appro-
fondirsi.
Se si trae qualche corollario da una focalizzazione funzionale
dell’intersezione tra cooperazione e proporzionalità, si troverà con-
ferma che i due princìpi si devono poter sempre contemperare tra di
loro, piuttosto che realizzarsi entrambi nel massimo. La coopera-
zione e la proporzionalità sono accomunate da un identico scopo: la
giusta composizione delle controversie. Nelle regole Eli-Unidroit, in
relazione alla cooperazione, ciò emerge esplicitamente nella regola
2, ma non è meno evidente in relazione alla proporzionalità, sol che
si eviti, come deve evitarsi, di leggere il riferimento alla buona
amministrazione della giustizia, contenuto nella regola 5 (2), come
un canone efficientistico che guarda solo all’interno dei processi e
non si estende invece, come deve estendersi, alla realizzazione
effettiva dello scopo di quest’ultimo. L’impiego del plurale « con-
troversie » allude al fatto che la giusta composizione non deve essere
unicamente un predicato della singola controversia, ma anche del
grado di giustizia che il sistema di composizione delle controversie,
in tutte le sue articolazioni, pubbliche (giustizia civile statale) o
basate sull’autonomia privata (negozi volti alla risoluzione delle
controversie, conciliazione, mediazione ad hoc o amministrata, ar-
bitrato, ecc.) può realizzare in media, cioè in relazione alla massa
delle controversie.
Da questo punto di vista, si profila quel valore che negli ultimi
decenni l’introduzione del canone della proporzionalità ha aggiunto
alla riflessione sulla giustizia civile: come principio che orienta verso
un equilibrio tra la tutela degli interessi individuali di chi agisce o si
difende nel singolo processo e gli interessi, considerati nel loro
complesso, di tutti gli altri utenti potenziali o attuali del servizio
giustizia. La necessità di questo equilibrio — che negli esempi
applicativi addotti indietro si coglie con chiarezza nel peso attribuito
— 733 —
allo ius constitutionis a petto dello ius litigatoris nel giudizio di
cassazione — non è meno evidente nel settore della composizione
consensuale delle controversie, in grazia del bilanciamento tra il
principio della proporzionalità e il principio della cooperazione.
In termini più espliciti: nel rinunciare alla decisione del giudice
statale e all’applicazione di criteri decisori oggettivi e predetermi-
nati, la composizione negoziale, assistita o meno dall’opera di un
terzo, non può rinunciare ad essere giusta, bensì deve perseguire
questo obiettivo con gli strumenti contrattuali. Ciò comporta non
solo la possibilità di rimuovere gli effetti di un accordo conciliativo
ingiusto, nei limiti in cui l’ingiustizia possa essere sanzionata dal-
l’accoglimento di una impugnazione negoziale, bensì anche la pos-
sibilità della parte di prevenire la formazione di un accordo ingiusto,
allontanandosi dal tavolo della negoziazione e invocando un rimedio
effettivo dinanzi al giudice statale. Perciò la promozione dei metodi
di composizione consensuale delle dispute deve essere costante-
mente abbinata agli sforzi per migliorare nel suo complesso la
risposta della giustizia civile statale ai bisogni di tutela. Ad esempio,
la garanzia di una efficiente risoluzione delle controversie seriali non
è data tanto dalla possibilità di trarle ad oggetto di un tentativo
individuale di composizione negoziale, quanto dalla introduzione di
una robusta azione di classe (42).
Proseguendo su questo terreno, la protezione dell’interesse delle
parti a raggiungere una composizione consensuale, in applicazione
del canone di cooperazione, deve essere contemperata con un’ade-
guata protezione degli interessi degli altri utenti del servizio giusti-
zia, in applicazione del canone di proporzionalità. In considerazione
della situazione concreta su cui incide, il bilanciamento tra i due
princìpi può svolgersi in più direzioni. In generale, esso gioca nel
senso di incentivare il ricorso alla risoluzione negoziale per rispar-
miare risorse giudiziarie (43), ma in determinate situazioni il princi-
(42) Cfr. Giusta composizione delle controversie e strumenti negoziali, ora in
Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile, cit., p. 1091 ss.
(43) Cfr. il commento 6 alla regola 2, in Eli-Unidroit model european rules of civil
procedure, cit., p. 29: « La regola 2 impone inoltre alle parti il dovere di cooperare per
condurre la controversia nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia. La
condotta di una parte nei confronti della corte, della controparte, di altre parti o di terzi
deve favorire la risoluzione efficiente, rapida e giusta della controversia. Ciò include
anche di compiere passi adeguati per comporre la controversia nella fase pre-conten-
— 734 —
pio di proporzionalità gioca nel senso di limitare il ricorso a metodi
in cui la composizione della controversia abbia luogo attraverso un
precetto negoziale.
Ciò accade specialmente quando: a) la controversia implichi la
soluzione di questioni giuridiche di interesse collettivo o generale, che
pertanto debbano essere affidate alla concretizzazione giurispruden-
ziale di norme legislative inderogabili; b) la relazione tra le parti sia
notevolmente sbilanciata (socialmente, economicamente, ecc.) e
quindi i rischi di ingiustizia della composizione consensuale superino
la soglia della tollerabilità. Per ragioni diverse, ma omologamente
apprezzabili sotto il profilo di un canone di corretta amministrazione
della giustizia che non sia preda di un approccio efficientistico, en-
trambe le situazioni segnano argini alla cooperazione negoziale delle
parti. Tali limitazioni sono argomentabili sulla base del principio di
proporzionalità, anche perché l’intervento della giustizia civile sta-
tale, specialmente quando culmini in una guida autorevole di coerenza
affidata alla corte suprema, assicura un adeguato parametro di giu-
dizio che vale erga omnes nella sua efficacia persuasiva. In tali situa-
zioni, mentre si proteggono situazioni antagoniste alla soluzione ne-
goziale, si previene anche il proliferare del contenzioso nel futuro e
una inadeguata frammentazione negoziale delle soluzioni (per tacere
delle ipotesi in cui il processo giurisdizionale è il canale di accesso alla
Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea, con
quel che ne consegue).
Gli argini alla composizione negoziale delle controversie non
hanno trovato esplicita menzione nelle disposizioni generali. Le
regole 9 e 10 sono tutte protese ad agevolare la composizione
negoziale delle controversie. L’unico limite, contemplato all’ultimo
comma della regola 9, è fattuale: che le parti non trovino l’accordo
per comporre la controversia nel suo complesso (44). Pur se si
ziosa e durante il processo. Allo stesso tempo, nella ricerca di un esito favorevole, le parti
sono chiamate a gestire i rischi processuali che gravano su di loro sulla base del diritto
sostanziale, delle regole sull’onere della prova e del giudizio della corte. Ogni parte corre
il rischio di non essere in grado di allegare tutti i fatti rilevanti, di non poter produrre
prove sufficienti a convincere la corte della verità dei fatti favorevoli al suo caso e della
solidità della base giuridica delle sue pretese ».
(44) In tal caso, come si è già visto, le parti sono tenute a cogliere ogni opportunità
ragionevole per ridurre prima della decisione giudiziale il numero delle questioni
controverse.
— 735 —
reputasse una debolezza delle regole Eli-Unidroit il mancato riferi-
mento nelle loro disposizioni generali ai limiti della composizione
consensuale, la critica rimarrebbe confinata alla tecnica redazio-
nale (45). Nel prossimo paragrafo si vedrà come le regole Eli-
Unidroit riconoscano esplicitamente nel carattere indisponibile del
diritto oggetto del processo il limite generale alla risoluzione nego-
ziale delle controversie (46).
9. — In un panorama pur semplicemente introduttivo alle re-
gole Eli-Unidroit, non poteva mancare uno sguardo alla sezione III
(« processi ») della parte I (47), che costituisce una sorta di strato
normativo intermedio — che assolve una funzione lato sensu cor-
rispondente alle Maximen tedesche — tra i principi della sezione II
della parte I e la disciplina dello svolgimento del processo, contenuta
nella parte III e seguenti. Più che in relazione ad ogni altro argo-
mento, non ci si può che limitare a nominare le disposizioni,
ciascuna delle quali meriterebbe un’indagine da sola.
Sotto il titolo « inizio, fine, concentrazione e àmbito », la lettera
A si articola nelle regole 21-24. La regola 21 (« inizio e fine ») (48)
disciplina il principio della domanda. Poiché le regole Eli-Unidroit
non conoscono la figura del pubblico ministero come parte pub-
blica (49), il principio della domanda si inscrive entro l’orbita del
principio dispositivo in senso sostanziale (Party Autonomy e Party
Disposition; Dispositionsmaxime) senza residui ulteriori. In coe-
renza con ciò, la regola 21 si chiude con una norma su tipici atti di
disposizione della controversia. La regola 22 (« concentrazione delle
questioni di diritto e di fatto ») (50) impone alle parti di far valere in
(45) Inoltre, un certo riferimento ai limiti è contenuto nel commento 3 alla regola
9, in Eli-Unidroit model european rules of civil procedure, cit., p. 38.
(46) Cfr. regola 26 (3).
(47) Cfr. Eli-Unidroit model european rules of civil procedure, cit., p. 58 ss.
(48) Nel suo tenore letterale, la regola 21 dispone: « (1) Il processo inizia ad
istanza di parte. La corte non può iniziare il processo d’ufficio. (2) Le parti possono
terminare il processo in tutto o in parte con la rinuncia, il riconoscimento della domanda
o la conciliazione ».
(49) Conoscono peraltro la figura dell’amicus curiae (regola 43).
(50) Nel suo tenore letterale, la regola 22 dispone: « (1) Le parti devono far valere
in un unico processo tutte le questioni di diritto e di fatto a supporto di — o in
opposizione a — una domanda di rimedio che sorgano dallo stesso titolo (cause of
action). (2) L’inosservanza della regola 22 (1) comporta l’inammissibilità del processo
— 736 —
un unico processo tutte le questioni di diritto e di fatto relative al
diritto dedotto in giudizio, con il risvolto degli effetti negativi della
res judicata (51), entro il limite dell’efficacia del giudicato nel
tempo (52). La regola 23 (« àmbito ») (53) proietta il principio della
domanda — come risvolto del principio dispositivo in senso sostan-
ziale — all’interno del processo profilandolo come canone che ne
delimita l’àmbito oggettivo e delimita il potere del giudice, per via
del principio fra il chiesto e il pronunciato.
La lettera B della sezione III è intitolata « fatti, prove e diritto
applicabile ». Si tratta di una delle parti meglio riuscite delle regole,
accanto ai princìpi e alla parte sulla tutela collettiva, anche se le
ragioni di ciò sono diverse, se non opposte: nei primi due casi si
tratta del nitore dell’essenzialità, mentre nel caso della tutela collet-
tiva si tratta della vigile cura dei dettagli. In generale, una delle
maggiori conquiste della lettera B della sezione III è di liberare
sulla stessa domanda di rimedio fondata sullo stesso titolo. Questa preclusione non si
applica se (a) successivamente al processo instaurato in precedenza, si è verificato un
cambiamento nei fatti rilevanti posti a fondamento della prima pronuncia, o (b) la parte
non ottemperante fa valere un diritto nuovo, sorto o acquisito dopo la prima pronun-
cia ».
(51) Per la definizione di res judicata, cfr. regola 148: « una sentenza è cosa
giudicata quando non è o non più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari ».
(52) Su quest’ultimo profilo, mi permetto di rinviare a CAPONI, L’efficacia del
giudicato civile nel tempo, Milano, 1991. Inoltre, le righe nel testo ammiccano al grande
tema dell’oggetto del processo e dei limiti oggettivi del giudicato, sul quale è d’obbligo
il rinvio al classico studio di MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano,
1987. Per la soluzione adottata dalle regole Eli-Unidroit, cfr. parte VIII, « pronunce
giudiziali cosa giudicata e litispendenza », in Eli-Unidroit model european rules of civil
procedure, cit., p. 174 ss. I lettori italiani saranno lieti di constatare che è stata accolta
una soluzione vicina all’art. 34 c.p.c. Cfr. in particolare la regola 149 (2): « La res
judicata copre anche le questioni di diritto necessarie e incidentali che sono esplicita-
mente decise in sentenza quando le parti del processo successivo sono le stesse del
processo definito dalla sentenza precedente e quando la corte che ha emesso la sentenza
aveva il potere di decidere quelle questioni di diritto ». In tema di limiti soggettivi del
giudicato, le regole Eli-Unidroit si tolgono d’impaccio con una disposizione general-
generica: le persone vincolate agli effetti del giudicato — rilevabili d’ufficio dal giudice
(regola 152) — sono individuati nelle parti, negli eredi e nei successori (regola 151).
Occorre però osservare che questa regola generale subisce delle modifiche significative
nella parte XI, sulla « tutela collettiva ».
(53) Nel suo tenore letterale, la regola 23 dispone: « (1) L’àmbito della contro-
versia è determinato dalle domande e dalle eccezioni delle parti nelle memorie, memorie,
compresi gli emendamenti. (2) La corte deve pronunciarsi su, e solo su, il rimedio
richiesto ».
— 737 —
questa specie di cuore pulsante del processo civile secondo la
tradizione occidentale dalle placche ivi depositate nell’arco del
tempo dalle manifestazioni ipertrofiche del principio dispositivo in
senso sostanziale. La regola 24 (« fatti ») (54) disciplina l’onere
dell’allegazione, che rinviene il proprio orientamento fondante in
esigenze di efficienza ed economia processuale, non nell’autonomia
delle parti e nel principio dispositivo, sebbene si armonizzi nel modo
migliore con questi ultimi (55). Tali esigenze sorreggono parimenti i
limiti al principio di allegazione di parte, contenuti nella regola 24
(3), sotto il profilo del potere del giudice di « prendere in conside-
razione i fatti non specificatamente trattati da una parte, ma che
risultano necessariamente implicati da elementi di fatto allegati dalle
parti o che sono contenuti nel fascicolo di causa ». Della regola 25
(« prove ») (56) si è già anticipato l’aspetto saliente: l’esplicito rigetto
della massima tradizionale nemo contra se edere tenetur (57).
L’aspetto si inserisce nel contesto più vasto delle varie declinazioni
dei doveri di verità o di non mentire nel processo civile nelle culture
processuali europee (58). Anche lo spirito della regola 25 si sottrae
(54) Nel suo tenore letterale, la regola 24 dispone: « (1) Le parti allegano i fatti a
supporto della domanda o della difesa. La corte può invitare le parti a chiarire o
integrare tali fatti. (2) La corte non può prendere in considerazione fatti non allegati
dalle parti. (3) La corte può prendere in considerazione i fatti non specificatamente
trattati da una parte, ma che risultano necessariamente implicati da elementi di fatto
allegati dalle parti o che sono contenuti nel fascicolo di causa. Può farlo solo se essi sono
rilevanti per la domanda o la difesa di una parte e le parti hanno avuto una ragionevole
opportunità di replicare ».
(55) Cfr. il commento 1 alla regola 24, in Eli-Unidroit model european rules of
civil procedure, cit., p. 63.
(56) Nel suo tenore letterale, la regola 25 dispone: « (1) Ogni parte è tenuta a
provare tutti i fatti rilevanti a fondamento della propria tesi. Le parti indicano i mezzi di
prova a supporto delle loro allegazioni di fatti. L’onere della prova è determinato dal
diritto sostanziale. (2) In linea di principio, ogni parte ha diritto di accesso a tutti i mezzi
di prova rilevanti, non coperti da segreto e ragionevolmente identificati. Ove opportuno,
le parti e i terzi sono tenuti a contribuire alla comunicazione (disclosure) e alla
deduzione delle prove. La parte non può obiettare a tale comunicazione il fatto che ciò
possa favorire la controparte o altre parti. (3) Se opportuno, la corte può invitare le parti
a integrare le loro indicazioni di prova. Eccezionalmente, la corte può assumere prove
d’ufficio ».
(57) Cfr. l’ultima prescrizione della regola 25 (2), nonché il commento 5 alla
regola 25, in Eli-Unidroit model european rules of civil procedure, cit., p. 67.
(58) Per una notevole analisi sullo sfondo della comparazione tra culture europee,
cfr. CONSOLO, Ascendenze tra gli stili e i sistemi di diritto processuale civile nel XX secolo
e ragioni della loro tutt’ora difficile “osmosi”, in Riv. it. sc. giur., nuova serie, 6, 2015,
— 738 —
alle ipoteche eccessive dell’autonomia delle parti, per esaltare il
carattere di involucro di criteri di ripartizione tra le parti dei rischi
relativi all’accertamento dei fatti rilevanti. Infine, vale per questa
parte, forse più che per ogni altra parte delle regole Eli-Unidroit,
l’osservazione che i commenti sono un trattato di diritto processuale
comparato.
La regola 26 (« diritto applicabile ») (59) è riuscita a trovare un
apprezzabile punto di equilibrio fra le diverse tradizioni giuridiche
europee, in particolare fra due orientamenti tendenzialmente oppo-
sti (60). Da un lato, quello degli ordinamenti di origine latina (prin-
cipalmente Italia, Spagna e Portogallo), in cui le regole iura novit
curia e da mihi facta, dabo tibi ius rivestono ancora oggi un
significato centrale, che è in una certa misura condiviso dagli
ordinamenti di origine germanica. Dall’altro lato, l’orientamento
degli ordinamenti di common law che basa le pronunce giudiziarie
sulle ragioni di diritto così come invocate dalle parti (sebbene negli
ultimi anni le corti si siano dimostrate aperte ad integrare con
proprie indagini la base giuridica così come invocata dalle parti). In
questo panorama occupa una posizione intermedia l’ordinamento
francese (e quelli che ne seguono l’esempio), in cui le corti basano
di regola le loro pronunce sulle ragioni di diritto sostenute dalle
parti, ma possono anche individuare il diritto applicabile di propria
iniziativa (61). In questo quadro, chiara è la scelta della regola 26 (2)
p. 127 ss., p. 149 ss. Cfr. anche la poderosa monografia di GRADI, L’obbligo di verità
delle parti, 2018.
(59) Nel suo tenore letterale, la regola 26 dispone: « (1) Nel rispetto di tutte le
disposizioni speciali applicabili, le parti possono dedurre argomentazioni di diritto a
supporto della loro domanda o della loro difesa. (2) La corte è tenuta a determinare il
corretto fondamento giuridico della propria decisione. Ciò include le questioni basate su
un diritto straniero. Può farlo solo dopo aver concesso alle parti una ragionevole
opportunità di far valere le loro argomentazioni sul diritto applicabile. (3) Se le parti
sono libere di disporre dei loro diritti [oggetto della controversia, n.d.t.], possono
accordarsi sulle norme di diritto applicabili o su questioni specifiche della domanda.
Tale accordo è esplicito e, anche se è stato stipulato prima dell’inizio del processo, è
riportato negli atti introduttivi. L’accordo è vincolante per la Corte ».
(60) Cfr. il commento 1 alla regola 26, in Eli-Unidroit model european rules of
civil procedure, cit., p. 68, da cui si riprende la sintesi riportata in questo capoverso.
(61) Ciò dovrebbe indurre cautela nell’importare in ordinamenti diversamente
orientati sul punto gli stili di motivazione propri della prassi giudiziaria francese, anche
perché le sacrosante esigenze di chiarezza e sintetiticità sottese a questa importazione
ben possono essere soddisfatte con altri strumenti, in primo luogo con il saper scrivere.
— 739 —
di attribuire integralmente al giudice la responsabilità per l’indivi-
duazione della base di diritto delle proprie pronunce, senza alcun
vincolo alle deduzioni di parte, ma è proprio la nettezza di questa
scelta che ha sollecitato la generosa apertura agli accordi processuali
sul diritto applicabile, contenuta della regola 26 (3).
10. — Sulla struttura del processo di cognizione, le regole
Eli-Unidroit si sono trovate dinanzi a soluzioni variegate negli
ordinamenti europei. Tuttavia, queste ultime sono riducibili ad uno
sguardo d’insieme, se si abbia l’accortezza di guardarle da una certa
distanza, come quella dalla quale i satelliti ci restituiscono una
immagine notturna dell’Europa, dove analoghi insediamenti citta-
dini (gli aspetti comuni ai vari ordinamenti processuali) si ricono-
scono attraverso zone di maggiore luminosità circondate da zone di
buio di gran lunga preponderanti (gli aspetti di diversità, che sono
anche quelli indagati meno frequentemente, talché la stessa qualità
di « diversità » va intesa con diversi granelli del tradizionale sale:
vale l’apologo che fa segno a chi cerca le chiavi perdute di notte
esclusivamente sotto le luci di un lampione) (62).
In quest’ordine di grandezza, nel processo civile statale dei paesi
europei si riscontra un rito « ordinario », che è sempre a cognizione
piena. Fondamentalmente, esso ha le caratteristiche seguenti: a) di
regola, ogni diritto riconosciuto dalla legislazione sostanziale ne può
costituire l’oggetto; b) il contraddittorio è disciplinato dalla legge nel
modo più completo ed esauriente; c) il suo scopo prevalente è di
stabilire chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, cioè di pervenire
alla giusta composizione della controversia attraverso l’applicazione
di norme di diritto ad opera di un giudice. In considerazione dei
precedenti elementi, d) il provvedimento finale di merito è dotato
del maggior grado di stabilità nell’ordinamento cui ci si riferisce. Le
caratteristiche del rito ordinario sub a) e sub c) sono tendenzial-
mente uniformi, mentre le caratteristiche sub b) e sub d) variano tra
diversi ordinamenti.
Le differenze sono sensibili soprattutto in relazione al giudicato,
nonostante la comune base costituita dalla recezione del diritto
(62) Ho cercato di delineare un panorama di questo tipo in Rigidità e flessibilità
del processo civile, ora in Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile, cit., p. 371
ss., da cui riprendo alcuni passi del paragrafo.
— 740 —
romano, ma sono notevoli anche le diversità relative alla disciplina
del contraddittorio. Ferma rimanendo la cornice legislativa, il tasso
di predeterminazione legale delle forme e dei termini di svolgimento
del rito ordinario può essere molto diverso da un ordinamento
all’altro.
In primo luogo, la disciplina può essere predeterminata dalla
legge secondo una struttura a tre fasi o a due fasi, le quali a loro
volta possono articolarsi in un modulo di trattazione della causa
tendenzialmente unico, ovvero in più moduli di trattazione. In
secondo luogo, il progredire della sequenza procedimentale può
essere scandito da termini previsti dalla legge, anche nella loro
durata, ovvero previsti dalla legge, ma determinati in concreto dal
giudice nella loro durata, o infine può essere scandito da determi-
nazioni temporali del tutto elastiche. Se si concentra l’attenzione
sugli esempi di disciplina flessibile più diffusi, lo svolgimento è
affidato ad una scelta del giudice, che è adottata ove possibile in
collaborazione con le parti. La scelta avviene tra più moduli di
trattazione predeterminati dalla legge. Essa tiene conto del carattere
più o meno complesso della controversia, quale risulta dopo lo
scambio della domanda introduttiva dell’attore e della risposta del
convenuto.
11. — Se si ripercorrono gli snodi appena indicati, l’alternativa
tra struttura trifasica o bifasica si articola in tre varianti (63).
La struttura del processo trifasica è coperta da una sola variante.
È il modello che si applica per esempio in Italia e in Francia (e si
applicava in Spagna, prima del nuovo codice del 2000). Esso
rinviene la propria origine nel processo romano canonico e le tre fasi
consistono in: una fase preparatoria che inizia con lo scambio degli
atti introduttivi e si conclude con la precisazione dell’oggetto della
decisione (domande ed eccezioni) e dei fatti da provare; una fase
istruttoria diretta all’accertamento dei fatti, caratterizzata da una
serie di udienze; una fase finale che prevede l’emanazione della
decisione.
La struttura del processo bifasica si articola in due varianti. La
prima è tipica del classico processo anglo-americano. Dopo lo
(63) Cfr. STÜRNER, The principles of transnational civil procedure, cit., p. 223 ss.
— 741 —
scambio degli atti introduttivi, vi è una prima fase che serve alla
raccolta dei fatti e dei mezzi di prova necessari per la discussione
della causa nella successiva fase del dibattimento. La prima fase non
è diretta ad informare il giudice attraverso la presentazione dei
mezzi di prova, bensì è diretta ad informare esclusivamente le parti.
Nella seconda fase, totalmente orale, le parti presentano al giudice i
fatti, i mezzi di prova e la loro prospettazione giuridica della
vicenda.
La seconda variante della struttura bifasica nasce e si sviluppa in
Germania in un breve arco di tempo. Determinante è una confe-
renza tenuta da Fritz Baur nel 1965 a Berlino, che dà impulso
dapprima ad una importante sperimentazione nella prassi (il mo-
dello di Stoccarda, messo in pratica nel 1967 da Rolf Bender,
presidente di sezione del tribunale di quella città) e poi alla legisla-
zione (la cosiddetta novella di semplificazione, Vereinfachungsno-
velle, del 1976). Tale modello è imperniato sulla « udienza princi-
pale » nel quale la controversia vive un momento determinante nella
prospettiva della sua risoluzione. Tale modello ha in comune con il
secondo la struttura a due fasi e rispecchia una tendenza dei sistemi
processuali contemporanei in questa direzione, ma si distingue,
perché la fase preparatoria non serve solo ad informare le parti ed a
consentir loro di prepararsi all’udienza, ma è utile anche ad infor-
mare il giudice ed a metterlo in grado di esercitare fin da subito
(prima dell’udienza) propri poteri direttivi e probatori, nonché ad
anticipare parzialmente l’istruzione probatoria.
Oltre alla distinzione in tre o due fasi, la struttura del processo
ordinario di cognizione può essere poi determinata dalle seguenti
alternative: a) modulo di trattazione unico oppure più modelli di
trattazione; b) scansione temporale affidata a termini previsti dalla
legge anche nella loro durata, ovvero a termini previsti dalla legge
ma determinati in concreto dal giudice nella loro durata, o infine
affidata a determinazioni temporali del tutto elastiche.
In relazione alla distinzione tra uno o più moduli di trattazione,
è opportuno sottolineare che non si tratta di una pluralità di proce-
dimenti indipendenti l’uno dall’altro, bensì di una molteplicità di
modelli di trattazione della causa all’interno di una sequenza pro-
cedimentale unitaria. La scelta fra un modello di trattazione e l’altro
è affidata al giudice, che l’adotta ove possibile in collaborazione con
le parti, e rientra fra i suoi compiti di direzione formale del processo.
— 742 —
Essa tiene conto del carattere più o meno complesso della contro-
versia, quale risulta dopo lo scambio dell’atto introduttivo dell’at-
tore e della difesa del convenuto. È quello che accade nel processo
civile inglese, attraverso la scelta tra small claim track, fast track,
multi track; nel processo civile francese, attraverso la scelta tra
circuit court, circuit moyen e circuit long (64); e anche nel processo
civile tedesco. Soffermandosi su quest’ultimo, il giudice può cali-
brare fin dall’inizio lo svolgimento del processo sulla complessità
della singola controversia (65), scegliendo di far precedere l’udienza
principale dalla fissazione della « prima udienza immediata » (66)
oppure dal procedimento preliminare scritto (67). Si tratta di due
modelli di trattazione, calibrati sulla complessità in concreto della
controversia, all’interno di una sequenza procedimentale unita-
ria (68). Un passo nella direzione di affidare al giudice il potere di
scegliere tra due modelli diversi di trattazione, a seconda del carat-
tere semplice o complesso della controversia, è stato compiuto nella
cultura processuale italiana dal progetto di codice di procedura
civile redatto da Proto Pisani (69).
La flessibilità con cui i vari modelli di trattazione si adattano alle
caratteristiche delle singole controversie aumenta se si tiene conto
delle alternative sub b), delineate nel penultimo capoverso. Cioè si
accrescono se si considera che il progredire della sequenza proce-
dimentale può essere scandita da termini previsti dalla legge, la cui
durata è però fissata in concreto dal giudice, oppure da determina-
zioni temporali del tutto elastiche: esemplare l’art. 764 del codice di
procedura civile francese, secondo cui il giudice della mise en ètat
fissa man mano i termini necessari all’istruzione della causa, ri-
(64) Cfr. Procedimento sommario di cognizione e canone di proporzionalità, ora
in Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile, cit., p. 348 ss.
(65) Cfr. § 272 Zpo.
(66) Cfr. § 275 Zpo.
(67) Cfr. § 276 Zpo.
(68) Nella prassi i giudici preferiscono la seconda strada, poiché presenta un
vantaggio spesso decisivo: al convenuto viene assegnato un primo termine di due
settimane, semplicemente per manifestare la sua volontà di difendersi, ed un ulteriore
termine (minimo di due settimane), per depositare la sua comparsa di risposta. Se il
convenuto non manifesta la volontà di difendersi entro il primo termine, può subire
immediatamente, su istanza dell’attore (cfr. § 331, comma 3 Zpo), una sentenza
contumaciale.
(69) Cfr. PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, cit.
— 743 —
guardo alla natura, all’urgenza e alla complessità della medesima,
dopo aver sentito gli avvocati; si vedano anche alcune previsioni del
codice di procedura civile tedesco, secondo le quali « l’udienza ha
luogo il più presto possibile » (70), oppure: la parte fa valere « tem-
pestivamente » i suoi mezzi di attacco e di difesa all’udienza (71),
nonché comunica « tempestivamente » alla controparte, prima del-
l’udienza, i mezzi di attacco e di difesa sui quali è prevedibile che
quest’ultima non possa prendere posizione senza previa informa-
zione (72).
Si può concludere, in estrema sintesi, che la tendenza prevalente
a livello europeo è quella di una disciplina flessibile del processo a
cognizione piena, in grado di aderire al grado di complessità della
controversia grazie ad un efficace ed effettivo case management
nella cooperazione tra le parti e il giudice (73).
12. — Lo sguardo al panorama comune europeo e le conclu-
sioni sinteticamente affidate all’ultimo capoverso del paragrafo pre-
cedente rendono più agevole situare il modello di struttura del
processo di cognizione delineato dalle regole Eli-Unidroit.
Secondo un passo dei commenti dotato di incisiva sinteti-
cità (74): « Il modello processuale alla base delle regole consiste in
tre fasi: la fase scritta degli atti introduttivi; la fase intermedia
destinata a preparare la controversia per la decisione definitiva (75);
(70) Cfr. § 272, comma 3 ZPO.
(71) Cfr. § 282, comma 1 ZPO.
(72) Cfr. § 282, comma 2 ZPO.
(73) In tema, nella letteratura più recente, anche per rilievi di comparazione
giuridica, cfr. ANSANELLI, Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile,
Genova, 2021.
(74) In questo capoverso si riproduce il commento 1 alla regola 61, che inaugura
la parte V (« fase preparatoria dell’udienza finale », regole 61-67), in Eli-Unidroit model
european rules of civil procedure, cit., p. 109, con l’unica differenza che sono stati
posizionati nelle note i rinvii ai numeri delle regole che nell’originale sono citati nel
corpo del testo.
(75) Cfr. regole 61-63. In particolare, sotto il titolo « udienze di case manage-
ment di preparazione dell’udienza e all’accertamento finali », la regola 61 dispone: « (1)
Al fine di preparare l’udienza finale, la corte può tenere un’udienza preliminare di case
management e, se necessario, altre udienze di case management durante il corso del
processo. (2) Le udienze di case management possono essere tenute in presenza. Se
opportuno, la corte può procedere in forma scritta o utilizzare qualsiasi mezzo di
comunicazione elettronica disponibile. (3) Durante o immediatamente dopo un’udienza
— 744 —
la fase decisoria, che assume normalmente la veste di una udienza
finale concentrata in cui le parti deducono mezzi di prova sulle
questioni che restano da risolvere da parte del giudice e svolgono le
loro argomentazioni conclusive (76). Questa struttura è sufficiente-
mente flessibile da soddisfare le variabili esigenze delle singole
controversie e i loro specifici requisiti. In molti casi il processo può
concludersi con una sentenza finale anticipata senza che ci sia
bisogno di una elaborata udienza finale concentrata (77). In alcuni
casi, la sentenza che risolve questioni preliminari (di rito o di
merito) può precedere la sentenza definitiva (78). In casi urgenti il
giudice può rilasciare misure provvisorie prima di pronunciarsi nella
udienza finale concentrata (79). Nelle cause complesse, è da atten-
dersi che una udienza anticipata rivolta a determinare i criteri e le
di case management, dopo aver sentito le parti, la corte fissa un programma o calendario
processuale con i termini entro i quali le parti devono adempiere ai loro obblighi
processuali e fissa altresì il termine per l’udienza finale e la data entro la quale
possibilmente sarà emessa la sentenza. (4) Se del caso, la corte può impartire alle parti
istruzioni rilevanti per la preparazione dell’udienza finale e la pronuncia. Per quanto
possibile, tali istruzioni devono essere impartite all’udienza preliminare di case mana-
gement. Ordini di case management devono essere adottati durante o immediatamente
dopo l’udienza preliminare a ciò destinata ».
(76) Sotto il titolo « udienza finale », la regola 64 dispone: « (1) Per quanto
possibile, l’udienza finale è concentrata. Un’udienza finale concentrata può essere
adattata all’impiego di tecniche di comunicazione elettronica. (2) L’udienza finale deve
svolgersi dinanzi al giudice o ai giudici che emaneranno la sentenza definitiva. (3) Di
norma, il giudice assume prove orali e prove su quelle questioni che sono ancora
seriamente controverse tra le parti. (4) Tutte le prove rilevanti non raccolte dalla corte
nella fase preparatoria possono essere assunte nell’udienza finale. Nuove prove non
prodotte negli atti introduttivi o su emendamento nella fase preparatoria possono essere
ammesse solo se una parte dimostra di non averle potute produrre prima per ragioni
serie e stringenti. (5) Il giudice deve gestire adeguatamente l’udienza finale secondo le
regole 48-49 [riportate avanti, N.d.t.]. In particolare, deve (a) fissare l’ordine di
trattazione delle questioni; (b) disporre la comparizione personale delle parti o prescri-
vere la presenza all’udienza di un loro rappresentante, che deve essere a piena cono-
scenza di tutte le questioni rilevanti per la controversia; (c) disporre l’assunzione delle
prove. (6) Le prove documentali o altre prove precostituite sono da comunicare a tutte
le altre parti prima dell’udienza finale. Le prove orali possono essere assunte solo se è
stata data comunicazione a tutte le parti dell’identità della persona da ascoltare e
dell’oggetto della prova. (7) Le parti devono avere la possibilità di esporre le loro
conclusioni finali, comprese le considerazioni sui risultati dell’istruzione probatoria ».
(77) Cfr. regola 65.
(78) Cfr. regola 66.
(79) Cfr. regola 67.
— 745 —
modalità di gestione del processo non sia sufficiente ad esonerare la
corte dal suo dovere di attivo di case management » (80).
13. — Entro la cornice delineata nel paragrafo precedente,
rivolgo ai lettori una serie di brevi sollecitazioni all’approfondi-
mento. L’ordine di esposizione si orienta alla sequenza temporale di
una tipica controversia, ma la filtra attraverso il criterio selettivo
dell’intersezione tra cooperazione e proporzionalità che ispira il
tessuto delle regole.
In questa prospettiva, il primo aspetto meritevole di essere
sottolineato è la disciplina generale del case management (regole
47-50), che costituisce una concretizzazione intermedia del trittico
cooperazione, proporzionalità e consensualità, preliminare rispetto
alla disciplina dello svolgimento del processo di cognizione. Non vi
è cosa migliore che leggere direttamente il testo delle regole 47-50,
racchiuso entro la parte III e riportato integralmente in nota (81), per
(80) Cfr. regole 4 e 61 (1).
(81) Sotto il titolo « accurata condotta del processo ad opera delle parti », la
regola 47 prevede: « Le parti sono tenute a presentare le loro domande, difese,
allegazioni di fatto e deduzioni probatorie nel modo più tempestivo e completo possibile
e nel modo più appropriato a un’accurata condotta del processo al fine di garantirne la
speditezza ». Sotto il titolo « controllo del processo ad opera della corte », la regola 48
dispone: « In tutte le fasi del processo, la corte è tenuta a controllare che le parti e i loro
avvocati rispettino la regola 47 e qualsiasi ordine emesso ai sensi della regola 49 ». Sotto
il titolo « strumenti di case management », la regola 49 prevede: « Ove necessario per la
buona gestione del processo, la corte, in particolare: (1) incoraggia le parti ad attivarsi
per risolvere la controversia o aspetti della controversia e, ove appropriato, a valersi di
metodi alternativi di risoluzione delle controversie; (2) fissa le conferenze di case
management; (3) determina il tipo e la forma del processo; (4) stabilisce un programma
o un calendario del processo con termini per gli atti processuali che le parti e/o i loro
avvocati sono tenuti a compiere; (5) limita il numero e la lunghezza delle future
memorie; (6) determina l’ordine in cui le questioni sono da trattare e se le cause siano
da riunire o da separare; (7) stabilisce la separazione delle questioni relative alla
giurisdizione, alle misure cautelari e alla prescrizione al fine di deciderle anticipatamente
in apposite udienze; (8) prende in considerazione le modifiche da apportare al fine di una
corretta rappresentanza delle parti, le conseguenze di mutamenti relativi alle parti e alla
partecipazione di terzi, intervenienti o altre persone; (9) dà istruzioni concernenti le
memorie o le deduzioni probatorie alla luce degli argomenti delle parti; (10) richiede la
comparizione personale delle parti o di un rappresentante, che è tenuto ad essere
pienamente informato su tutte le questioni rilevanti; (11) tratta le questioni relative alla
disponibilità, ammissibilità, forma, comunicazione (disclosure) e scambio delle prove e,
ove appropriato allo stato del processo, (a) decide sull’ammissibilità delle prove; (b) ne
ordina l’assunzione ». Sotto il titolo « ordini di case management », la regola 50 prevede:
— 746 —
rendersi conto della sua importanza strategica nell’intera architet-
tura delle regole Eli-Unidroit. La parte III può essere correttamente
compresa solo alla luce dell’intersezione e bilanciamento dinamico
tra cooperazione e proporzionalità. Espressione saliente di ciò, oltre
alla già menzionata clausola generale di flessibilità di esercizio dei
poteri giudiziali di case management (82), sono gli ordini di case
management concordati tra le parti (83). In tal modo trova la sua
cornice di contenimento la potenza della regola 49 che accoglie un
impressionante catalogo di poteri giudiziali di case manage-
ment (84).
14. — Passando alla parte IV (fase introduttiva della
causa) (85), la sezione I è dedicata ai doveri processuali anteriori
all’inizio della causa, mentre la sezione II riguarda l’avvio nonché gli
atti introduttivi e si articola a sua volta in due lettere: A, dedicata al
processo introdotto dalla domanda unilaterale dell’attore, e B, de-
dicata al processo introdotto dalla domanda congiunta delle
parti (86). Rispetto al panorama comune europeo, la sezione I costi-
tuisce un tratto di novità, recando piuttosto traccia visibile di una
determinata esperienza nazionale, quella inglese dei pre-actions
protocols. Sotto il titolo « dovere di promuovere la composizione
consensuale e il case management », la regola 51, in cui si esaurisce
la sezione I, prevede nel suo primo comma: « Prima dell’avvio del
processo, le parti cooperano tra loro al fine di evitare dispute e spese
inutili, di facilitare la tempestiva composizione consensuale della
controversia e, qualora ciò non sia possibile, al fine di favorire la
« (1) La corte può emanare ogni ordine di case management d’ufficio o su istanza di
parte. Ove gli ordini o le decisioni siano adottati senza sentire le parti o senza preavviso
(ex parte), le parti non sentite in precedenza possono chiedere che l’ordine o la decisione
siano riesaminati in un’udienza o sulla base di memorie scritte. (2) Se le parti si
accordano su un provvedimento di case management, la corte non può determinarsi
diversamente senza giustificati motivi. (3) La corte può modificare o revocare qualsiasi
provvedimento di case management su istanza di parte o d’ufficio ».
(82) Cfr. regola 49 (1).
(83) Cfr. regola 50 (2).
(84) Antenato di questa regola è tra gli altri il § 273 Zpo, sul quale rinvio a Poteri
probatori delle parti e del giudice nel processo civile tedesco, ora in Dogmatica giuridica
e vita. Studi di giustizia civile, cit., p. 291 ss., p. 294 ss.
(85) Cfr. regole 51-60.
(86) Cfr. regole 52-60.
— 747 —
gestione proporzionata del futuro processo secondo le regole 2-11 e
47-50 (87). La disposizione conferma la scansione in due fasi della
cooperazione e si presenta altresì come un incisivo esempio di
intersezione e bilanciamento dinamico tra cooperazione e propor-
zionalità, focalizzantesi sulla composizione consensuale delle con-
troversie. Riletta da questo punto di vista, la regola 51 si commenta
da sola. In particolare, essa ha lo scopo di trovare un giusto
equilibrio tra gli estremi — perseguiti nell’uno o nell’altro degli
ordinamenti nazionali europei — dell’obbligatorietà del tentativo
stragiudiziale, da un lato, e, dall’altro lato, dell’inesistenza di qual-
siasi incentivo alla composizione consensuale. La regola 51 richiede
alle parti di intraprendere passi diretti a chiarire tempestivamente gli
elementi essenziali della potenziale controversia. Ciò corrisponde
già alle migliori prassi a livello europeo (88). Le regole Eli-Unidroit
non prevedono un obbligo generale delle parti di fornire alla corte,
fin dall’inizio del processo, un resoconto integrale delle informazioni
su tutti i fatti conosciuti e potenzialmente rilevanti. Né d’altra parte
un tale obbligo sarebbe utile. Esso sussiste solo in casi di pericolo di
dolo, laddove una parte agisca palesemente in malafede, o nelle fasi
che possono svolgersi inaudita altera parte (89).
Spunti per gli studiosi derivano inoltre dalla cura con la quale è
stata dettata la disciplina dell’atto introduttivo del giudizio (90), ove
si richiede tra l’altro di allegare « i fatti costitutivi della domanda in
(87) I commi successivi concretizzano la regola 51: « (2) Al fine di promuovere il
dovere generale di cui alla regola 51(1) le parti possono (a) comunicarsi reciprocamente
informazioni sintetiche sulle loro potenziali domande o difese; (b) chiarire e, ove
possibile, ridurre le questioni giuridiche e di fatto oggetto della controversia; (c)
identificare gli elementi di prova rilevanti in modo da facilitare una valutazione efficace
e tempestiva della fondatezza delle loro posizioni. (3) Le parti possono anche (a)
prendere in considerazione un possibile programma per il processo; (b) stimarne il costo
potenziale; (c) prendere in considerazione questioni di prescrizione, giurisdizione,
misure cautelari, e qualsiasi altra questione processuale ».
(88) Cfr. commento 3 alla regola 51, in Eli-Unidroit model european rules of civil
procedure, cit., p. 97.
(89) Cfr. commento 5 alla regola 24, in Eli-Unidroit model european rules of civil
procedure, cit., p. 65.
(90) Non vi è spazio per sottolineare l’importanza della disciplina degli atti
introduttivi e di ciò che immediatamente ne consegue per il buon funzionamento del
processo civile. Cfr., anche per una prospettiva comparatistica, DONDI, Obiettivi e
risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una
prima lettura, cit., p. 927 ss.
— 748 —
modo ragionevolmente dettagliato con riferimento al tempo, al
luogo, alle persone e agli eventi », nonché di « descrivere con
sufficiente precisione i mezzi di prova disponibili a supporto delle
allegazioni » (91). Altri notevoli spunti di riflessione, nonché di
impiego immediatamente pratico nella impostazione di testi norma-
tivi relativi alla fase introduttiva del processo, derivano dalla lettura
delle disposizioni successive, rivolte a: « difesa e domande riconven-
zionali » (92), « modifiche degli atti introduttivi » (93), « rinuncia e
riconoscimento della domanda » (94).
15. — Se si continua a filtrare l’ordine di esposizione alla luce
della intersezione tra cooperazione e proporzionalità, la prossima
tappa è la disciplina della domanda congiunta di processo concor-
dato tra le parti (95), che rientra a buon titolo in un discorso generale
sulla struttura del processo di cognizione, costituendo una struttura
di cognizione delle controversie interna alla giustizia civile statale,
ma parallela e alternativa rispetto alla disciplina legislativa (o co-
(91) Sotto il titolo « contenuto dell’atto introduttivo », la regola 53 dispone nel
suo tenore letterale: « (1) L’atto introduttivo (statement of claim) contiene, come
minimo, l’indicazione specifica della corte e delle parti, il rimedio richiesto e le relative
ragioni. (2) L’atto introduttivo deve: (a) allegare i fatti costitutivi della domanda in
modo ragionevolmente dettagliato con riferimento al tempo, al luogo, alle persone e agli
eventi; (b) descrivere con sufficiente precisione i mezzi di prova disponibili a supporto
delle allegazioni; (c) indicare le ragioni giuridiche a supporto della domanda, compreso
il diritto straniero, in modo sufficiente a consentire alla corte di accertarne la fondatezza
giuridica; (d) indicare in modo dettagliato il rimedio richiesto, compresa la somma di
denaro o i termini precisi di qualsiasi altro rimedio richiesto; (e) indicare l’osservanza di
qualsiasi condizione necessaria, secondo il diritto nazionale applicabile, alla deduzione
della domanda in giudizio, come un tentativo stragiudiziale obbligatorio di conciliazione
o mediazione, o una intimazione formale concernente l’oggetto della controversia ». La
regola 53 prosegue con alcune disposizioni dirette tra l’altro a: a) emendare su invito
della corte inosservanze di requisiti dell’atto introduttivo, salva la possibilità che i
dettagli relativi ai fatti rilevanti o ai mezzi di prova si chiariscano nel proseguimento, se
la pretesa dedotta in giudizio si rivela plausibile e giustificati motivi escludono la
possibilità attuale; b) richiedere ove possibile la produzione dei mezzi di prova insieme
all’atto introduttivo; c) a consentire all’attore di fare istanza per l’accesso a mezzi di
prova nella disponibilità del convenuto o di un terzo.
(92) Cfr. regola 54.
(93) Cfr. regola 55.
(94) Cfr. regola 56.
(95) Cfr. regole 57-60, che integrano la predetta lettera B (« domanda congiunta
di processo concordato tra le parti ») della sezione II della parte IV.
— 749 —
munque normativa, di carattere pubblicistico). In via preliminare, è
opportuno richiamare l’attenzione su un fenomeno sviluppatosi in
anni recenti, che in Europa è stato incentivato dalla Brexit. Mi
riferisco alle « corti commerciali internazionali », ovvero a « corti
internazionali d’impresa » (nella lingua inglese la terminologia
oscilla tra commercial e business courts) (96). Le corti commerciali
internazionali si assidono su un terreno intermedio tra giustizia
civile statale e arbitrato commerciale internazionale. Infatti, di re-
gola si fondano sull’accordo delle parti per la scelta del foro, danno
uno spazio, variabile a seconda degli ordinamenti, all’uso dell’in-
glese come lingua processuale, adottano frequentemente un sinte-
tico regolamento processuale ad hoc e gravano le parti di spese
processuali maggiori rispetto al normale contenzioso, ma minori
rispetto all’arbitrato (97). La regola 57 si profila come una notevole
proposta di una comune cornice normativa, cui potrebbero ispirarsi
gli ordinamenti desiderosi di condividere questa esperienza (98),
così come di coltivare una « terza via » tra arbitrato e giustizia civile
statale (99). Sotto il titolo « contenuto della domanda congiunta »,
essa dispone: « (1) La domanda congiunta è una dichiarazione in cui
le parti presentano congiuntamente alla corte un accordo ai sensi
della regola 26, le rispettive domande e difese, le questioni contro-
verse che affidano all’accertamento della corte e le rispettive dedu-
zioni su tali questioni. (2) Sono requisiti di ammissibilità della
domanda congiunta: (a) l’indicazione delle parti; (b) l’indicazione
(96) Cfr. Corti commerciali internazionali ovvero corti internazionali d’impresa,
ora in Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile, Milano, 2022, p. 1323 ss. Alla
letteratura ivi citata si deve aggiungere adesso: BREKOULAKIS, DIMITROPOULOS (a cura di),
International commercial courts. The future of transnational adjudication, Cambridge
University Press, 2022. Fra le esperienze più interessanti, la Netherlands commercial
court, in attività dal 1° gennaio 2019, con sede ad Amsterdam. Cfr. il sito istituzionale
(97) In Europa, tali iniziative si giovano dello spazio giudiziario europeo, special-
mente della disciplina delle clausole di scelta del foro prevista dall’art. 25 reg. UE
1215/2012 (Bruxelles I bis), che non richiede un collegamento della controversia con
l’ordinamento cui appartiene la corte scelta dalle parti.
(98) In altra sede, cui rinvio, ho svolto una breve analisi degli aspetti critici di
politica del diritto: cfr. Corti commerciali internazionali ovvero corti internazionali
d’impresa, ora in Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile, cit., p. 1334 ss.
(99) Sull’opportunità di battere una tale « terza via » avevo richiamato l’atten-
zione in uno studio di oltre dieci anni fa, cfr. Accordi processuali, ora in Dogmatica
giuridica e vita. Studi di giustizia civile, cit., p. 180 ss.
— 750 —
del giudice adito; (c) il rimedio richiesto, compresa la somma di
denaro o i termini specifici di qualsiasi altro rimedio richiesto; (d) i
fatti rilevanti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda. (3) La domanda congiunta indica i mezzi di prova dispo-
nibili a supporto delle allegazioni di fatti. Ove possibile, tali mezzi di
prova devono essere depositati insieme alla domanda. (4) La do-
manda congiunta è firmata e datata dalle parti ».
In un certo senso, la disciplina della domanda congiunta, ac-
canto alla clausola generale di flessibilità di esercizio dei poteri
giudiziali di case management (100) e agli ordini di case manage-
ment concordati tra le parti (101), è il vertice del trittico coopera-
zione, proporzionalità e consensualità. Per la propria operabilità,
essa presuppone la scelta di fondo sulla portata e i limiti del
principio iura novit curia, che — come si è visto — è stata conse-
gnata alla sezione III (« processi ») della parte I delle regole.
16. — Questo saggio non si è assegnato il compito di compa-
rare le regole Eli-Unidroit con la riforma del processo civile italiano
del 2021-2022, bensì di veicolarne una conoscenza introduttiva,
ragionata, di alcuni fra gli aspetti fondamentali. Sulla comparazione
si attendono altri contributi. Si impongono tuttavia brevi osserva-
zioni finali.
Sulla carta su cui si è intrapreso a scrivere la riforma del
2021-2022, la disciplina del processo ordinario di cognizione ha
iniziato una marcia di avvicinamento ai modelli più accreditati a
livello europeo, per come questi ultimi hanno trovato una sintesi
espressiva nelle regole Eli-Unidroit. La via scelta per avvicinarsi
all’Europa è una via italiana, come è difficilmente evitabile, poiché
i salti evolutivi sono straordinari e pericolosi anche nell’amministra-
zione della giustizia civile. Quest’ultima è chiamata a srotolare con
cautela — nonostante le accelerazioni tecnologiche — la gomena
che tiene insieme le tre dimensioni del tempo e che lega gli sviluppi
futuri alla tradizione (102). Che l’avvicinamento teorico preluda ad
(100) Cfr. regola 49 (1), indietro.
(101) Cfr. regola 50 (2), indietro.
(102) Rubiamo l’immagine della gomena a Remo Bodei, che la impiega nel titolo
del sedicesimo capitolo di quello che purtroppo rimarrà il suo ultimo libro, Dominio e
sottomissione. Schiavi, animali, macchine, intelligenza artificiale, Bologna, 2019.
— 751 —
un miglioramento della prassi attuale non può ancora prevedersi con
ragionevole grado di affidabilità. Può però prevedersi che, se miglio-
ramento si verificherà, sarà lieve e transitorio, ove la carta finanzia-
riamente più pesante che il Governo ha calato in tavola, l’ufficio per
il processo, non trovi modo di inserirsi in modo vitale e permanente
nella macchina dell’amministrazione della giustizia, accanto a una
costante immissione di magistrati professionali che copra tempesti-
vamente almeno i vuoti di organico, per tacere dell’esigenza di
incrementarlo, sebbene con cautela.
Netta è ancora la differenza dei punti di partenza tra il modello
di processo di cognizione adottato a livello europeo e il processo
ordinario di cognizione piena italiano. E netta rimarrà pur dopo la
riforma. Nonostante si parli di scansione in tre fasi, la struttura della
cognizione nelle regole Eli-Unidroit si colloca piuttosto sul solco
della seconda variante della struttura bifasica, di origine austro-
tedesca (103), imperniata su un’udienza « principale » (104), in cui la
controversia, di regola, trova la sua definizione. Si rigetta la strut-
tura sequenziale di udienze di origine romano-canonica (105), ma si
rigetta anche la distinzione — indipendente dall’alternativa tra
struttura bi- o trifasica — tra più moduli di trattazione formaliz-
zati (106), per muoversi in direzione di una disciplina flessibile,
adattabile al grado di complessità della controversia grazie ad un
case management cooperativo prima solo tra le parti, ancora sul
(103) Con ciò intendo riconoscere che ci troviamo dinanzi ad uno tra i modelli più
efficienti a livello europeo, non già dare a questa scelta il « bacio della morte ». Mi
riferisco ad un aneddoto raccontato da Rolf Stürner: « Per il successo di una buona idea
sul piano dell’armonizzazione internazionale del diritto ha più senso sottolineare l’in-
fluenza inglese. Nel campo del diritto l’origine tedesca può non essere di buon auspicio,
soprattutto nel mondo anglo-americano. Secondo una simpatica storia raccontata da
Stefan Riesenfeld, Berkeley, fu un saggio consiglio di Charles N. Llewellyn al più giovane
collega ed emigrante tedesco di non rivelare l’origine tedesca di una buona idea perché
ciò potrebbe essere ‘il bacio della morte’. Le catastrofi della cultura giuridica tedesca
durante la prima parte del XX secolo non erano di buon auspicio per le istituzioni
tedesche dal punto di vista degli altri sistemi giuridici della civiltà occidentale ». Così, R.
STÜRNER, The principles of transnational civil procedure, An introduction to their basic
conceptions, cit., p. 225 e in nota 107.
(104) Nelle regole Eli-Unidroit è l’udienza « finale ».
(105) Cfr. il commento 3 alla regola 61, in Eli-Unidroit model european rules of
civil procedure, cit., p. 110.
(106) Cfr. il Preambolo, in Eli-Unidroit model european rules of civil procedure,
cit., p. 9.
— 752 —
piano stragiudiziale, e poi, successivamente all’inizio del processo,
tra le parti e il giudice, su impulso e controllo di quest’ultimo, il
quale esercita i propri poteri di case management nel rispetto della
clausola generale di flessibilità con cui si apre la regola 49 (107).
A questo punto, si prenda l’osservazione conclusiva del capo-
verso precedente; la si trasformi in un tertium comparationis e si
raggiunga il satellite da cui si riceve l’immagine notturna dell’Eu-
ropa che ha consentito di delineare i modelli europei di struttura
della cognizione; ci si valga del tertium comparationis come di un
potente binocolo e lo si rivolga di nuovo verso l’Europa.
Si potranno scorgere delle corrispondenze, pur talvolta tempo-
ralmente sfalsate, tra ciò che si disciplina in Europa e in Italia. Il
potenziamento dell’udienza di trattazione cui aspira la riforma
italiana, in particolare attraverso la previsione dello scambio di
memorie integrative anteriori all’udienza (108), corrisponde ai do-
veri delle parti di promuovere il case management, con la rimarche-
vole differenza (ma la distanza satellitare la sfuma) che nelle regole
Eli-Unidroit la prima fase della cooperazione (solo tra le parti) è
anteriore al processo, non segue canoni formali e contempla tenta-
tivi di composizione consensuale della controversia (109), mentre
nella riforma italiana è successiva all’inizio del processo, ne segue i
canoni formali e vede un convitato di pietra fino alla prima udienza:
il giudice. Quale sarà la disciplina migliore? Al lettore la risposta.
Nelle regole Eli-Unidroit e nella riforma italiana si scorge una
propulsione identicamente potente verso i metodi di composizione
consensuale della controversia, ma se si mette a fuoco il binocolo si
osserva nitidamente come la propulsione sia alimentata da propel-
lenti molto diversi tra di loro. Mentre nelle regole Eli-Unidroit è
sostenuta dalla energia rinnovabile della volontarietà, nella riforma
italiana troviamo impiegata piuttosto la benzina ricca del piombo
dell’obbligatorietà, con una regina che allarga ancora di più il suo
manto: la mediazione obbligatoria in via stragiudiziale (110).
Con le modifiche apportate al procedimento sommario di co-
gnizione ex art. 702-bis c.p.c., in particolare con l’attribuzione del
(107) Cfr. regola 49 (1), indietro.
(108) Cfr. art.1, comma 5, lett. f) l. n. 206 del 2021.
(109) Cfr. regola 51.
(110) Per un sintetico, ma efficace quadro, cfr. BIAVATI, L’architettura della
riforma del processo civile, cit., p. 62 ss.
— 753 —
nome e della collocazione che gli sarebbero stati propri fin dall’ini-
zio, secondo gli auspici della dottrina (111), la struttura del processo
ordinario italiano approda finalmente in Europa, sotto il profilo
della introduzione di più modelli di trattazione all’interno di una
sequenza procedimentale unitaria. Senonché, in relazione a ciò, si
registra uno sfalsamento temporale di diverso tipo (cioè nell’evolu-
zione storica) nel gioco di corrispondenze tra sviluppi europei e
riforma italiana, sempre registrabili da una distanza satellitare. Nel
frattempo, le regole Eli-Unidroit si sono spostate in avanti verso un
modello di trattazione unico, diretto e controllato dal giudice. Alla
corte si affidano fin dall’inizio, al fine di ben preparare l’udienza
« finale », incisivi poteri di case management soggetti alla clausola di
flessibilità più volte menzionata, cui è assoggettata la stessa compa-
rizione personale delle parti, mentre in Italia se ne prevede la
reintroduzione in forma obbligatoria: un altro giro a bordo di
un’auto a benzina ricca di piombo.
Come si è osservato più volte nei decenni precedenti (112),
sull’esigenza di un incisivo rafforzamento dei poteri, che il giudice
può esercitare già in funzione di preparazione dell’udienza di trat-
tazione, in Italia si registra ancora scarsa sensibilità, se non ostilità.
Sul punto rimane ancora netta la differenza rispetto ai modelli
trainanti in Europa, così come lunga è la strada da percorrere, sia dal
punto di vista culturale, che da quello della predisposizione di
risorse umane, senza nulla togliere all’esperimento dell’ufficio del
processo, al quale si è già avuto occasione di augurare il migliore
degli esiti (113).
(111) Cfr. Procedimento sommario di cognizione, in Dogmatica giuridica e vita.
Studi di giustizia civile, cit., p. 333 ss., p. 338.
(112) Cfr. Poteri probatori delle parti e del giudice nel processo civile tedesco, in
Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile, Milano, 2022, p. 291 ss.
(113) Cfr. CAPONI, Un orizzonte aperto su una nuova forma di vita giudiziaria:
l’ufficio per il processo, in questionegiustizia.it.
References (1)
Cfr. Corti commerciali internazionali ovvero corti internazionali d'impresa, ora in Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile, Milano, 2022, p. 1323 ss. Alla letteratura ivi citata si deve aggiungere adesso: BREKOULAKIS, DIMITROPOULOS (a cura di), International commercial courts. The future of transnational adjudication, Cambridge University Press, 2022. Fra le esperienze più interessanti, la Netherlands commercial court, in attività dal 1° gennaio 2019, con sede ad Amsterdam. Cfr. il sito istituzionale https://www.rechtspraak.nl/English/NCC/Pages/default.aspx e op. cit., p. 1327 ss. ( 97 ) In Europa, tali iniziative si giovano dello spazio giudiziario europeo, special- mente della disciplina delle clausole di scelta del foro prevista dall'art. 25 reg. UE 1215/2012 (Bruxelles I bis), che non richiede un collegamento della controversia con l'ordinamento cui appartiene la corte scelta dalle parti. ( 98 ) In altra sede, cui rinvio, ho svolto una breve analisi degli aspetti critici di politica del diritto: cfr. Corti commerciali internazionali ovvero corti internazionali d'impresa, ora in Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile, cit., p. 1334 ss. ( 99 ) Sull'opportunità di battere una tale « terza via » avevo richiamato l'atten- zione in uno studio di oltre dieci anni fa, cfr. Accordi processuali, ora in Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile, cit., p. 180 ss.
Remo Caponi
University of Cologne, Adjunct
Remo Caponi was born in Cortona (Arezzo, Italy) in 1960. He is a judge at the Italian Supreme Court (Corte di cassazione), a fellow of the Alexander von Humboldt Foundation, a member of the Presidium of the International Association of Procedural Law, a founding member of the European Law Institute, a former professor of Civil Procedure at the School of Law of the University of Florence. He got this position in 1998, after obtaining a Law Degree at the University of Florence in 1984, a PhD at the University of Bologna in 1989, a Großes Deutsches Sprachdiplom at the Goethe Institut in 1992, and a researcher position (ricercatore) at the University of Florence (1991-1998). He was a Fernand Braudel Fellow at the European University Institute, a visiting professor at the University of Heidelberg (2014-2015), a Senior Hauser Global Research Fellow at the New York University (2014-2015). He taught Civil Procedure at the Faculty of Law of the University of Siena (1995-2000) and Transnational Contracts and Litigation at the Faculty of Economics of the University of Siena (1995-2009). He was Wissenschaftlicher Mitarbeiter at the Faculty of Law of the University of Bielefeld 1(989-1991) while teaching Introduction to Italian Law. He was a member of the Executive Committee of the European Law Institute (2013-2017). He was a member of the International Scientific Advisory Board (Fachbeirat) of the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. He was a member of the Board of the Trustees of the Academy of European Law, a member of the Board of the Directors of the Italian Association of Procedural Law. He has served as a reporter for the European Commission and the European Parliament in studying and evaluating aspects of the European law of civil procedure and insolvency. He was a member of the Steering Committee supervising the ELI UNIDROIT joint project on Model European Rules of Civil Procedure, published in 2021 (OUP). He has authored 4 books and about 200 papers in Italian, English and German, now collected in Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile, 2 voll., Milano, 2022. A number of his works have been translated into Spanish, Portuguese and Hungarian. His main research interests are in the field of civil procedure, comparative civil procedure, private law, constitutional law and international law. He speaks Italian (his mother tongue), German, and English. He also reads French, Spanish, and Portuguese.
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Trabalho sociológico: Desafios e oportunidades
Carlos Fortuna
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Al di là delle colonne d'Ercole. Hillman erede infedele di Jung, Bergamo: Moretti & Vitali 2013
Daniela Sacco
"Hillman erede infedele di Jung, by Daniela Sacco, published by Moretti&Vitali in January 2013 is a monograph dedicated to the American philosopher and psychoanalyst, who passed away in October 2011. The book analyzes James Hillman’s thinking in the light of the comparison with the predecessor Carl Gustav Jung, and in relation to the classical tradition. In particular, it describes the way in which James Hillman acquires the influence of NeoPlatonic school of thought, brought to new life during the Renaissance, and uses it to understand the contemporary psyche, and how this defines the novelty of his position in philosophy and depth psychology. Hillman heralded an epochal transformation of the boundary between consciousness and the unconscious, and the transformation of the human way of life. Distancing himself from Jung, he adopts the theory of collective unconscious archetypes, releasing it from the last stronghold of a monotheism of consciousness; he adopts Jung’s ‘pagan’ legacy, going beyond heresy with respect to Christianity, claiming back the classical tradition and the mythical discourse as logos of the psyche. The difference between the two thinkers is focused on the analysis of the archetypal idea of Anima, introduced by Hillman. This, unlike the Junghian archetypal idea of Self, reflects in the experience of the contemporary man the shift from a Christian faith inclusive of what was historically removed, to a paganism that contains what was removed, inevitably transformed. This shift is apparent in the subversion of the relation between the particular and the universal, the single and the manifold, caused by the crumbling of the metaphysical thought marked by the transcendental ideas of identity and unity dominant in the Western culture. The whole of psychoanalysis is understood starting from the discovery of the unconscious, as a symptom of the crisis of Modernity, up to its interpretation as myth and imaginal by Hillman during the second half of the Twenty Century. The rescue of the mythical thinking, to cure the Western ‘illness’, takes place in the history of psychoanalysis that, ushered in by Freud with the discovery of disturbed mental images, finds with Hillman the announcement of its possible ending, when the images are given back to the aisthesis, to the phenomenal perception of the world, by means of the notion of Anima mundi. Hillman’s ideas are also considered in regard to the elective affinity with the life and thinking of Aby Warburg, and in regard to the concept of Mnemosyne, the old meaning of memory. "
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Parmenide nel primo Severino
Italo Nobile
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(Caponi, 2006), La nuova disciplina della prescrizione nel codice civile tedesco: spunti per una riforma italiana
Remo Caponi
2006
Sommario: 1. Premessa. – 2. Piano dell’esposizione. – 3. Oggetto della prescrizione. – 4. Effetti della prescrizione. – 5. Disciplina previgente. – 6. Principi di diritto europeo dei contratti. – 7. Nuova disciplina del termine ordinario. – 8. Termini massimi. – 9. Aspetti particolari. – 10. Nuova disciplina delle fattispecie sospensive ed interruttive. – 11. Estensione dell’incidenza dell’autonomia negoziale. – 12. Spunti per una riforma italiana. Pubblicato in Corriere giuridico, 2006, p. 1321-1326 e Scritti in onore di Marco Comporti, a cura di S. Pagliantini, E. Quadri e D. Sinesio, Milano, 2008, p. 1731-1744. Questo saggio costituisce uno sviluppo de "Gli impedimenti all'esercizio dei diritti nella disciplina della prescrizione", (ora in www.academia.edu), che ho scritto durante il mio periodo di insegnamento nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena, dove ho avuto occasione di apprezzare le grandi doti di studioso e docente, nonché il ricco profilo di umanità, del prof. Marco Comporti. Una versione precedente di questo saggio era stata presentata all’Incontro di studi su "La modernizzazione del codice civile tedesco", organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata del C.S.M. presso la Corte di cassazione, 23 febbraio 2006.
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[Caponi, 1999], Il processo civile dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado
Remo Caponi
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Competenza. – 3. Ritocchi alle norme sulle deroghe della competenza per ragioni di connessione. – 4. Ripartizione delle cause tra collegio e giudice monocratico. – 5. Rito. – 6. Questioni di competenza (tra tribunale e giudice di pace) e di ripartizione delle cause (tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale). – 7. Rapporti tra sezioni distaccate di tribunale nonché tra sezioni distaccate e sede principale. – 8. Processo del lavoro. – 9. Processo di esecuzione forzata. - 10. Procedimenti speciali. – 11. Disposizioni transitorie. - 12. Conclusioni. Pubblicato in R. CAPONI, F. A. GENOVESE, A. GIARDA, G. SPANGHER, La riforma del giudice unico, Milano, 1999. Una versione più breve in lingua tedesca, sotto il titolo Die Einrichtung eines einheitlichen Gerichts in erster Instanz in Italien, era uscita in precedenza in ZZPInt, 3 (1998), p. 137 ss.
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2011 R. Caponi, Abuso del processo e principio di proporzionalità: Intervento al XXVIII Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile (Urbino, 23-24 settembre 2011)
Remo Caponi
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi. mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
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(R. Caponi, 2017), Rimessione in termini nel processo civile
Remo Caponi
Inedito in questa versione, il testo risulta dalla fusione di cinque contributi: Rimessione in termini nel processo civile, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, Aggiornamento 2009, p. 466 ss.; Improrogabilità dei termini perentori (art. 153 c.p.c.), in G. Balena, R. Caponi, A. Chizzini, S. Menchini, La riforma della giustizia civile, Torino, 2009, p. 50-65; Rimessione in termini nel processo civile, in Il diritto. Enciclopedia giuridica, Milano, 2007, vol. XIII, p. 566 ss; Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione, in Foro italiano, 2009, V, c. 283 ss.; La causa non imputabile alla parte nella disciplina della rimessione in termini nel processo civile, in Foro it., 1998, c. 2658 ss. Il contributo sul Foro Italiano è stato pubblicato nel quadro di una raccolta di brevi interventi su Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69); gli autori degli altri contributi sono G. Balena, C. M. Cea, F. Cipriani, G. Costantino, D. Dalfino, A.D. De Santis, E. Fabiani, M. Fabiani, B. Gambineri, D. Longo, G. Miccolis, G. G. Poli, B. Poliseno, G. Scarselli, G. Trisorio Liuzzi. Questi contributi hanno offerto la base a una serie di relazioni e interventi che ho tenuto a suo tempo sulla riforma del 2009.
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R. Caponi, Le riforme della giustizia civile italiana degli anni novanta sullo sfondo della giustizia civile tedesca, 1998
Remo Caponi
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