Policy I BENI COMUNI OLTRE I LUOGHI COMUNI a cura di Eugenio Somaini AD Uliva Foà Copertina Timothy Wilkinson © IBL Libri, 2015 IBL Libri Piazza Cavour, 3 10123 Torino

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www.ibl-libri.it Prima edizione: luglio 2015 ISBN: 978-88-6440-248-2 Indice Introduzione di Eugenio Somaini 7 Parte prima I beni comuni, in teoria Capitolo 1 Intrecci tra comune e privato di Eugenio Somaini 27 Capitolo 2 Beni comuni e diritto pubblico di Claudio Martinelli 65 Capitolo 3 La commedia dei beni comuni di Gustavo Cevolani e Roberto Festa 79 Capitolo 4 Chi sono i benicomunisti di Sergio Belardinelli 103 Parte seconda I beni comuni, in pratica Capitolo 5 Acqua di Serena Sileoni 117 Capitolo 6 Cibo di Luigi Mariani 141 Capitolo 7 Suolo di Stefano Moroni 163 Capitolo 8 Città di Marco Romano 177 Capitolo 9 Ambiente di Giampiero di Plinio 189 Capitolo 10 Idee e conoscenza di Carlo Lottieri 217 Capitolo 11 Beni culturali di Filippo Cavazzoni 233 Capitolo 12 Internet di Massimiliano Trovato 249 Gli autori 279 Capitolo 7 Suolo di Stefano Moroni 1. Premessa: bene comune in quale senso Alla domanda se il suolo sia un bene comune (come parrebbe ormai dato per scontato in larga parte del di- battito pubblico, in certa letteratura1 e addirittura in alcuni testi di legge2) è ovviamente impossibile rispon- dere se non ci si riferisce a una definizione specifica e precisa di beni comuni. A tal proposito prendo come riferimento i lavori di Stefano Rodotà3 poiché la sua caratterizzazione dei beni comuni è indubbiamente una delle più autorevoli e citate. Anche Ugo Mattei, nel suo noto manifesto per i beni comuni,4 delinea una concezione analoga, per quanto riguarda gli aspetti generali, a quella di Rodotà. 1. Si vedano ad esempio Paolo Pileri - Elena Granata, Amor loci. Suolo, ambiente, cultura civile, Milano, Cortina, 2012; Damiano Di Simone - Silvia Ronchi (a cura di), Terra! Conservare le superfici, tutelare la risorsa: il suolo, un bene comune, Rimini, Maggioli, 2012; Lorenza Paoloni, “Land grabbing e beni comuni”, in Maria Rosaria Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, Verona, Ombre Corte, 2012, pp. 139-148. 2. Si veda ad esempio la Legge della Regione Lombardia n. 31 del 28 novembre 2014, art 1: «Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico». 3. In particolare Stefano Rodotà, “Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide”, in Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, pp. 311- 332, Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012 e Stefano Rodotà, Il terribile diritto, Bologna, Il Mulino, 2013. 4. Ugo Mattei, Beni comuni: un manifesto, Roma-Bari, Laterza, 2011. 163 I beni comuni oltre i luoghi comuni 2. La teoria dei beni comuni di Rodotà: tre parti La teoria dei beni comuni difesa da Stefano Rodotà sembra costituita da almeno tre parti – tre componen- ti – connesse ma indipendenti (nel senso che ognuna discende da assunzioni diverse e l’una non consegue dall’altra): indispensabilità di certi beni per soddisfa- re il diritto alla vita (paragrafo 2.1); abbandono della proprietà privata e del mercato per garantire l’accesso universale a tali beni (paragrafo 2.2); superamento della dicotomia proprietà privata e proprietà pubblica (para- grafo 2.3). 2.1 Prima parte: indispensabilità di certi beni per soddisfare il diritto alla vita Anzitutto, Rodotà sostiene espressamente che non è la “natura” o l’“essenza” di un bene a far sì che esso possa essere definito come comune: «Legando il bene co- mune ad una sua essenza o natura, nelle apparenze si dà ad esso una più sicura fondazione, ma nella sostanza si introduce un vincolo che può rendere ardua la quali- ficazione come bene comune di ciò che è il frutto della cultura e della storia».5 Un bene può piuttosto essere definito “comune” perché indispensabile a soddisfare (in modo da accertare storicamente6) certi diritti ritenuti (culturalmente e assiologicamente) fondamentali, pri- mo fra tutti il diritto alla vita.7 I beni comuni sono perciò beni «essenziali per [...] l’esistenza»;8 beni che hanno «un intimo rapporto con la vita di ciascuno».9 Aria, ac- qua e cibo sono alcuni degli esempi che Rodotà fa più spesso. 5. Rodotà, Il terribile diritto, p. 482. 6. «La specialità della relazione istituita dai beni comuni [...] risiede nell’atti- tudine di questi beni, storicamente accertata attraverso il raccordo con i diritti fondamentali, a soddisfare bisogni della persona costituzionalizzata» (Rodotà, Il terribile diritto, p. 479). 7. Anche Mattei, Beni comuni, p. vii, connette beni comuni e diritti fondamen- tali. 8. Rodotà, Il terribile diritto, p. 468. 9. Rodotà, Il terribile diritto, p. 480. Anche Mattei, Beni comuni, p. xvi, sotto- linea che «i beni comuni [...] assumono valore in quanto intimamente collegati alla vita». 164 Suolo Per quanto Rodotà sostenga che il diritto alla vita non possa essere ridotto alla sola sopravvivenza, questa ne costituisce comunque il cuore. Tale diritto alla vita dovrebbe essere pienamente accolto già a livello costi- tuzionale. Trattandosi del diritto alla vita di “chiun- que”, esso vale sia per le generazioni presenti sia per quelle future.10 Così come gli altri diritti fondamentali, il diritto alla vita è basato, secondo Rodotà, sul valore fondativo della solidarietà.11 Questa prima parte della teoria di Rodotà poggia su alcune assunzioni di fondo; ad esempio: è eticamente e istituzionalmente necessario riconoscere un diritto alla vita (ossia, non solo un diritto negativo a che la vita non venga soppressa, ma, anche, un diritto positivo perché la vita sia possibile); è empiricamente e storicamente di- mostrabile che alcuni beni sono indispensabili per ren- derlo effettivo. 2.2 Seconda parte: accesso dovuto, niente proprietà privata, nessun mercato Rodotà prosegue nella caratterizzazione della sua teoria dei “beni comuni” sostenendo tre punti fonda- mentali. In primo luogo, un bene comune deve essere acces- sibile a tutti, disponibile per tutti. Sottolineo con forza che per Rodotà non sono beni comuni quelli di fatto ac- cessibili a tutti, ma quelli che devono essere resi accessi- bili a tutti. «I beni comuni sono “a titolarità diffusa” [...] nel senso che tutti devono poter accedere ad essi».12 In breve: «È la qualità dei diritti da garantire che porta alla qualificazione di un bene come “comune” e all’ulterio- re, necessaria, attrazione nell’ambito dei diritti dell’ac- cesso a tali beni».13 In conclusione: l’accessibilità non è, in Rodotà, la caratteristica empirica di certi beni che fa sì che questi ultimi vengano inclusi in una certa catego- 10. Rodotà, Il terribile diritto, pp. 472-473, 474. 11. Stefano Rodotà, Solidarietà: un’utopia necessaria, Roma-Bari, Laterza, 2014. 12. Rodotà, Il terribile diritto, p. 472. 13. Rodotà, Il terribile diritto, p. 496. 165 I beni comuni oltre i luoghi comuni ria; l’accessibilità è ciò che si ritiene giusto garantire. In secondo luogo, un bene comune non può essere di proprietà privata. I beni comuni sono infatti «l’opposto della proprietà» e non «un altro modo di possedere».14 In altre parole: «Di fronte ai nuovi dispotismi si leva la lo- gica non proprietaria dei beni comuni».15 I beni comuni, dunque, «si sottraggono alla logica dell’uso esclusivo».16 I beni comuni nel senso di Rodotà sono perciò qualcosa di diverso dai commons di cui parla Elinor Ostrom17 poi- ché questi ultimi, implicando la disponibilità esclusiva da parte di un gruppo organizzato, sono in realtà for- me di «proprietà privata collettiva».18 Lo stesso Rodotà sembra riconoscerlo: «La parola “comune” può indurre un equivoco, che consiste nel ritenere che la dimensione loro propria sia quella comunitaria. Qui continua a gio- 14. Rodotà, Il terribile diritto, p. 470. 15. Rodotà, Il terribile diritto, p. 473. 16. Rodotà, Il terribile diritto, p. 474. Così anche Mattei, Beni comuni. 17. Elinor Ostrom, Governare i beni collettivi, Venezia, Marsilio, 2006 (1990). 18. In altri termini e per togliere subito di torno un equivoco ricorrente, Elinor Ostrom ha riscoperto forme di proprietà privata di gruppo: il gruppo di proprietari che detiene certi beni ha, infatti, un diritto esclusivo ad essi e può escludere tutti gli altri (individui e gruppi) dall’accesso e dalla fruizione (Walter Block, “Review of Ostrom’s Governing the Commons”, Libertarian Papers, vol. 3, n. 21, 2011, pp. 1-11). Non a caso Ostrom indica, tra i pre-requisiti necessari perché i commons possano funzionare, l’esistenza di chiari e ben definiti confini dei beni in questione. Scrive Ostrom: «La definizione dei confini dei beni comuni [common-pool resources] e la specificazione di coloro che sono autorizzati a usarli, possono essere considerati come un primo passo nell’organizzare l’azione collettiva. Finché i confini della risorsa e/o l’individuazione degli individui che possono usare la risorsa restano incerti, nessuno sa cosa viene gestito e per conto di chi. Senza aver definito i confini dei beni comuni e averli chiusi agli “estranei” [outsiders], coloro che li detengono e gestiscono [local appropriators] corrono il rischio che qualsiasi vantaggio essi producano con le loro iniziative potrà essere sfruttato da altri che non hanno contribuito a tali iniziative» (Ostrom, Governare i beni collettivi, p. 136, traduzione rivista). In breve, i possessori e gestori dei beni comuni «devono poter escludere altri da diritti di appropriazione e d’uso» (p. 136.). L’idea che i beni comuni (commons) à la Ostrom rappresentino una realtà diversa rispetto alla proprietà privata può sorgere solo se si sposa l’errata, astorica idea che la proprietà privata sia tipicamente esemplificata dalla proprietà di un singolo bene da parte di un singolo proprietario. Cosa che, ovviamente, non è (Carlo Lottieri, “Usi civici e città volontaria”, in Carlo Lottieri, a cura di, Dalle vicinie al federalismo, Porde- none, Associazione Carlo Cattaneo, 2010, pp. 47-93; Stefano Moroni, “Towards a General Theory of Contractual Communities”, in David E Andersson - Stefano Moroni, a cura di, Cities and Private Planning, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, pp. 38-65). 166 Suolo care un ruolo la storica suggestione del rapporto tra la piccola comunità e quei beni che consentivano a tutti gli appartenenti ad un gruppo di esercitare liberamente il diritto di pascolo, di legnatico, di attingere l’acqua [...]. È la logica del “comune”, non della comunità, a fondare lo spazio dei beni comuni, sempre più globali».19 In terzo luogo, un bene comune non può essere soggetto alla logica di mercato, ossia non può essere considerato e scambiato come merce. «I beni comuni ci parlano dell’irriducibilità del mondo alla logica del mercato».20 Questa seconda parte della teoria di Rodotà non di- pende logicamente dalla prima parte (paragrafo 2.1), ma da assunzioni ulteriori; ad esempio: certi beni ne- cessari per soddisfare il diritto alla vita possono essere resi sempre direttamente accessibili a tutti; la proprietà privata e la scambiabilità sul mercato di beni di questo tipo vanno evitate poiché intralcerebbero l’accesso a tali beni e la loro disponibilità. 2.3 Terza parte: oltre la dicotomia proprietà pubblica/proprie- tà privata I beni comuni ci spingono, secondo Rodotà, a supe- rare lo schema dicotomico che vede proprietà privata e proprietà pubblica come sfere esaustive: «Siamo [...] ob- bligati ad andare oltre lo schema dualistico, oltre la lo- gica binaria, che ha dominato negli ultimi due secoli la riflessione occidentale – proprietà pubblica o privata».21 I beni comuni richiedono l’introduzione di una terza ca- tegoria teorica e giuridica. Evidenziano la necessità di «una tassonomia più ricca di quella imposta dalla logica pubblico/privato».22 19. Rodotà, Il terribile diritto, p. 481. 20. Rodotà, Il terribile diritto, p. 474. 21. Rodotà, Il terribile diritto, p. 461. Si veda anche Rodotà, Il diritto di avere diritti, p. 13. 22. Rodotà, Il terribile diritto, p. 475. Nella stessa direzione anche Mattei, Beni comuni, p. vii, che auspica «l’elaborazione teorica e la contestuale tutela militante dei “beni comuni” [...] come un genere dotato di autonomia giuridica e struttu- rale nettamente alternativa rispetto tanto alla proprietà privata quanto a quella pubblica (intesa come demanio e/o patrimonio dello Stato e delle altre forme di 167 I beni comuni oltre i luoghi comuni Questa terza parte non deriva logicamente dalla pri- ma (paragrafo 2.1) e nemmeno dalla seconda (paragrafo 2.2), ma si basa su altre assunzioni ancora; ad esempio: la tradizionale distinzione tra proprietà privata e pro- prietà pubblica è troppo angusta e riduttiva e non è in grado di accogliere un fenomeno come quello dei beni indispensabili per soddisfare il diritto alla vita. 3. Il suolo come bene comune? In sintesi e riassumendo: dall’accettazione della pri- ma parte del discorso di Rodotà (paragrafo 2.1) non conseguono automaticamente le altre due (paragrafi 2.2 e 2.3). D’altro canto: il primo passaggio della teoria di Rodotà può anche essere accolto (previa definizione più precisa e operativa di cosa sia un diritto alla vita23 e cercandone un solido fondamento pre-costituzionale non tanto nella solidarietà ma nella reciprocità24), mentre il secondo e il terzo passaggio possono non essere af- fatto abbracciati (o, comunque, possono non essere ab- bracciati in toto). Il punto è che esiste in realtà un salto tra accettare che certi beni siano indispensabili alla vita organizzazione politica formale)». 23. Stante la distinzione classica tra diritti positivi come diritti alla non inter- ferenza e diritti positivi come diritti a qualcosa (si vedano ad esempio David P. Currie, “Positive and Negative Constitutional Rights”, The University of Chicago Law Review, vol. 53, 1986, pp. 864-890; Ran Hirschl, “’Negative’ Rights vs. ‘Positive’ Entitlements”, Human Rights Quarterly, vol. 22, 2000, pp. 1060-1098; Allen Buchanan, “Equality and Human Rights”, Politics, Philosophy & Economics, vol. 4, n. 1, 2005, pp. 69-90) si può in altri termini accettare la possibilità di rico- noscere un diritto alla vita (in termini di sopravvivenza fisica) inteso come diritto ad alcuni beni primari (per il dibattito in proposito si vedano ad esempio Erik B. Bluemel, “The Implications of Formulating a Human Right to Water”, Ecology Law Quarterly, vol. 31, 2004, pp. 957-1006; Kerstin Mechlem, “Food Security and the Right to Food in the Discourse of the United Nations”, European Law Journal, vol. 10, n. 5, 2004, pp. 631-648; Tony Evans, “A Human Right to He- alth?”, Third World Quarterly, vol. 23, n. 2, 2002, pp. 197-215; Paul Nelson - Ellen Dorsey, “New Rights Advocacy in a Global Public Domain”, European Journal of International Relations, vol. 13, n. 2, 2007, pp. 187-216; Malcolm Langford, “The United Nations Concept of Water as a Human Right: A New Paradigm for Old Problem?”, Water Resources Development, vol. 21, n. 2, 2005, pp. 273-282). 24. L’ipotetico contratto costituzionale che i consociati accetterebbero in una im- maginaria situazione pre-costituzionale non deve cioè necessariamente basarsi su un valore come la “solidarietà”, quanto, piuttosto, sulla “reciprocità”, ossia sull’idea dell’eguale status contrattuale di tutti e perciò sul mutuo rispetto. Si veda James M. Buchanan, Why I, Too, Am Not a Conservative, Cheltenham, Edward Elgar, 2006. 168 Suolo (o, comunque, al diritto alla vita) e identificare le for- me istituzionali e sociali più adeguate al riguardo: in particolare, non necessariamente e sempre queste ulti- me possono fare a meno della proprietà privata e del mercato.25 Mi pare questo sia vero per vari tipi di beni normal- mente inclusi tra i beni comuni, ad esempio il cibo, i far- maci o l’acqua,26 e lo è sicuramente per il suolo. Va detto che Rodotà solitamente non nomina il suolo come bene comune (ricomprendendolo piuttosto entro categorie più generali); lo indicano invece espressamente come tale molti altri sostenitori della prospettiva dei beni co- muni, ad esempio Mattei.27 Torno dunque al tema del suolo per chiarire meglio quanto affermato. 3.1 Accettabilità parziale della teoria dei beni comuni di Ro- dotà in riferimento al suolo Se, nel dire che il suolo è un “bene comune”, si inten- de accogliere la sola prima parte della teoria di Rodotà, si può anche essere d’accordo. Il suolo è senz’altro un bene indispensabile per la vita: essendo dotati di un cor- po fisico da qualche parte dobbiamo stare per svolgere qualunque attività e da esso traiamo pur sempre ciò che ci serve per il sostentamento. (Il riconoscimento di un diritto alla vita richiede dunque di prestare particolare attenzione al suolo, agli usi che ne facciamo e a ciò che ne otteniamo, congegnando un sistema costituzionale e istituzionale che crei, a tal proposito, una situazione quanto più benefica possibile). Se, invece, nel dire che il suolo è un “bene comune”, qualcuno intende abbracciare l’intera teoria dei beni comuni di Rodotà (ossia, non solo la prima parte, ma anche la seconda e la terza) la cosa mi pare inadeguata e indesiderabile. In questo caso, infatti, dovremmo ac- 25. Eugenio Somaini, “I Gründrisse di Rodotà”, Mondoperaio, 9, 2014, pp. 39-53. 26. Si veda ad esempio Fredrik Segerfeldt, Acqua in vendita?, Torino, IBL Libri, 2011 (2003), p. 158. 27. Scrive Mattei, Beni comuni, p. 40: «La terra [...] è [...] bene comune ambien- tale per eccellenza, perché necessaria a sostenere la stessa vita in collettività e la sua riproduzione». 169 I beni comuni oltre i luoghi comuni cettare sia l’idea che nessun suolo possa essere di pro- prietà privata sia l’idea che nessun suolo possa essere acquistato o venduto sul mercato. (Anche per il suolo dovremmo peraltro prevedere un regime terzo total- mente al di là di quelli tradizionali). Mi pare arduo accogliere quest’ultima prospettiva. La condizione collettiva e la situazione di ognuno dif- ficilmente migliorerebbero in un mondo in cui non esi- stesse alcuna proprietà privata dei suoli e non esistesse alcun mercato dei suoli di proprietà privata (come par- rebbero inequivocabilmente dimostrare certe situazioni storiche premoderne e particolari esperimenti collettivi- sti novecenteschi).28 Se usciamo da rappresentazioni caricaturali della proprietà privata possiamo riconoscere che la possibi- lità della proprietà privata di suoli ha storicamente rap- presentato un baluardo fondamentale per difendere la libertà di tutti (a partire dai più deboli)29 e incrementa- to l’accesso a certe opportunità e beni derivati.30 E, se usciamo da rappresentazioni caricaturali del mercato, possiamo riconoscere i vantaggi collettivi che lo scam- bio e il meccanismo dei prezzi svolgono anche nel caso dei suoli (privati) e del loro uso.31 (A margine, osservo 28. Si veda in proposito Ludwig von Mises, Liberalismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997 (1927). 29. Come sottolineano David Schmidtz - Jason Brennan, Breve storia della liber- tà, Torino, IBL Libri, 2013 (2010), p. 97: «Nell’epoca feudale, contadini e uomini liberi erano soggetti alla confisca arbitraria dei loro beni da parte dei loro signori. Dopo la Magna Charta, il diritto inglese contribuì a garantire i diritti di proprietà [...] e a limitare il potere del re [...] di confiscare beni o di imporre tasse». 30. Spencer Heath, Citadel, Market and Altar, Baltimore, The Science of Society Foundation, 1957. 31. Con riferimento specifico ai suoli si vedano in particolare Benjamin A. Rogge, “On the Problems of Cities”, in Benjamin A. Rogge (a cura di), Can Capitalism Survive?, Indianapolis, Liberty Fund, 1979, pp. 209-239; Ernest C. Pasour, “Land-Use Planning: Implications of the Economic Calculation Debate”, The Journal of Libertarian Studies, vol. 7, n. 1, 1991, pp. 127-139; Randall G. Hol- combe - Samuel R. Staley (a cura di), Smarter Growth. Market-Based Strategies for Land-Use Planning in the 21st Century, Westport, Greenwood Press, 2001; Mark Pennington, Liberating the Land, London, IEA, 2002; David E. Andersson, “The Spatial Nature of Entrepreneurship”, The Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 8, n. 2, 2005, pp. 21-34; Randall G. Holcombe - Benjamin Powell (a cura di), Housing America, New Brusnwick, Transaction Publisher, 2009; Peter Gordon, “Spontaneous Cities”, in David E Andersson (a cura di), The Spatial Market Pro- 170 Suolo che il meccanismo dei prezzi come sistema di trasmis- sione di conoscenza tacita a distanza e segnalatore di nuove opportunità esplorabili giocherebbe un ruolo an- cor più significativo in questo campo se si abbandonas- sero forme costruttivistiche di pianificazione centrate sullo zoning ortodosso per adottare forme di regolazio- ne dell’uso dei suoli più astratte e generali).32 Noto che la possibilità di proprietà privata dei suoli e di un mercato degli stessi ha favorito la scoperta di nuovi usi dei suoli, di nuove forme di fruibilità degli stessi e un’accresciuta accessibilità a ciò che i suoli pos- sono produrre. In breve: il suolo ha potenzialmente molti impieghi possibili, ma sono l’ingegno, l’intrapre- sa e il lavoro umano – soprattutto in condizioni in cui esistono incentivi a farlo e meccanismi che consentono di attivare e scambiare conoscenze disperse – a generare una pluralità creativa di questi ultimi. Si potrebbe dire che la terra è mera componente fisica del nostro mondo, ma, per diventare effettivamente un bene o risorsa per noi, dobbiamo aggiungere creatività e attività umane alla natura.33 Per concludere con le parole di Friedrich von Hayek: «Gli attacchi […] al sistema della proprietà privata sono riusciti a diffondere la credenza secondo cui l’ordine che in base a tale sistema […] viene sostenuto è al servi- zio di interessi particolari. Ma la giustificazione del si- stema della proprietà privata non si ritrova nella tutela degli interessi dei proprietari. Tale sistema serve sia gli interessi di coloro che momentaneamente posseggono una proprietà, sia quelli di coloro che momentaneamen- cess, Bingley, Emerald, 2012, pp. 181-209; Peter Gordon - Wendell Cox, “Modern Cities: Their Role and Their Private Planning Roots”, in Andersson - Moroni (a cura di), Private Planning and the City, pp. 155-173. 32. Sia concesso rinviare a Stefano Moroni, La città del liberalismo attivo, Milano, Bruno Mondadori, 2007 e La città responsabile, Milano, Carocci, 2013. Si veda anche Randall G. Holcombe, “Pianificazione e mano invisibile: alleate o avversa- rie?”, in Stefano Moroni (a cura di), La città rende liberi, Torino, IBL Libri, 2012, pp. 45-66. 33. Si vedano ad esempio Julian L. Simon, The Ultimate Resource 2, Princeton, Princeton University Press, 1996 e Peter T. Bauer Dalla sussistenza allo scambio, Torino, IBL Libri, 2009 (2004). 171 I beni comuni oltre i luoghi comuni te non la posseggono, poiché lo sviluppo dell’intero or- dine di azioni da cui dipendono le moderne forme di civiltà è stato reso possibile solo grazie all’istituzione della proprietà medesima».34 Questo punto è quello che spesso si fatica a cogliere. In buona parte ciò dipende dal fatto che l’idea diffusa di proprietà è retaggio di an- tiche forme di organizzazione sociale in cui i diritti indi- viduali – a partire proprio da quello di proprietà – non erano per nulla universali e il mercato non esisteva af- fatto in forma compiuta. Come osserva Spencer Heath, gli uomini godono normalmente dei vantaggi dell’esi- stenza dell’istituto della proprietà privata «anche se il loro concetto tradizionale ed emotivo della proprietà in generale – e della proprietà della terra in particolare – li spinge a vederla come un privilegio […] da cui l’umani- tà come tale è esclusa e nessuno che non sia il fortunato proprietario può goderne. È come se tutta la proprietà e la ricchezza fossero beni personali posseduti solo per essere consumati o distrutti a scopo di auto-gratificazio- ne o per qualche sinistro progetto antisociale. Questo è il lascito persistente alla mentalità moderna del nostro passato remoto e totalitarista, quando non c’era una libera economia di mercato e ben pochi uomini erano liberi».35 3.2 Sulla proprietà non privata dei suoli e la regolazione pub- blica dell’uso privato Quanto detto non implica, ovviamente, né che i suoli di proprietà privata possano essere usati senza alcuna regola restrittiva, né che tutti i suoli debbano essere di proprietà privata. Anzitutto l’uso dei suoli di proprietà privata – e scambiabili sul mercato – deve essere sog- getto a regolamentazioni pubbliche per evitare di pro- durre danni che possano ripercuotersi su altri (come già accennato, meglio se ciò avviene tramite regole di 34. Friedrich A. von Hayek, Legge, legislazione e libertà, Milano, il Saggiatore, 1986 (1982), p. 151. Si veda anche Mises, Liberalismo, p. 62. 35. Heath, Citadel, Market and Altar, pp. 123-124. Si veda anche Butler Shaffer, Boundaries of Order, Auburn, Mises Institute, 2009. 172 Suolo carattere più astratto e generale di quanto accade ora). Secondariamente possono esserci valide ragioni funzio- nali perché alcuni suoli non siano di proprietà privata:36 determinati spazi e strade pubbliche, ad esempio, pos- sono più facilmente consentire collegamenti tra spazi privati evitando che ogni individuo debba negoziare ad ogni passo i suoi spostamenti;37 certi litorali pubblici consentono più agevole accesso per tutti al mare; ecc. (Inoltre – a un altro livello del discorso, che non appro- fondisco qui, ma mi limito a richiamare per rimarcare quanto l’approccio alla questione possa essere articola- to – nulla vieta che lo Stato preveda varie forme di aiuto per favorire l’accesso alla proprietà privata o all’affitto di beni immobili privati: sgravi fiscali, vouchers, ecc.). Nell’ottica che sto suggerendo, i suoli non soggetti a proprietà privata potrebbero essere dunque soggetti a qualche forma di proprietà pubblica, ove quest’ulti- ma non sia ovviamente intesa – come tradizionalmente non è in una prospettiva liberal-democratica – come pro- prietà di uno Stato-persona libero di disporne a totale piacimento, ma come proprietà di un Ente garante, vin- colato da regole sovraordinate, che ha il ruolo di custo- de di qualcosa che è di tutti (come appare evidente, in particolare, per la categoria classica dei beni demaniali correttamente intesa).38 In quest’ottica, più che un su- peramento del binomio proprietà pubblica/proprietà privata, sarebbe il caso di riconsiderare funzioni e ruoli propri della prima. Anche Paolo Maddalena, decisa- 36. Francesco Chiodelli - Stefano Moroni, “The Relevance of Public Space: Rethinking Its Material and Political Aspects”, in Claudia Basta - Stefano Moroni (a cura di), Ethics, Design and Planning of the Built Environment, Berlin, Springer, pp. 45-56. 37. Ali Madanipour, “Introduction”, in Ali Madanipour (a cura di), Whose Public Space?, London, Routledge, 2010, pp. 1-15. 38. Si veda in proposito Paolo Maddalena, Il territorio bene comune degli italia- ni, Roma, Donzelli, 2014, p. 82: «Coloro che vogliono sopprimere la categoria giuridica del “demanio” sono ancora influenzati dalla cultura [...] ottocentesca, secondo la quale la parola “demanio” indica un bene in proprietà individuale della “Persona giuridica Stato”, e non tengono presente che, con l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, il “demanio” è “proprietà collettiva demaniale”, per cui esso appartiene non allo Stato persona, ma allo Sato comunità, cioè al popolo». 173 I beni comuni oltre i luoghi comuni mente simpatetico alle posizioni di Rodotà e Mattei, ha notato che «non pare abbia molto senso l’invocazione, spesso ripetuta tra i cultori dei beni comuni, ad andare oltre il pubblico e il privato».39 In breve e per concludere: è senz’altro possibile rico- noscere che il suolo è connesso a certi diritti fondamen- tali (come il diritto alla vita) senza con ciò rifiutare in toto la proprietà privata dei suoli e la commerciabilità di tali suoli in proprietà. E senza, peraltro, alcuna necessità di introdurre categorie completamente nuove rispetto a quelle ricomprendibili in una adeguata comprensione e articolazione della classica dicotomia proprietà pub- blica/proprietà privata. Da un lato, una corretta inter- pretazione della proprietà pubblica consente di vederla non come proprietà individuale di un ente pubblico, ma come forma di tutela collettiva affidata a un particolare amministratore (indispensabile in alcuni – circoscrivi- bili – casi). Dall’altro, una corretta interpretazione della proprietà privata permette di riconoscere la pluralità di forme possibili della stessa, da quelle individuali a quelle di gruppo.40 (Si noti come un arcipelago di comu- nità à la Ostrom, spesso immaginato da molti sostenitori della prospettiva dei beni comuni, non sarebbe dunque l’opposto della proprietà privata, ma una forma possi- bile del suo dispiegarsi). 4. Conclusioni: diritti comuni, non beni comuni Esistono indubbiamente beni direttamente o indiret- tamente indispensabili per la vita di ognuno. Tali beni ri- chiedono attenzione e tutela particolari. Ma ciò non im- plica, necessariamente e automaticamente, che nessuna proprietà privata di tali beni sia possibile e che tutti gli scambi di mercato di beni di tale genere debbano essere evitati. I modi in cui rendere certi beni disponibili pos- 39. Maddalena, Il territorio bene comune degli italiani, p. 79. Si veda anche Luigi Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 233. 40. Grazia Brunetta - Stefano Moroni, Libertà e istituzioni nella città volontaria, Milano, Bruno Mondadori, 2008; Grazia Brunetta - Stefano Moroni, La città in- traprendente, Roma, Carocci, 2011; Grazia Brunetta - Stefano Moroni, Contractual Communities in the Self-Organizing City, Berlin, Springer, 2012. 174 Suolo sono, in effetti, essere molti (forme di proprietà privata e di proprietà pubblica possono in certi casi essere en- trambi presenti – completandosi a vicenda – così come mercato e non mercato). In conclusione vorrei aggiungere qualche osserva- zione sulla stessa scelta terminologica da cui siamo par- titi. Sembra il caso di notare che l’espressione “beni co- muni” non è forse la più adeguata per identificare beni indispensabili per la vita. Termini come “beni primari”, “beni di base”, “beni vitali”, “beni fondamentali”, si rivelerebbero in tal senso senz’altro più adeguati.41 Il termine “bene comune” suona invece più inusuale in quest’ottica e tende a creare vari fraintendimenti (ad esempio, in relazione a suoli, acqua, cibo, farmaci). Ha scritto a tal proposito Luigi Ferrajoli (da una posi- zione decisamente simpatetica a quella di Rodotà): «Ne- gli usi correnti e in gran parte della letteratura giuridica e politologica è in uso da qualche tempo l’espressione “beni comuni” per designare un coacervo di valori be- nefici eterogenei. Si va dalla configurazione olistica di tali beni come declinazione al plurale della nozione di “(bene) comune”, all’inclusione tra di essi delle entità più disparate [...]. Ho l’impressione che simili usi reto- rici, che alludono con la stessa parola a nozioni dotate di riferimenti empirici di genere diverso [...] contraddi- cono la grammatica del diritto, rischiando di vanificare la capacità esplicativa del concetto e di annullarne ogni concreta valenza garantista».42 (Ferrajoli suggerisce di usare piuttosto il termine generale “beni fondamenta- li”, articolandolo in diverse sotto-classi). In riferimento all’uso dell’espressione “beni comuni” da parte di Rodotà, anche Ermanno Vitale ha osservato: «Mi domando [...] se non sarebbe più proficuo, o almeno meno ambiguo e fuorviante – sia nell’ambito della pura teoria sia in quello dell’impegno civile – utilizzare una 41. Come noto, John Rawls, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1982 (1971), alle prese con problemi analoghi (sebbene non identici), ha optato per il meno equivoco termine “beni primari [primary goods]”. 42. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, pp. 227-228. 175 I beni comuni oltre i luoghi comuni formula quale “beni fondamentali” [...] o “beni pubblici globali” [...]. Certo solo così – con l’aggettivo “comune” – si rompe la grande dicotomia pubblico/privato. Ma vale la pena, per fare un dispetto a Giustiniano, ingene- rare dubbi e confusione?».43 Ovviamente quella di “beni comuni” non è altro che una definizione stipulativa.44 Tuttavia, anche una defi- nizione stipulativa deve essere ben scelta, in modo da non creare fraintendimenti. In sintesi e per terminare, direi che dovremmo forse parlare non tanto di “beni comuni”, ma di “diritti comuni” ad alcuni beni fondamentali (diritti comuni che possono es- sere soddisfatti in modi plurimi e articolati, che non ne- cessariamente escludono proprietà privata e mercato). 43. Ermanno Vitale, Contro i beni comuni, Roma-Bari, Laterza, 2013. 44. Come noto si usa distinguere tra “definizioni lessicali” (ossia definizioni che cercano di precisare l’uso comune di termini correnti, descrivendo usi preesistenti ad esempio a qualcuno cui sfuggono alcuni impieghi normali dei termini di una lingua) e “definizioni stipulative” (ossia definizioni che cercano di fissare in modo rigoroso come un termine vada inteso all’interno di un certo discorso). Ne conse- gue che le definizioni stipulative non possono ovviamente essere vere o false, ma, ad esempio, opportune o inopportune (Uberto Scarpelli, Contributo alla semantica del linguaggio normativo, Torino, Accademia delle scienze, 1959). 176