n Urbanistica Diritto Amministrativo In tale contesto, caratterizzato dalla circostanza che Per contro, è comune opinione quella per cui il il superamento delle prove ed il decorso del tempo principio dell’assorbimento può trovare applicazione surrogano l’assenza di titoli necessari per la partecipa- solamente nel caso in cui l’ammissione con riserva zione, che, a questo punto, diventano, come appena venga assunta all’esito di un’autonoma rivalutazione visto, addirittura superflui, a testimonianza della deli- del rapporto sostanziale operata dall’Amministrazione catezza della vicenda si pongono alcune sentenze che procedente, e non in mera esecuzione di un ordine tentano di frapporsi a tali conclusioni o di introdurre cautelare, con riserva e con ogni salvezza del relativo ulteriori requisiti. giudizio di merito: in tali ipotesi, la vicenda contro- E cosı̀, si è sostenuto, peraltro senza fortuna presso versa non può concludersi con una pronuncia dichia- il giudice di appello, che il principio del consolida- rativa della cessata materia del contendere, ma occor- mento della posizione a seguito del superamento del- re procedere con l’esame nel merito dei motivi di l’esame di maturità, cui si era stati ammessi con riser- ricorso (Cons. di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2021, n. va, non potesse predicarsi in caso di ammissione di- 1036; T.A.R. Lazio, Roma, 6 dicembre 2022, n. pendente da decreto cautelare monocratico, assunto 16271; T.A.R. Lombardia, Milano, 18 marzo 2019, dunque inaudita altera parte, in assenza di contraddit- n. 581; a contrario, T.A.R. Lazio, Roma, 7 aprile torio con l’amministrazione intimata, con conseguente 2021, n. 4071). incompatibilità con il principio della parità delle armi (v. T.A.R. Toscana, 29 maggio 2017, n. 747). Paolo Patrito n Urbanistica Consiglio di Stato, Sez. VI , 6 ottobre 2022, n. 8564 – Variante specifica a piano regolatore – Evidenza Pres. Montedoro – Rel. Lobis – Podini Holding s.p.a. pubblica (avv.ti M. Luciani, N. Mall, D. Schramm) – Twentyo- La scelta del terreno su cui è consento l’insediamento ne S.r.l. (avv.ti N. Mall, D. Schramm) – Aspiag Servi- dell’unico centro commerciale provinciale dev’essere at- ce s.r.l. (avv.ti C. Baumgartner, M. Sanino, G. Zago, tuata tramite forme di evidenza pubblica, ai fini della F. Sgualdino) – Provincia di Bolzano (avv.ti J. Segna, garanzia della par condicio dei concorrenti. R. Von Guggenberg, F. Cavallar, L. Graziani) – Co- mune di Bolzano (n.c.) – Iniziative Methab S.r.l. Per il testo della sentenza v. www.giustizia-amministrati- (n.c.). va.it. Urbanistica – Commercio – Centro commerciale – Urbanistica e concorsualità Giuseppe Manfredi* La sentenza in commento si occupa di un caso in ordine a cui non esistono prece-denti specifici, ossia della scelta dell’area su cui, secondo una disposizione della L. n. 13/1997 della Provincia autonoma di Bolzano, può essere insediato l’unico centro commerciale provinciale. Il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze del TRGA di Bolzano che, sulla base della lettura costituzionalmente orientata di questa disposizione che è stata data in Corte cost. n. 9/2018, hanno affermato che a tal fine è necessaria una procedura di evidenza pubblica. Data la peculiarità del caso, in questa sentenza non può però leggersi una conferma delle tesi sull’urbanistica concorsuale che sono state avanzate in dottrina. L’arbitrio del ‘‘tratto di penna o di pennello’’ nella dei timori di quella parte dell’opinione pubblica che pianificazione urbanistica pensava che questa pronuncia avrebbe finito col met- Sul settimanale L’astrolabio del 7 luglio 1968 veniva tere in crisi tutti gli assetti della pianificazione urbani- pubblicata la ben nota intervista dell’allora Presidente stica. della Corte costituzionale Aldo M. Sandulli. Si sa che ben presto ci si sarebbe resi conto che i L’intervista verteva sugli effetti della sentenza n. 55 timori che erano stati suscitati dalla sentenza n. 55/ della Consulta, che due mesi prima aveva dichiarato 1968 non avevano ragione d’essere, ma ai nostri fini l’illegittimità dei vincoli aventi contenuto espropriati- interessa piuttosto osservare che questa intervista vie- vo di durata illimitata, e in essa Sandulli esponeva una ne ricordata soprattutto perché è a partire da essa che serie di argomenti intesi a dimostrare l’infondatezza l’espressione sul ‘‘tratto di penna’’ di coloro che redi- * Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu- tazione di un referee. Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023 649 n Diritto Amministrativo Urbanistica gono i piani è divenuta paradigmatica del pericolo di abbiano per scopo la costruzione di alloggi economici arbitrio che è insito nella pianificazione urbanistica. e popolari per i propri soci ...’’. In essa infatti S. auspicava un generale rinnovamen- Ma questa proposta come noto non aveva avuto to della legislazione urbanistica, ‘‘della quale non solo seguito, in esito a una vicenda abbastanza travagliata 3. i giuristi, ma tutti gli uomini consapevoli – politici, amministratori, urbanisti, sociologi – non avevano La ricerca di rimedi all’arbitrio: le tecniche di mancato, e tuttora non mancano, di lamentare che perequazione e di compensazione si presta a ogni forma di arbitrio e di speculazione, A oltre mezzo secolo di distanza dall’intervista su facendo dipendere da un (più o meno capriccioso e L’astrolabio il problema del pericolo di arbitrio insito compiacente) tratto di penna o di pennello se il suolo nel ‘‘tratto di penna’’ (o nel tratto di ciò che oggi viene y, di proprietà del sig. x, debba essere esaltato al usato per indicare i confini delle diverse zone del valore di miliardi, oppure debba essere ‘azzerato’’’ 1. territorio comunale da parte di chi progetta su com- Peraltro non va dimenticato che poco tempo prima, puter) parrebbe non essere ancora stato risolto. all’inizio degli anni Sessanta, i pericoli di arbitrio (e di Tant’è che anche di recente un’autorevole dottrina speculazione) che venivano dalla pianificazione erano ha sostenuto che ‘‘il problema più grave che ha sem- stati tra le principali ragioni ispiratrici della bozza di pre afflitto la nostra urbanistica’’ è stato e continua a legge di riforma urbanistica predisposta dalla Com- essere proprio la ‘‘natura necessariamente non impar- missione presieduta dall’allora Ministro dei lavori ziale del piano regolatore’’ 4. pubblici Fiorentino Sullo. E ciò anche se negli scorsi decenni tentativi di so- Bozza di legge la quale prevedeva che i Comuni luzione del problema non sono mancati. espropriassero tutte le aree necessarie per l’espansione Come noto sin dalla fine del secolo scorso gli urba- urbanistica, indennizzando i proprietari in misura pre- nisti hanno provato a elaborare dei sistemi intesi a determinata ex lege – l’indennizzo delle aree che pri- eliminare il rischio delle scelte arbitrarie, in particola- ma dell’approvazione del piano regolatore generale re attraverso le varie forme di perequazione urbani- non avevano ‘‘destinazione urbana’’ avrebbe dovuto stica: ossia le diverse tecniche che sono state pensate per neutralizzare le discriminazioni che vengono dalla essere commisurato al valore agricolo; mentre quello pianificazione, e che in sostanza consistono nell’attri- delle aree che invece erano ‘‘inedificate già comprese buzione anche ai proprietari i cui terreni sono desti- in zona urbanizzata’’ avrebbe dovuto essere stabilito nati alla localizzazione di opere pubbliche – o comun- ‘‘in base al prezzo di cessione dei più vicini terreni que sono insuscettibili di sviluppo edilizio – di volu- edificabili’’ 2. metrie edificatorie che possono essere cedute ai pro- E prevedeva pure che i Comuni cedessero ai co- prietari delle aree edificabili a fini privati 5. struttori il diritto di superficie su dette aree tramite Una variante – o un’evoluzione – di queste tecniche un’asta pubblica – l’art. 26 della bozza di legge predi- è poi rappresentata dalle compensazioni, per cui i sposta dalla commissione Sullo prevedeva che ‘‘il di- proprietari delle aree penalizzate dalla pianificazione ritto di superficie sulle aree destinate a edilizia resi- vengono appunto compensati tramite l’attribuzione di denziale viene ceduto a mezzo di asta pubblica, salvo crediti edificatori da impiegare altrove 6. che le aree non vengano richieste per il perseguimento Ma non va dimenticato neppure che la dottrina da dei loro fini istituzionali, entro termine da stabilire diverso tempo ha segnalato che queste tecniche sono con legge regionale, da Enti pubblici che operano tutt’altro che scevre da criticità di vario genere. nel settore dell’edilizia e da società cooperative che Per diverso tempo si è anzi dubitato persino della 1 Urbanistica e Costituzione. Intervista con il Presidente della potere di pianificazione nella legislazione urbanistica, in Riv. Giur. Corte costituzionale, in L’astrolabio, n. 27/1968, 13, che ora può Edil., 1968, II, 123. 5 leggersi anche sul sito astrolabio.senato.it. Su queste tecniche v. almeno E. Boscolo, Le perequazioni e le 2 Il testo della bozza di legge può leggersi in F. Sullo, Lo scan- compensazioni, in Riv. Giur. Urb., 2010, 104 e segg., e – anche per dalo urbanistico. Storia di un progetto di legge, Firenze, 1964, 288 e una piana esposizione del concreto funzionamento dei diversi segg. modelli perequativi – G. Pagliari, Manuale di diritto urbanistico, 3 Se non addirittura penosa, soprattutto se si considera la du- Milano, 2019, spec. 169 e segg. Sulla perequazione urbanistica la rezza degli attacchi mossi all’allora Ministro dei Lavori pubblici, e letteratura ormai è molto ampia, ma tra le trattazioni più recenti la palese infondatezza di buona parte degli argomenti impiegati che riassumono le vicende e il dibattito degli ultimi decenni v. W. dai detrattori della proposta di riforma. Questa vicenda è riferita Gasparri, Consensualità e redistribuzione nel governo del territorio: in diversi degli studi dedicati alla storia dell’urbanistica nel nostro perequazione e compensazione urbanistica, in G. De Giorgi Cezzi, paese, ma probabilmente l’esposizione più interessante è quella P.L. Portaluri (a cura di), La coesione politico-territoriale, Firenze, che viene fatta dallo stesso Sullo, nella Prefazione al citato Lo 2016, 273 e segg., e P. Urbani, Gli istituti della perequazione e scandalo urbanistico, 7 e segg. della compensazione urbanistica tra interpretazioni giurisprudenzia- 4 Cosı̀ P. Stella Richter, Relazione generale, in Id. (a cura di), li e vuoti normativi, in F.G. Scoca, P. Stella Richter, P. Urbani (a Verso le leggi regionali di IV generazione, Milano, 2019, 7 – peral- cura di), Trattato di diritto del territorio, Milano, 2018, I, 705 e tro, confermando l’opinione sulla discriminatorietà delle scelte segg. 6 che vengono fatte in sede di pianificazione urbanistica che l’a. Anche su queste tecniche si rinvia ai citati lavori di W. Ga- aveva già espresso a partire dalla fine degli anni Sessanta, ne Il sparri, Consensualità, e di P. Urbani, Gli istituti. 650 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023 n Urbanistica Diritto Amministrativo compatibilità delle perequazioni e delle compensazio- che il piano urbanistico considera suscettibile di svi- ni con le norme e i principi costituzionali vigenti. luppo edilizio. In particolare perché, se l’obbligatorietà di queste Per contro non forniscono nessun rimedio per le tecniche non è prevista ex lege, si va senz’altro a col- discriminazioni a cui vanno incontro i proprietari del- lidere con il principio di legalità e con la riserva di le aree che non sono considerate edificabili, o che legge in tema di prestazioni imposte. comunque non fanno parte dell’ambito o del compar- Ma se l’obbligatorietà dei sistemi perequativi/com- to ove si applica la perequazione 11. pensativi è sancita solo dalle leggi regionali, queste leggi rischiano di violare i principi di fonte statale L’evidenza pubblica nella sentenza n. 8564/2022 vigenti nella materia del governo del territorio, che è affidata alla potestà concorrente tra Regioni e Stato, Dopo questa lunga premessa, v’è dunque da chie- dato che la legislazione statale come noto non prevede dersi se dalla sentenza n. 8564/2022 della VI Sezione, forme di perequazione – salvo forse per quanto ri- che viene qui commentata, si possa evincere che nel- guarda i comparti edilizi 7: e soprattutto, dato che la l’ordinamento vigente è configurabile un qualche di- perequazione può andare a incidere sullo statuto del verso rimedio nei confronti dell’arbitrarietà delle scel- diritto di proprietà, rischiano di ingerirsi nella materia te urbanistiche. dell’ordinamento civile, che pertiene alla potestà legi- La sentenza si occupa di una vicenda che è abba- slativa esclusiva statale 8. stanza peculiare, a partire dai contenuti delle disposi- Questi problemi a oggi sembrano però essere stati zioni che sono state applicate dall’amministrazione: superati grazie al fatto che sia la pianificazione urba- ossia le disposizioni della legge urbanistica della Pro- nistica, sia la legislazione regionale quasi sempre pre- vincia autonoma di Bolzano n. 13/1997 vigenti all’ini- vedono che i sistemi in discorso trovano applicazione zio dello scorso decennio che prevedevano stringenti solo su base volontaria, acquisendo il consenso di tutti limitazioni per il commercio al dettaglio nelle zone proprietari interessati 9: e durante lo scorso decennio produttive, e, al contempo, consentivano l’apertura sia la giurisprudenza del Consiglio di stato che si è di un unico centro commerciale di rilevanza provin- occupata del piano regolatore generale della città di ciale in una delle zone produttive del territorio comu- Roma, sia la giurisprudenza della Corte costituzionale, nale di Bolzano, previa trasformazione di questa zona hanno ritenuto che a questa stregua l’adozione dei in zona produttiva con destinazione particolare. sistemi perequativi può considerarsi legittima in con- Ora, è noto che tra la fine degli anni novanta e siderazione della ‘‘facoltà di stipulare accordi sostitu- l’inizio dello scorso decennio s’è registrata una ten- tivi di provvedimenti’’ che è prevista in via generale denza normativa verso la liberalizzazione del commer- dall’art. 11, L. n. 241/1990 10. cio: a partire dal D.Lgs. n. 114/1998 sino al D.L. n. Ma soprattutto appaiono senz’altro fondate le osser- 201/2011, che nell’art. 31 afferma che ‘‘costituisce vazioni degli autori che sottolineano che, se nel valu- principio generale dell’ordinamento nazionale la liber- tare l’efficacia dei sistemi perequativi si va al di là della tà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul terri- ‘‘magia evocativa dei nomi’’, ci si rende conto che torio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli queste tecniche in definitiva costituiscono solo una di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla attenuazione (e molto parziale) dell’arbitrarietà che tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi viene dal solito tratto di penna. incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali’’. A ben vedere infatti in genere questi sistemi riesco- Ed è noto pure che a oggi non sembra essere stato no a evitare solo le sperequazioni che possono verifi- definitivamente chiarito sino a che punto la legislazio- carsi tra i proprietari delle aree che insistono in un ne regionale e la pianificazione urbanistica possano determinato comparto, o in un determinato ambito, spingersi nel limitare gli insediamenti commerciali 12: 7 In questo senso v. P. Stella Richter, La perequazione, in Riv. cura di), L’uso delle aree urbane e la qualità dell’abitato, Milano, Giur. Edil., 2005, II, 172. 2000, 188, ove appunto si sottolinea ‘‘il carattere inevitabilmente 8 V. in proposito A. Police, Gli strumenti di perequazione urba- parziale dei sistemi perequativi’’. 12 nistica: magia evocativa dei nomi, legalità ed effettività, in Riv. Anche sulle tendenze normative in ordine alla liberalizzazio- Giur. Edil., 2004, II, 3 e segg. ne del commercio, e sugli orientamenti della giurisprudenza in 9 Come aveva postulato già A. Police, Gli strumenti, cit., 14 e proposito, la letteratura è copiosa, ma cfr. almeno D.M. Traina, segg. Disciplina del commercio, programmazione e urbanistica, in Riv. 10 V. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4545/2010, su cui v. le acute Giur. Edil., 2011, II, 119 e segg., P. L. Portaluri, Primauté della considerazioni svolte da B. Graziosi, La perequazione urbanistica pianificazione urbanistica e regolazione delle attività commerciali, promossa dal Consiglio di Stato. Una prima risposta, molte ancora ivi, 2012, 233 e segg., S. Sileoni, La liberalizzazione del commercio le domande, in Riv. Giur. Edil., 2010, I, 1556 e segg., e Corte cost. tra concorrenza statale e reazioni regionali, in Le Regioni, 2012, 921 n. 209/2017, che ha richiamato la qualificazione della perequazio- e segg., M. Petrachi, Il principio di proporzionalità nel governo ne su base volontaria che era stata proposta nella sentenza del urbanistico degli insediamenti commerciali, in P. Stella Richter (a Consiglio di Stato. cura di), Pianificazione urbanistica e attività economiche, Milano, 11 V. ancora A. Police, Gli strumenti, cit., 13 e seg., ma consi- 2016, 157 e segg., V. Gastaldo, L’applicazione del principio di derazioni in tal senso erano già state fatte in precedenza da L. libera concorrenza al settore del commercio e i suoi attuali limiti, Piscitelli, Perequazione e integrazione fra le zone, in E. Ferrari (a in giustamm.it, n. 3/2018. Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023 651 n Diritto Amministrativo Urbanistica ciò nondimeno, una previsione quale quella su un delle modalità’’ ai quali l’amministrazione deve atte- unico centro commerciale di rilevanza provinciale nel- nersi nell’attribuire qualsiasi vantaggio economico. le zone produttive non pare facilmente giustificabile. Questa conclusione viene condivisa dal Consiglio di Pertanto nella vicenda che qui interessa il T.A.R. Stato, che osserva che qui ‘‘viene in rilievo una fatti- Bolzano aveva sollevato la questione di legittimità co- specie non prettamente urbanistica, bensı̀ caratteriz- stituzionale delle norme della legge urbanistica della zata anche da connotati vantaggi di natura economica Provincia autonoma: anche perché la Consulta nella collegati alla possibilità dell’esercizio commerciale di sentenza n. 38/2013 aveva già dichiarato illegittime dettaglio nelle zone produttive, di non poco rilievo: altre disposizioni della legislazione provinciale che infatti, con la scelta dell’area viene identificata, i) a prevedevano limitazioni al commercio nelle aree pro- livello provinciale ii) l’unica area di proprietà privata, duttive, ritenendo che esse collidessero con l’art. 31 sulla quale il proprietario di quell’area si vede localiz- del D.L. n. 201/2011, e dunque che andassero a inva- dere la competenza esclusiva dello Stato in tema di zato iii) l’unico centro commerciale di rilevanza pro- tutela della concorrenza. vinciale ove iv) il commercio al dettaglio è ammesso Questa volta la Consulta con la sentenza n. 9/2018 senza limitazioni’’: ossia ‘‘una scelta di notevole rilievo ha però dichiarato le questioni proposte dal T.A.R. non solo urbanistico (oltre alla posizione <unica e preliminarmente inammissibili. esclusiva> del centro commerciale a livello provincia- Quella sulla previsione inerente l’unico centro com- le, tra l’altro, anche per l’accresciuta possibilità di merciale di rilievo provinciale è stata dichiarata tale sfruttamento edilizio con notevole aumento del valore per carenza di motivazione sulla non manifesta infon- dell’immobile), ma anche economico’’. datezza della questione di costituzionalità, in base alla E quindi afferma che in questo caso l’art. 12, L. n. considerazione che ‘‘il nesso tra la norma legislativa e 241/1990 è senz’altro applicabile, dato che è stato il principio costituzionale è affermato in termini apo- attribuito ‘‘un vantaggio economico’’, ‘‘soprattutto te- dittici, una motivazione siffatta non considera – ben- nuto conto del fatto che l’area individuata non è sog- ché le parti abbiano argomentato in proposito anche getta ad esproprio, ma rimane di proprietà privata, nel giudizio a quo – le modalità di selezione della zona con conseguente incontestabile aumento di valore a anzidetta e, in particolare, la possibilità che il ricorso a favore del proprietario dell’unica area che viene indi- forme di evidenza pubblica soddisfi le richiamate esi- viduata a tal fine su tutto il territorio provinciale’’. genze di par condicio’’ 13. E di conseguenza sostiene pure che qui si esula dalla Il giudice di prime cure e il Consiglio di Stato in ‘‘mera programmazione urbanistica’’, e dunque dal sostanza si sono mossi nella stessa direzione. campo di applicazione dell’art. 13, L. n. 241/1990, Nella sentenza in commento si riferisce che qui la che prevede la deroga alle disposizioni del Capo III Provincia aveva attuato le norme sull’unico centro commerciale di rilevanza provinciale recependo il pa- della legge per l’attività amministrativa di emanazione rere di una commissione di esperti che aveva indivi- degli atti ‘‘di pianificazione e di programmazione’’. duato l’area ritenuta più adeguata a tal fine: eppoi Certo, la mera predisposizione dei criteri e delle Provincia e Comune di Bolzano avevano adottato modalità di attribuzione dei vantaggi economici – e una variante del piano urbanistico comunale con cui la motivazione sulla loro ‘‘effettiva osservanza’’ nei detta area veniva destinata a zona produttiva speciale. provvedimenti di attribuzione dei vantaggi medesimi Ma il giudice di prime cure aveva ritenuto che a – forse non può considerarsi del tutto equivalente alle questa stregua fosse stato violato l’art. 12, L. n. 241/ ‘‘forme di evidenza pubblica’’ a cui faceva riferimento 1990, che prevede la predeterminazione ‘‘dei criteri e Corte cost. n. 9/2018, ma poco ci manca 14. 13 Il che peraltro non pare del tutto coerente con la sentenza del e giorni di apertura degli esercizi commerciali’’: il controverso lato 2013, che invece assumeva che nelle zone a destinazione produt- dinamico-promozionale della ‘‘tutela della concorrenza’’, in Le Re- tiva il commercio dovesse potersi svolgersi senza limitazioni: il che gioni, 2013, 466 e segg. 14 è cosa abbastanza diversa dal limitarsi a garantire la par condicio L’art. 12, L. n. 241/1990 non prevede una vera e propria degli operatori in ordine all’unica tra le aree produttive nella quale procedura concorsuale, come rileva ad es. T.A.R. Puglia, Lecce, può si realizzare un centro commerciale. Sicché, se ci mette nel- Sez. I, n. 2689/2007, che precisa che questa disposizione ‘‘non l’ottica adottata dalla Corte nel 2013, questa par condicio di per sé impone affatto sempre e comunque la previsione di una vera e sola non potrebbe garantire un’interpretazione costituzionalmente propria procedura concorsuale, limitandosi a richiedere la sem- conforme alle previsioni della legge urbanistica della Provincia plice predeterminazione di criteri’’ – su questa pronuncia v. S. autonoma: ma forse anche qui ci troviamo di fronte a una di Lariccia, Art. 12, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione quelle oscillazioni della giurisprudenza in ordine alla portata della amministrativa, Milano, 2011, 583 – mentre M.S. Giannini, in liberalizzazione del commercio alle quali s’è fatto cenno nel testo – Diritto amministrativo, Milano, 1993, II, 363, con l’espressione né va dimenticato che la sentenza del 2013 riprendeva una nozio- evidenza pubblica faceva riferimento alle procedure che accompa- ne, per cosı̀ dire molto ampia, di liberalizzazione del commercio gnano la stipula dei contratti della pubblica amministrazione: vero affermata nella sentenza n. 299/2012 della Corte, che era stata è però che le procedure di cui diceva Giannini erano quelle della criticata (a volte anche aspramente) da una parte della dottrina, e legge e del regolamento di contabilità dello Stato, tra le quali v’è sulla quale v. i commenti di V. Onida, Quando la Corte smentisce anche la trattativa privata, sicché un accostamento tra i due con- se stessa, in Giur. Cost., 2012, 699 e segg., e di L. Degrassi, ‘‘Orari cetti in definitiva non è fuori luogo. 652 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023 n Urbanistica Diritto Amministrativo Urbanistica concorsuale? canoni costituzionali di imparzialità e buon andamen- to di cui all’art. 97 Cost.’’ 17. Come s’è appena visto, la sentenza in commento si E da anni la concorsualità nella pianificazione trova preoccupa di sottolineare la peculiarità della fattispe- cie esaminata, precisando che essa consiste in ‘‘una riscontro pure nella legislazione regionale: ad esempio fattispecie non prettamente urbanistica’’ – il che a nell’art. 30 della legge urbanistica di inizio secolo della ben vedere non sarebbe stato necessario per affermare Regione Emilia-Romagna, la L.R. n. 20/2000, che la che in questo caso non trova applicazione la deroga prevedeva in ordine ai contenuti dei piani operativi – alle previsioni di cui al Capo III della legge sul pro- ‘‘Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell’ar- cedimento disposta dall’art. 13, perché comunque è co temporale di cinque anni interventi di nuova urba- pacifico che le varianti specifiche dei piani vanno con- nizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti siderate provvedimenti puntuali, e dunque, come non quelli individuati dal PSC, il Comune può attivare un sfuggono all’applicazione dell’obbligo di motivazione, concorso pubblico, per valutare le proposte di inter- non sono neppure esentate dall’applicazione delle vento che risultano più idonee a soddisfare gli obiet- norme del Capo III 15. tivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico am- Per cui parrebbe quasi che qui il Consiglio di Stato bientale definiti dal PSC. Al concorso possono pren- in realtà si sia guardato dal fare affermazioni che pos- dere parte i proprietari degli immobili situati negli sano essere lette nel senso della generale applicabilità ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori inte- dell’istituto di cui all’art. 12 della legge sul procedi- ressati a partecipare alla realizzazione degli interventi mento amministrativo, o del principio di concorsuali- ...’’ 18; e nell’art. 38 della nuova legge regionale urba- tà, alle procedure di pianificazione urbanistica. nistica, la L.R. n. 24/2000, si prevede un meccanismo Ora, è noto che in dottrina non manca una corrente forse più lasco, ma che comunque pare ugualmente di pensiero che durante lo scorso decennio ha argo- consentire una certa dose di competitività e di con- mentatamente proposto di applicare le procedure fronto tra i privati interessati in ordine ai contenuti del concorsuali nella pianificazione urbanistica, anche al Piano urbanistico generale – ‘‘Il Comune, nel rispetto fine di limitare la discrezionalità dell’amministrazione, dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di e dunque di arginare l’arbitrarietà delle scelte pianifi- trattamento dei privati, può promuovere la presenta- catorie 16. zione di proposte di accordi operativi attraverso la E si sa che da un paio di decenni i piani urbanistici pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manife- di diversi Comuni hanno preso a prevedere procedure stazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi siffatte ai fini della individuazione delle nuove aree prioritari da perseguire nell’attuazione delle previsioni edificabili: procedure che peraltro sono state ritenute del PUG’’ 19. senz’altro legittime da parte della giurisprudenza am- D’altro canto l’urbanistica concorrenziale potrebbe ministrativa, la quale in proposito ha osservato che ‘‘la considerarsi una logica evoluzione dell’urbanistica innovativa previsione di una procedura di carattere consensuale, o negoziale, per cui le decisioni sulla comparativo in luogo del diretto esercizio della discre- pianificazione vengono concertate in vari modi tra zionalità amministrativa da parte della p.a. appare Comune e proprietari delle aree interessate, la quale funzionale – al netto della verifica delle sue concrete da tempo è divenuta una prassi corrente in molte modalità disciplinari – al duplice obiettivo di rendere Regioni 20 – tra l’altro anche perché, come s’è visto trasparenti le scelte pubbliche, attraverso la predeter- più sopra, in concreto l’attuazione delle tecniche pe- minazione dei criteri valutativi, e di realizzare quanto requative finisce per passare attraverso il consenso dei più possibile l’interesse pubblico, in linea quindi con i proprietari immobiliari interessati: se si vuole prende- 15 Cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, n. 1236/2005, dove ap- coesione sociale, Torino, 2016, rispettivamente 129 e segg. e 161 punto si legge che ai fini dell’applicazione delle norme del Capo e segg., e cfr. anche, in ordine alla circolazione dei diritti edifica- III la variante localizzativa di un’opera pubblica non va conside- tori, G. Iudica, Circolazione dei diritti edificatori e procedure com- rata come ‘‘un autentico atto di pianificazione o programmazione petitive, in Riv. Giur. Edil., III, 2018, 63 e segg. 18 del territorio’’. Cfr. A. Maltoni, S. Di Lena, Pianificazione urbanistica, cit., 16 V., in particolare, P. Mantini, Dall’urbanistica per piani ed 140 e seg. 19 accordi al governo liberale del territorio per sussidiarietà e concor- Sui contenuti della L.R. n. 24/2017 v. gli interventi pubblicati sualità, in Riv. Giur. Edil., 2013, III, 141 e segg., nonché, dello nel numero monografico 2/2000 di Riv. Giur. Urb. 20 stesso autore, Contributo allo studio del governo liberale e nazio- Sull’urbanistica consensuale vi è ampia dottrina, anche per- nale del territorio, in AA.VV., La sicurezza del territorio. Pianifi- ché è notorio che già in passato, prima ancora che l’art. 11, L. n. cazione e depianificazione, Milano, 2014, 157 e segg. 241/1990 intervenisse a regolare gli accordi pubblico/privato co- 17 Lo si legge nella sentenza n. 310/2011 della Sez. I, T.A.R. me strumento generale dell’azione amministrativa, le convenzioni Toscana, in ordine alle norme in tema di concorsualità sulle scelte urbanistiche rappresentavano uno dei pochi esempi di contratti a di pianificazione dettate dal regolamento edilizio del Comune di oggetto pubblico ammesse in un diritto amministrativo incentrato Quarrata: v., in proposito – anche per una dettagliata analisi di solo sugli atti unilaterali e autoritativi. Sugli sviluppi degli ultimi queste norme – A. Maltoni, S. Di Lena, Pianificazione urbanistica decenni v. però almeno P. Urbani, Pianificare per accordi, in Riv. e meccanismi competitivi, e S. Licciardello, Pianificazione urbani- Giur. Edil., 2015, III, 177 e segg., e cfr., in ottica comparatistica, stica e meccanismi competitivi, in P. Urbani (a cura di), Politiche M. De Donno, Consensualità e interesse pubblico nel governo del urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e territorio, Bologna, 2015. Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023 653 n Diritto Amministrativo Urbanistica re ancora come esempio la legislazione dell’Emilia- te evitabile in tempi di crisi fiscale dello Stato, in cui le Romagna, accordi con i soggetti privati che ‘‘possono risorse a disposizione degli enti locali sono vieppiù attenere al contenuto discrezionale degli atti di piani- risicate 22. ficazione territoriale e urbanistica’’ erano previsti nel- Ma soprattutto perché la pianificazione alla fin fine l’art. 8 della citata L.R. n. 20/2000; e l’art. 38 della L. resta ancora intesa ad attribuire alle diverse aree del n. 20/2017 ora prevede che ‘‘le previsioni del PUG territorio comunale la destinazione che risulta più relative al riuso e alla rigenerazione del territorio ur- congrua e più adeguata, talché l’attribuzione di una banizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano prin- destinazione edificatoria deve riflettere le caratteristi- cipalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le che del territorio e le esigenze della collettività che vi è trasformazioni soggette ad intervento diretto’’ 21. insediata – e pertanto essa non può neppure risolversi In effetti parrebbe che l’applicazione in sede di pia- nel mero ‘‘vantaggio economico’’ di cui dice l’art. 12, nificazione delle procedure concorsuali, o anche solo L. n. 241/1990. dell’art. 12, L. n. 241/1990, possa fungere da rimedio Già da tempo si è ricordato che la pianificazione per l’arbitrio del tratto di penna ben più di quanto deve operare una scelta ‘‘se non discriminatoria, dif- non facciano i sistemi di perequazione, perché se non ferenziata rispetto agli obiettivi della soddisfazione altro assicura la parità di trattamento, o, se si preferi- degl’interessi pubblici della collettività’’ 23, in conside- sce, la par condicio di tutti i privati interessati. razione appunto delle caratteristiche di questa o di Eppure – fermo restando che vi sono diversi casi in quell’area – e il discorso non cambia neppure quando cui la concorsualità può essere senz’altro attuata, e in ci si orienta verso il contenimento dell’uso di suolo 24, cui anzi è consigliabile darvi attuazione – vi sono al- perché pure in quest’ottica ci saranno pur sempre cune ragioni che inducono a ritenere che una appli- aree da riqualificare o da rigenerare più o meno con- cazione generalizzata del principio di concorsualità in grue e adeguate. materia di pianificazione non è auspicabile, e forse Sicché non sarebbe neppure possibile mettere sullo non è neppure giuridicamente possibile. stesso piano in una procedura concorsuale delle aree Qui infatti la concorsualità con tutta probabilità da rendere edificabili (o da rigenerare) che sono og- può essere ancora una volta solo un rimedio parziale gettivamente diverse tra loro: in definitiva se, per evi- ai pericoli di arbitrio non solo e non tanto perché da tare le discriminazioni che vengono dal tratto di pen- più parti si è rilevato che l’applicazione di queste pro- na, si volessero trattare nello stesso modo situazioni cedure molto spesso conduce a preferire le offerte dei che sono oggettivamente diverse, si incorrerebbe in privati (non di rado consistenti tout court in un’offerta un’eterogenesi dei fini, perché in questo modo ver- in denaro) che per il Comune comportano un maggior rebbe violato il principio di uguaglianza sotto un altro beneficio economico – com’è d’altra parte difficilmen- profilo. 21 Cfr. in proposito G. Farri, Accordi operativi, procedimento tori e moduli di destinazione d’uso dei suoli, in Urb. e Appalti, unico e strumenti negoziali nella l. reg. Emilia-Romagna n. 24 2006, 905. 24 del 2017, in Riv. Giur. Urb., 2020, 413 e segg. Su cui v., per tutti, L. De Lucia, Il contenimento del consumo 22 Per osservazioni critiche su queste prassi v., per tutti, A. di suolo e il futuro della pianificazione urbanistica e territoriale, in Maltoni, S. Di Lena, Pianificazione urbanistica, cit., ult. loc. cit. G. De Giorgi Cezzi, P.L. Portaluri (a cura di), La coesione, cit., 23 Cosı̀ P. Urbani, Conformazione della proprietà, diritti edifica- 299 e segg. 654 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023
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